lavoro autonomo

 

Permesso Per


Il cittadino straniero che vuole esercitare in Italia un'attività non occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero intenda costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l'esercizio delle singole attività, compresi i requisiti per l'iscrizione ad albi o registri, ove necessari.
Inoltre il cittadino straniero deve essere in possesso di altri 4 requisiti.

1) Il cittadino straniero deve:
richiedere, anche tramite proprio procuratore, alla competente autorità amministrativa che si occupa di rilasciare le relative licenze, autorizzazioni o tenuta alla verifica dei requisiti occorrenti per l'attività che necessita di una iscrizione abilitante in albo o registro, una dichiarazione che non sussistono motivi che impediscono il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio.
N.B. La dichiarazione deve avere data non anteriore a tre mesi dalla richiesta
Per esercitare una professione è necessario il riconoscimento del titolo professionale quando questo è stato conseguito in un Paese non appartenente all'Unione Europea. Per quanto concerne una professione sanitaria, anche a carattere occasionale, è richiesto il preventivo riconoscimento da parte del Ministero della Sanità. 

Per quanto concerne le professioni sottoposte alla vigilanza del Ministero della Giustizia (notaio, avvocato, commercialista, biologo, chimico, agronomo e forestale, geologo, ingegnere, agente di cambio, psicologo, assistente sociale, consulente del lavoro, agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale, giornalista), il procedimento di riconoscimento del titolo avviene presso la direzione generale degli Affari Civili - Ufficio VII - Reparto Internazionale, in base ai criteri di cui alle direttive 89/48 e 92/51/CEE che già disciplinano la materia per i cittadini comunitari.
2) Il cittadino straniero deve:
richiedere un'attestazione dei parametri riguardanti la disponibilità delle risorse occorrenti per l'esercizio dell'attività che si vuole intraprendere.
2a) Se l'attività che si intende svolgere ha il carattere di attività imprenditoriale e, pertanto è iscrivibile nel Registro delle imprese di cui all'art. 2188 del Codice civile, tale attestazione viene in tutti i casi rilasciata dalla Camera di Commercio competente per territorio (questo in ragione delle funzioni attribuite alle Camere di Commercio in tema di sviluppo economico locale e di regolazione del mercato).
I criteri che le Camere di Commercio seguono per la definizione dei parametri si basano, di volta in volta e a seconda della natura delle varie attività, sulle considerazione di tutti o parte dei seguenti elementi di costo connessi all'avvio e all'esercizio di una specifica attività:
a) eventuali immobili (contratto di acquisto o locazione e/o risorse necessarie)
b) macchinari ed impianti
c) attrezzature
d) costi legati ad adempimenti amministrativi e pagamento imposte
e) spese di avviamento
f) altre spese (contratti di forniture, scorte, etc…)

2.1.) Tale attestazione è resa altresì dai competenti ordini professionali, per le attività soggette ad iscrizione negli ordini stessi.
N.B. Quando si intende svolgere un'attività autonoma che non trova corrispondente iscrizione nel registro delle imprese e che è svincolata da licenza e autorizzazione, da denuncia di inizio attività, o dall'iscrizione ad un albo, registro od elenco abilitante (es. attività di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), e per la quale pertanto non è individuabile l'Amministrazione competente a rilasciare la dichiarazione che non sussista motivo ostativo all'esercizio dell'attività e l'attestazione delle risorse occorrenti per lo svolgimento dell'attività, il cittadino straniero deve essere in possesso di:
a) un idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da un'impresa italiana, con certificato di iscrizione nel registro delle imprese e, nel caso di committente estero, con attestazione analoga vidimata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente;
b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente italiano o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
c) una dichiarazione del committente, con cui si assicuri per i lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
d) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone o di impresa individuale o di committente non imprenditoriale, da cui risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso di cui al punto c).

2.2) Nei casi di lavoro autonomo da svolgere in qualità di socio e/o amministratore in società e cooperative già in attività, non è richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento. In tali casi, in luogo dell'attestazione stessa, lo straniero socio prestatore d'opera o soggetto che rivesta cariche sociali deve essere in possesso di:
a) certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese;
b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
c) una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri per il socio prestatore d'opera o per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
d) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone, da cui risulti che l'entità dei proventi derivanti dall'attività sociale è sufficiente a garantire il compenso di cui al punto c).
3) Il cittadino straniero deve:
possedere una idonea sistemazione alloggiativa dimostrabile mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o locazione di un immobile, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4.1.1968, n. 15, da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente un alloggio idoneo.
4) Il cittadino straniero deve:
possedere un reddito annuo proveniente da fonti lecite di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1986.
Tale requisito si considera soddisfatto anche in presenza di una corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ovvero in presenza di dichiarazione:
- del committente con cui si assicuri per il lavoratore autonomo un compenso superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
- una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri per il socio prestatore d'opera o per il soggetto che riveste cariche sociali un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Una volta in possesso dei 4 requisiti sopra elencati il cittadino dovrà seguire la procedura per l'ingresso.
La procedura per l'ingresso ha 3 passaggi.
1) Il cittadino straniero deve:
richiedere alla Questura territorialmente competente, anche tramite il proprio procuratore, il nulla osta provvisorio per l'ingresso, presentando la seguente documentazione:
a) copia della domanda presentata per l'ottenimento del rilascio della dichiarazione che non sussistano motivi che impediscano il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio;
b) la documentazione prodotta per il rilascio della predetta dichiarazione;
c) la dichiarazione dell'organo competente in data non anteriore a tre mesi;
d) l'attestazione della Camera di commercio, territorialmente competente, o di altro organo competente, dei parametri di riferimento.

N.B. Il nulla osta deve essere rilasciato entro 20 giorni dal ricevimento della dichiarazione.
2) Il cittadino straniero deve:
richiedere alla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di appartenenza il visto di ingresso presentando:
a) la dichiarazione completa di nulla osta;
b) l'attestazione della Camera di commercio o dell'organo competente;
c) disponibilità di alloggio idoneo, come indicato nei requisiti (v. nr.2);
d) sussistenza di un reddito sufficiente, come indicato nei requisiti (v. nr.3);
3) Il cittadino straniero deve:
richiedere, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, alla Questura competente per territorio, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

 

 

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