Espulsione immigrati irregolari

 

Espulsioni: nuova procedura davanti al Prefetto

di Mario Pavone, Presidente Animi

 

In base alla Decreto legislativo 10.01.2005 n° 12, G.U.16.02.2005, sarà il Prefetto (con la procedura prevista dal Testo unico sull’immigrazione) l’Autorità nazionale cui compete adottare misure di esecuzione ai fini dell’attuazione di decisioni di allontanamento adottate da Stati membri dell’Unione, mentre spetterà al Questore (con le procedure previste dal medesimo Testo unico) l’esecuzione dell’espulsione. Sono queste le rilevanti novità introdotte dal Decreto legislativo 10 gennaio 2005 n. 12 attuativo della direttiva 2001/40, che stabilisce norme tese a consentire il riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni di allontanamento adottate dagli Stati membri dell’Unione europea nei con fronti di cittadini di altri Stati.

Il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza accerterà la situazione relativa agli stranieri destinatari di decisioni di allontanamento e riferirà allo Stato membro dell’Unione da cui tale decisione proviene l’avvenuta esecuzione dell’espulsione stessa.

Il provvedimento,nella sua interezza, non susciterebbe particolari difficoltà interpretative se non si avesse ben presente il T.U. sull’immigrazione a cui il Legislatore ha,di recente, introdotto importanti modifiche con la Legge 271/2004 specie per quanto attiene alla convalida dei provvedimenti espulsivi.

In base alla nuova legge, l’adozione dei provvedimenti emessi da altre Autorità dei Paesi UE nei confronti dei cittadini irregolari competerebbe al Prefetto mentre la esecuzione al Questore.

Tale decisione verrebbe assunta, nella lettera della Legge, "previa eventuale acquisizione, dallo Stato membro autore della decisione di allontanamento, dei documenti necessari per comprovare l’attualità della medesima decisione, anche attraverso i canali di consultazione di cui all’articolo 3 del presente decreto".

L’art. 3 prevede che l’accertamento della situazione concernente gli stranieri destinatari della decisione di allontanamento viene effettuata dal dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, avvalendosi del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia che utilizzerà i canali di consultazione utili ai fini dell’accertamento richiesto.

Il Ministero dell’interno provvederà, in conseguenza, a comunicare allo Stato membro autore della decisione di allontanamento l’avvenuta esecuzione della medesima.

In conseguenza, la scelta operata dal Legislatore, operata in aperto contrasto con le norme introdotte dalla Legge 271, escluderebbe, in maniera radicale, la c.d. "giurisdizionalizzazione" del procedimento di espulsione, contrariamente a quanto sostenuto più volte dalla Suprema Corte e dalla stessa Corte Costituzionale con le recenti sentenze n. 222 e 223/2004.

La nuova normativa, ripropone, ancora una volta, all’attenzione dei giuristi il rilevante problema del controllo giurisdizionale dei provvedimenti di espulsione nel contesto delle modificazioni apportate dalla nuova Legge 271/2004 al TU sull’immigrazione.

A tal proposito va ricordato come la stessa Cassazione a Sezioni Unite aveva stabilito che il decreto del prefetto che respinge l’istanza di revoca del provvedimento di espulsione di uno straniero fosse soggetto a controllo giurisdizionale, che compete all’autorità giudiziaria investita del potere di sindacare la legittimità del provvedimento di espulsione di cui è stata chiesta la revoca.

Tale principio ha poi trovato piena applicazione con la introduzione nella nuova Legge per la immigrazione del comma 8 dell’art. 13 che ha previsto il ricorso al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l’Autorità amministrativa che ha disposto la espulsione nel termine di giorni 60 dalla data (di notifica) del provvedimento, in luogo del Tribunale Amministrativo Regionale, così come previsto dalla disciplina previdente, finendo con l’attribuire tale competenza ai Giudici di Pace a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 271/2004.

Si tratterebbe,quindi,di una scelta infelice da parte del legiferante che, pur adeguando la legislazione interna ad una Direttiva Europea, si pone in aperto contrasto con le norme dallo stesso sancite a salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo e del diritto alla difesa costituzionalmente protetto. Per individuare un possibile parallelo, che avrebbe dovuto ispirare il legiferante, sarebbe bastato fare riferimento al procedimento di estradizione per ivi ravvisare gli elementi contrari ad una scelta di politica legislativa che travalica le stesse norme del Codice di rito penale in materia.

Alla luce di quanto innanzi,del tutto paradossale appare il dettato normativo dell’art. 6, comma 2, in base al quale "sono escluse dall’applicazione del presente decreto le decisioni di allontanamento adottate in contrasto con le Convenzioni internazionali in vigore in materia di diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché in contrasto con l’articolo 19 del Testo Unico". Ma vi è di più.

Il Legislatore, va sottolineato, avrebbe persino introdotto "ex novo", con la Legge in commento, una nuova figura giuridica, mai contemplata in precedenza dalla normativa in vigore: quella del c.d. immigrato "irregolare" che va ad aggiungersi a quella dell’immigrato munito di regolare permesso di soggiorno ed all’immigrato entrato clandestinamente nel territorio dello Stato. Tanto meno tale figura potrebbe essere assimilata a quella del cittadino straniero condannato e come tale sottoposto ad espulsione e neppure a quella del cittadino straniero soggiornante che si sia visto rifiutare il rinnovo del premesso di soggiorno o che non abbia provveduto nei termini previsti dal T.U. al rinnovo del permesso stesso.

Va ricordato, peraltro, che la Corte di Giustizia europea ha affermato, di recente, che persino la condanna penale non comporta l’automatica espulsione del cittadino europeo affermando che il principio della libera circolazione dei lavoratori dell’Unione Europea deve essere interpretato estensivamente, mentre le deroghe a tale principio devono essere, al contrario, interpretate restrittivamente. Uno stato membro non può prevedere sulla base di motivi di prevenzione generale l’espulsione in modo automatico di un cittadino di uno Stato membro a seguito di una condanna penale, senza tener conto del comportamento personale dell’autore del reato né del pericolo che esso costituisce per l’ordine pubblico.

La Corte di Giustizia Europea,con la citata sentenza, ha rilevato nella specie il contrasto della legge tedesca con la normativa comunitaria nella parte in cui stabilisce che il giudice nazionale non debba prendere in considerazione elementi di fatto successivi all’ultimo provvedimento dell’autorità competente comportanti il venir meno o una rilevante attenuazione della minaccia attuale che il comportamento del soggetto interessato costituirebbe per l’ordine pubblico.

In definitiva, si tratterebbe, quindi, di una vera e propria nuova figura giuridica introdotta nell’Ordina mento che non potrebbe essere neppure assimilata, per quanto innanzi esposto, a quelle sottoposte ai rigori del T.U. sull’immigrazione.

A parte la considerazione che tale figura non risulta delineata dalle norme introdotte, il vero problema sarebbe costituito dalla estensione a tale "terzium genus" di immigrato delle norme sancite dal T.U. sull’immigrazione ed in particolare l’applicabilità a tale figura dell’art. 13 del T.U. come emendato a seguito delle recenti decisioni della Corte Costituzionale.

E ancora. Secondo il dettato normativo il decreto non troverebbe applicazione per i familiari dei cittadini dell’Unione europea che hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.

Quid juris?? Non solo non si comprende di quali soggetti si tratti ma agli stessi non risulta applica bile la normativa vigente ed in ogni caso le norme introdotte non tengono in alcun conto delle disposizioni sulle nuove competenze in materia da parte del Giudice di Pace, come tali sancite dalla Legge 271/2004. Ancora una volta i Giudici sono chiamati ad un nuovo sforzo interpretativo che deve colmare le la cune di una normativa che, per la sua particolare delicatezza, rischia di divenire oggetto di op poste interpretazioni,stante le già numerose difficoltà da parte del Giudice di Pace di intervenire in materia senza un effettivo bagaglio di conoscenze ed una adeguata preparazione.

Ne costituisce riprova il folto numero di Ordinanze di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale da parte dei Giudici di Pace in base ai numerosi rilievi di costituzionalità che offre la lettura della Legge 271/2004.

Si tratterebbe, in tutta evidenza, di una scelta legislativa poco felice che la stessa Corte Costituzionale non tarderà a disattendere dichiarando la illegittimità delle scarne disposizioni della nuova legge alla luce delle decisioni assunte in precedenza dalla Corte delle leggi.

 

Ostuni, febbraio 2005

 

 

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