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La mancata comunicazione dell’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno di Claudio Faggion (Avvocato)
Ordinanza Tribunale di Udine del 7.2.2005. Il caso in questione è un caso particolare e dubito che ne esistano di analoghi in Italia; ad ogni modo ve lo segnalo. Un giovane extracomunitario giunse, minorenne, in Italia; fu affidato a vari Enti Pubblici durante la minore età, frequentando anche un istituto professionale; nel dicembre 2002 il giovane, assistito in ciò dal personale dell’istituto da lui frequentato, presentò istanza di permesso di soggiorno presso la Questura territorialmente competente, ottenendo il "cedolino" attestante il deposito dell’istanza; il giovane ed i suoi "tutori", nonostante i ripetuti accessi alla Questura, si sentivano sempre rispondere che il permesso di soggiorno non era ancora pronto. Il 3 febbraio 2004 il giovane fu fermato per un normale controllo dalle forze dell’ordine; emerse il fatto che, in realtà, al giovane era stato concesso un permesso di soggiorno con scadenza al giorno 23 giugno 2003, giorno del diciottesimo compleanno del giovane in questione, ed egli non aveva presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno entro i 60 giorni da tale data; si verificava, dunque, un’ipotesi di espulsione, che veniva infatti immediatamente decretata. Veniva, dal sottoscritto difensore, presentato immediato ricorso al Tribunale contro il decreto di espulsione, ritenuto illegittimo ed erroneo, sul presupposto che non poteva imputarsi al giovane la violazione di legge contestata, atteso che egli non era assolutamente a conoscenza dell’esistenza del permesso di soggiorno con scadenza 23.06.2003, e dunque egli non poteva certo procedere al rinnovo di un permesso che, sebbene esistente, per qualche oscura ragione non gli era mai stato consegnato, nonostante, come detto, egli personalmente ed i suoi tutori si fossero recati più volte in Questura a chiedere informazioni. Il Giudice, in sostanza, ritiene che sussista una causa di forza maggiore nella mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, decidendo pertanto per l’accoglimento del ricorso.
Tribunale di Udine
Il Giudice, sciogliendo la riserva che precede e definitivamente pronunciando nel procedimento instaurato con ricorso da R.A.J.; rilevato che il ricorrente è entrato in Italia come minore non accompagnato nel 2002 e affidato, con provvedimento del luglio 2002, al Comune di ..........; che successivamente il Tribunale per i Minorenni di ........, con provvedimento dd. 23.10.2002, dispose l’affidamento provvisorio al Comune di ......; che il ricorrente in data 23.12.2002 propose istanza per ottenere il permesso di soggiorno alla Questura di ........., come confermato dal "cedolino" in suo possesso, senza ottenere riscontro; che è emerso che la Questura di ..... avrebbe rilasciato un permesso di soggiorno con scadenza al 25.06.2003, e cioè fino al raggiungimento della maggiore età, senza che il ricorrente ne abbia avuto notizia e che allo stesso è stata contestata la violazione della norma che prevede l’obbligo di chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno entro 60 giorni dalla scadenza; che ai sensi dell’art. 32, comma 1, D. Lgs. 286/98, il ricorrente è soggetto che rientra nella categoria del "minori comunque affidati ai sensi dell’art. 2 della L. 04.05.1983 n. 184", a cui si applica il comma 1, che prevede che al compimento della maggiore età allo straniero può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura; ritenuto che le Sezioni Unite della Cassazione si sono espresse nel senso di escludere l’automaticità dell’espulsione dello straniero, per ritardo nel presentare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, dovendosi distinguere l’ipotesi dello straniero per cui non siano venute meno le condizioni di legge per il soggiorno, che pertanto non ha alcun interesse a ritardare o, come nel caso di specie, a non presentare la domanda di rinnovo, rispetto allo straniero che si trattenga illecitamente nel territorio dello Stato, tirandosi in una situazione che preclude il rinnovo del permesso di soggiorno; ritenuto che appare circostanza rilevante ai fini della decisione che il ricorrente non fosse a conoscenza del rilascio del permesso di soggiorno, con scadenza sino alla maggiore età, possedendo ancora il cedolino che viene consegnato allo straniero all’atto di presentazione della pratica per il rilascio del permesso; tale circostanza è rilevante per l’ovvia considerazione che il ricorrente non avrebbe potuto richiedere il rinnovo di un permesso che non sapeva gli fosse stato rilasciato e per l’esistenza, quindi, di una valida causa di giustificazione alla mancata richiesta del rinnovo del permesso; Questa argomentazione non deve essere intesa nel senso di permettere l’elusione dei termini fissati dalla legge per l’ordinario svolgimento del procedimento di espulsione, poiché l’inutile decorso del termine non è privo di effetti, ma consente l’avvio di ufficio della procedura di espulsione nei confronti dello straniero che non abbia presentato la domanda di rinnovo. Ma consente di concludere che, nel caso di specie, l’avvio della procedura di espulsione avrebbe dovuto portare la Prefettura a scoprire che il ricorrente non era mai entrato in possesso del permesso di soggiorno che gli era stato rilasciato, ancora presente agli atti della Questura, e che, pertanto, non era venuto a conoscenza né dell’esistenza dello stesso, né della decorrenza del termine di 60 giorni per la richiesta di rinnovo; ritenuto che le suindicate circostanze devono intendersi come causa di forza maggiore che ha impedito una tempestiva richiesta di rinnovo del permesso e che il comportamento omissivo del ricorrente non era punibile con la grave sanzione dell’espulsione, dovendosi procedere a un’adeguata istruttoria del caso, valutando la situazione complessiva in cui versava, sia in ordine alla mancata conoscenza del permesso di soggiorno, sia, soprattutto, in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge per il regolare soggiorno dello straniero; ritenuta pertanto la illegittimità dell’opposto provvedimento sotto il profilo sostanziale;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso presentato da R. A. J. e, per l’effetto, annulla il decreto di espulsione dd. 03.02.2004 emesso nei suoi confronti. Liquida le competenze del procuratore come da separato decreto.
Udine, li 05.02.2005
Il Giudice, Dott. Giorgia Verbi
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