Permesso
Per
Il cittadino straniero che vuole esercitare in Italia un'attività
non occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale, artigianale
o commerciale, ovvero intenda costituire una società di capitali
o di persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti
morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani
per l'esercizio delle singole attività, compresi i requisiti
per l'iscrizione ad albi o registri, ove necessari.
Inoltre il cittadino straniero deve essere in possesso di altri 4
requisiti.
1)
Il cittadino straniero deve:
richiedere, anche tramite proprio procuratore, alla competente autorità
amministrativa che si occupa di rilasciare le relative licenze, autorizzazioni
o tenuta alla verifica dei requisiti occorrenti per l'attività
che necessita di una iscrizione abilitante in albo o registro, una
dichiarazione che non sussistono motivi che impediscono il rilascio
del titolo abilitativo o autorizzatorio.
N.B. La dichiarazione deve avere data non anteriore a tre mesi dalla
richiesta
Per esercitare una professione è necessario il riconoscimento
del titolo professionale quando questo è stato conseguito in
un Paese non appartenente all'Unione Europea. Per quanto concerne
una professione sanitaria, anche a carattere occasionale, è
richiesto il preventivo riconoscimento da parte del Ministero della
Sanità.
Per quanto concerne le professioni sottoposte alla
vigilanza del Ministero della Giustizia (notaio, avvocato, commercialista,
biologo, chimico, agronomo e forestale, geologo, ingegnere, agente
di cambio, psicologo, assistente sociale, consulente del lavoro,
agrotecnico,
geometra, perito agrario, perito industriale, giornalista), il procedimento
di riconoscimento del titolo avviene presso la direzione generale
degli Affari Civili - Ufficio VII - Reparto Internazionale, in base
ai criteri di cui alle direttive 89/48 e 92/51/CEE che già
disciplinano la materia per i cittadini comunitari.
2) Il cittadino straniero deve:
richiedere un'attestazione dei parametri riguardanti la disponibilità
delle risorse occorrenti per l'esercizio dell'attività che
si vuole intraprendere.
2a) Se l'attività che si intende svolgere ha il carattere di
attività imprenditoriale e, pertanto è iscrivibile nel
Registro delle imprese di cui all'art. 2188 del Codice civile, tale
attestazione viene in tutti i casi rilasciata dalla Camera di Commercio
competente per territorio (questo in ragione delle funzioni attribuite
alle Camere di Commercio in tema di sviluppo economico locale e di
regolazione del mercato).
I criteri che le Camere di Commercio seguono per la definizione dei
parametri si basano, di volta in volta e a seconda della natura delle
varie attività, sulle considerazione di tutti o parte dei seguenti
elementi di costo connessi all'avvio e all'esercizio di una specifica
attività:
a) eventuali
immobili (contratto di acquisto o locazione e/o risorse necessarie)
b) macchinari ed impianti
c) attrezzature
d) costi legati ad adempimenti amministrativi
e pagamento imposte
e) spese di avviamento
f) altre spese (contratti di forniture,
scorte, etc
)
2.1.) Tale attestazione è resa altresì dai competenti
ordini professionali, per le attività soggette ad iscrizione
negli ordini stessi.
N.B. Quando si intende svolgere un'attività autonoma che non
trova corrispondente iscrizione nel registro delle imprese e che è
svincolata da licenza e autorizzazione, da denuncia di inizio attività,
o dall'iscrizione ad un albo, registro od elenco abilitante (es. attività
di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa), e per la quale pertanto non è individuabile
l'Amministrazione competente a rilasciare la dichiarazione che non
sussista motivo ostativo all'esercizio dell'attività e l'attestazione
delle risorse occorrenti per lo svolgimento dell'attività,
il cittadino straniero deve essere in possesso di:
a) un idoneo contratto corredato, nel
caso sia sottoscritto da un'impresa italiana, con certificato di iscrizione
nel registro delle imprese e, nel caso di committente estero, con
attestazione analoga vidimata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare
italiana competente;
b) copia di una formale dichiarazione
di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal
committente italiano o dal suo legale rappresentante alla competente
Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro, nella
quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà
instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
c) una dichiarazione del committente,
con cui si assicuri per i lavoratore autonomo un compenso di importo
superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria;
d) copia dell'ultimo bilancio depositato
presso il registro delle imprese, nel caso di società di capitali,
o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società
di persone o di impresa individuale o di committente non imprenditoriale,
da cui risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia
sufficiente a garantire il compenso di cui al punto c).
2.2)
Nei casi di lavoro autonomo da svolgere in qualità di
socio e/o amministratore in società e cooperative già
in attività, non è richiesta alcuna attestazione circa
i parametri finanziari di riferimento. In tali casi, in luogo dell'attestazione
stessa, lo straniero socio prestatore d'opera o soggetto che rivesta
cariche sociali deve essere in possesso di:
a) certificato di iscrizione della società
nel registro delle imprese;
b) copia di una formale dichiarazione
di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal
committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione
Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro, nella quale
si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà
instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
c) una dichiarazione del rappresentante
legale della società che assicuri per il socio prestatore d'opera
o per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso di importo
superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria;
d) copia dell'ultima dichiarazione dei
redditi, nel caso di società di persone, da cui risulti che
l'entità dei proventi derivanti dall'attività sociale
è sufficiente a garantire il compenso di cui al punto c).
3) Il cittadino straniero deve:
possedere una idonea sistemazione alloggiativa dimostrabile mediante
l'esibizione di un contratto di acquisto o locazione di un immobile,
ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 2 e
4 della legge 4.1.1968, n. 15, da un cittadino italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione
del richiedente un alloggio idoneo.
4) Il cittadino straniero deve:
possedere un reddito annuo proveniente da fonti lecite di importo
superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, ai sensi del decreto ministeriale
8 ottobre 1986.
Tale requisito si considera soddisfatto anche in presenza di una corrispondente
garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia ovvero in presenza di dichiarazione:
- del committente con cui si assicuri per il lavoratore autonomo un
compenso superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
- una dichiarazione del rappresentante legale della società
che assicuri per il socio prestatore d'opera o per il soggetto che
riveste cariche sociali un compenso di importo superiore al livello
minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla
spesa sanitaria.
Una volta in possesso dei 4 requisiti sopra elencati il cittadino
dovrà seguire la procedura per l'ingresso.
La procedura per l'ingresso ha 3 passaggi.
1) Il cittadino straniero deve:
richiedere alla Questura territorialmente competente, anche tramite
il proprio procuratore, il nulla osta provvisorio per l'ingresso,
presentando la seguente documentazione:
a) copia della domanda presentata per l'ottenimento del rilascio della
dichiarazione che non sussistano motivi che impediscano il rilascio
del titolo abilitativo o autorizzatorio;
b) la documentazione prodotta per il rilascio della predetta dichiarazione;
c) la dichiarazione dell'organo competente in data non anteriore a
tre mesi;
d) l'attestazione della Camera di commercio, territorialmente competente,
o di altro organo competente, dei parametri di riferimento.
N.B. Il nulla osta deve essere rilasciato entro 20 giorni dal ricevimento
della dichiarazione.
2) Il cittadino straniero deve:
richiedere alla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di appartenenza
il visto di ingresso presentando:
a) la dichiarazione completa di nulla osta;
b) l'attestazione della Camera di commercio o dell'organo competente;
c) disponibilità di alloggio idoneo, come indicato nei requisiti
(v. nr.2);
d) sussistenza di un reddito sufficiente, come indicato nei requisiti
(v. nr.3);
3) Il cittadino straniero deve:
richiedere, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, alla Questura
competente per territorio, il permesso di soggiorno per lavoro
autonomo.