Inserimento
nel mercato del lavoro
Un cittadino straniero extracomunitario ancora residente all'estero
può entrare in Italia per cercare lavoro per un periodo di
un anno. Questo, però, è possibile soltanto se uno "sponsor"
in Italia è disposto ad offrire una garanzia. La garanzia può
essere prestata per non più di due stranieri.
Lo "Sponsor"
Lo "sponsor"
(la persona che offre la garanzia) può essere:
1) Un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante con
permesso di soggiorno, al momento della richiesta, di durata residua
non inferiore ad un anno.
2) Le organizzazioni di volontariato e le associazioni professionali
e sindacali, operanti nel settore dell'immigrazione da almeno 3 anni,
iscritte nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono
attività a favore degli immigrati tenuto al Dipartimento per
gli affari sociali presso la presidenza del Consiglio dei ministri;
3) Le Regioni, enti locali, comprese le comunità montane e
i loro consorzi o associazioni nei limiti delle risorse finanziarie
patrimoniali ed organizzative appositamente deliberate in base ai
rispettivi ordinamenti.
Quando lo "sponsor" è un cittadino italiano o straniero
è necessario che:
a) abbia una capacità economica adeguata alla prestazione di
garanzia ovvero la disponibilità di un reddito personale o
familiare che tenga conto del numero di familiari a carico (i criteri
sono quelli stabiliti, in materia di ricongiungimento familiare, dall'art.
29, comma 3, lett. b del Testo Unico sull'immigrazione) (l'importo
annuo dell'assegno sociale cui applicare il moltiplicatore previsto
dalla citata norma è attualmente pari a £. 8.005.400);
b) non sussistano a suo carico procedimenti per uno dei reati relativi
all'immigrazione clandestina o per uno dei reati previsti dall'art.
380 e 381 del c.p.p.
La garanzia deve riguardare:
1) i costi dell'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale
(attualmente pari a circa 800mila lire);
2) la disponibilità di un alloggio idoneo mediante specifico
impegno corredato da:
- un'attestazione rilasciata dell'Ufficio Comunale competente che
l'alloggio rientri nei parametri previsti dalla legge regionale per
gli alloggi di edilizia residenza pubblica;
o in alternativa
- certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'ASL
competente per territorio;
3) dei mezzi di sussistenza dello straniero, per una misura non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale (attualmente pari a 8.005.400
lire);
4) pagamento delle spese di rimpatrio(calcolate in 1.500.000 lire).
Al fine di garantire la copertura degli impegni economici assunti
di cui ai punti 1), 3), 4) deve essere prestata fideiussione bancaria
o polizza assicurativa il cui titolo deve essere depositato presso
la Questura competente all'atto della richiesta di autorizzazione.
Il titolo attestante la garanzia prestata dovrà essere restituito
nel caso in cui l'autorizzazione non sia stata concessa o sia pervenuta
una comunicazione della Rappresentanza diplomatica competente concernente
la non concessione del visto d'ingresso o lo straniero abbia intrapreso
un'attività occupazionale e sia stato rilasciato il permesso
di soggiorno per lavoro o l'autorizzazione non sia stata utilizzata
entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda.
Quando lo "sponsor" è un'organizzazione di volontariato
o un'associazione professionale e sindacale è necessario che:
c) non sussistano nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti
degli organi di amministrazione e di controllo, o dei soci (quando
si tratta di società in nome collettivo) procedimenti relativi
ai reati concernenti l'immigrazione clandestina o ai reati previsti
dagli artt. 380 - 381 c.p.p.;
e) la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi
ordinamenti;
f) vi sia la disponibilità di strutture alloggiative idonee
ad ospitare i cittadini stranieri con le relative caratteristiche
strutturali e sanitarie certificate o con attestazione dell'Ufficio
Comunale o con certificato di idoneità igienico sanitaria
dell'A.S.L.
g) sussista un patrimonio e disponibilità economica adeguata
ad assicurare il sostentamento e l'assistenza sanitaria degli stranieri
per la durata del permesso di soggiorno e l'eventuale rimpatrio. Tale
disponibilità non dovrà essere inferiore all'importo
annuo dell'assegno sociale (£. 8.005.400) per ogni straniero,
pari al doppio (£.16.010.800) per l'ingresso di due o tre stranieri,
al triplo per quattro o cinque stranieri (£.24.016.200), ovvero
per un numero di stranieri superiore a 5 aumentato del 75% per ciascuno
di essi.