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Espulsione: giudice deve effettuare un rigoroso controllo del titolo (Cassazione , sez. I civile, sentenza 03.06.2004 n° 10559)
In sede di convalida del provvedimento col quale il questore ordina il trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza temporanea, il giudice è tenuto ad operare un rigoroso controllo sull’esistenza (materiale e giuridica) del provvedimento espulsivo che rimane il primo dei presupposti la cui verifica è dovere ufficioso del giudice, in considerazione dell’incidenza che il trattenimento ha sulla libertà personale del suo destinatario. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10559 del 3 giugno 2004, precisando che costituisce un obbligo del giudice del merito quello di verificare l’esistenza del provvedimento espulsivo e di indicarlo, non bastando la sola menzione dell’esistenza del provvedimento di trattenimento del Questore ed il rinvio che, necessariamente, esso deve fare all’espulsione prefettizia.
Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 3 giugno 2004, n. 10559
Svolgimento del processo
Il cittadino tunisino H.T., premesso di: a) essere entrato in Italia nel 1979; b) avere avuto il permesso di soggiorno fin dal 1981, rilasciato dalla Questura dì Milano e poi rinnovato nel 1986; c) essersi iscritto all’Ufficio di collocamento del Comune di Milano; d) aver commesso alcuni reati e aver espiato la corrispondente pena di complessivi anni sette, mesi otto e giorni 14 di reclusione, con accesso ai benefici della semilibertà; e) essere stato oggetto di un presunto decreto di espulsione del Prefetto di Lecce in data 6 febbraio 1991, del quale però non avrebbe avuto che indiretta conoscenza; f) aver ricevuto un provvedimento di trattenimento del Questore di Pesaro e Urbino in data 22 ottobre 2001, motivato in relazione al precedente provvedimento espulsivo, non allegato; g) aver svolto attività lavorativa per la cooperativa sociale l’Adriatico, che intenderebbe rinnovargli il rapporto di lavoro, stabilendolo a tempo indeterminato, tanto premesso impugna - con unico motivo - il decreto del Tribunale di Caltanissetta, pronunciato ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 286/1998, che ha convalidato il provvedimento espulsivo del Questore di Pesaro e Urbino, in data 22 ottobre 2001, chiedendone la cassazione per violazione dell’art. 2 del d.lgs. 286/1998. All’udienza del 22 maggio 2003, questa Corte, rilevata la nullità della notifica del ricorso, ne ha ordinato la rinnovazione al ministro dell’Interno, legittimato passivo in questo giudizio. L’Amministrazione non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso (con il quale lamenta la nullità del provvedimento di convalida per violazione dell’art. 2 del d.lgs. 286/1998, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.), il ricorrente deduce la violazione dei diritti inviolabili elencati, anche per relationem, dall’art. 2 del d.lgs. 286/1998. In particolare, egli lamenta la violazione del principio di uguaglianza, parità di trattamento, diritto di difesa. Con riferimento a quest’ultimo valore, il ricorrente si duole del fatto che il trattenimento disposto dal Questore di Pesaro e Urbino del 2001 farebbe riferimento alla misura espulsiva disposta dal Prefetto di Lecce del 1991, mai notificata e neppure allegata al provvedimento del 2001. Tale circostanza non solo avrebbe impedito di ricorrere avverso tale misura, ma vizierebbe il decreto di convalida in quanto privo del presupposto da cui ha avuto origine. 2. Il ricorso è fondato e va accolto. 2.1. Il Tribunale di Caltanisetta ha disposto la convalida del provvedimento del Questore di Pesaro e Urbino del 22 ottobre 2001, con il quale è stato ordinato che il signor H.T. sia trattenuto "per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza di Caltanisetta, ... in attesa di eseguirne l’espulsione". Il ricorrente censura tale provvedimento di convalida sotto vari profili e rappresenta il fatto secondo il quale il provvedimento di trattenimento ha alla sua base il provvedimento espulsivo del Prefetto di Lecce in data 6 febbraio 1991, che assume non essergli mai stato notificato. 2.2. Osserva la Corte che la censura prospettata dal ricorrente, sebbene diversamente nominata, costituisce doglianza di vizio motivazionale del provvedimento di convalida, atteso che nella sostanza, con esso, si duole del fatto che il giudice monocratico non avrebbe verificato l’esistenza del provvedimento espulsivo che è il presupposto ineludibile di ogni misura di trattenimento adottata dal Questore. Questa Corte, adeguandosi alla giurisprudenza del Giudice delle leggi, ha ormai chiaramente indicato nella misura di trattenimento l’esistenza di un provvedimento idoneo ad ottenere la "privazione della libertà personale indotta da atti comunque e sempre sindacabili" (Cassazione 9003/2000 e 15203/2001) ed ha perciò predicato la necessità di un controllo imposto dagli artt. 13 e 111, secondo comma, Cost. Da questa impostazione deriva la necessità che il procedimento di convalida sia ispirato al rigoroso controllo del titolo di privazione della libertà personale e, quindi, del suo presupposto indefettibile, l’espulsione del Prefetto. A tal proposito, è obbligo del giudice del merito di verificare l’esistenza di questo dato primario e di indicarlo, non bastando la sola menzione dell’esistenza del provvedimento di trattenimento del Questore ed il rinvio che, necessariamente, esso deve fare all’espulsione prefettizia (nella specie risalente ad oltre dieci anni prima!). Questa Corte ha sì affermato (Cassazione, sentenza 5918/2002) che, in tema di esecuzione dell’espulsione dello straniero, disciplinata dall’art. 14 del d.lgs. 286/1998, il diritto, di cui al sesto comma della medesima disposizione, a ricorrere per cassazione avverso il decreto di convalida dell’ordine del Questore di trattenimento dello straniero stesso, presso il centro di permanenza temporanea, è limitato solo alle ragioni riguardanti i presupposti, la durata e il procedimento relativi, alla misura del trattenimento nonché a quelle poste alla base dell’altra (e successiva) misura dell’accompagnamento dello straniero alla frontiera, a mezzo della forza pubblica, onde, non sono deducibili da parte del ricorrente ragioni attinenti il provvedimento di espulsione o concernenti il rilascio del permesso dì soggiorno, ma non ha affatto inteso escludere la necessità del controllo sull’esistenza (materiale e giuridica) del provvedimento espulsivo che rimane il primo dei presupposti la cui verifica è dovere ufficioso del giudice, in considerazione dell’incidenza che il trattenimento ha sulla libertà personale del suo destinatario. Al contrario, l’esistenza di tale provvedimento (che non può rimettersi alla mera enunciazione da parte dell’Amministrazione che lo esegue) costituisce il prius logico-giuridico del trattenimento che, senza di esso, si rivelerebbe del tutto ingiustificato e carente di titolo, sì da comportare la sua mancata convalida. 2.3. Nel caso di specie il provvedimento di convalida tace del tutto sulla circostanza dell’avvenuta verifica - da parte del giudice - (la quale, come si è detto, deve essere ufficiosa) circa l’esistenza del presupposto espulsivo e, pertanto, esso si rivela del tutto carente di motivazione, secondo la censura, sostanzialmente implicita, cui ha fatto riferimento il ricorrente con le sue deduzioni riguardanti la sostanziale mancanza del titolo espulsivo (ovvero della sua mancata notificazione a cura dell’ Amministrazione ovvero della carenza della documentazione al riguardo, con un provvedimento di trattenimento motivato solo per relationem). Il decreto di convalida va, pertanto, cassato e la causa rinviata, anche per le spese, al Tribunale di Caltanissetta, il quale - in persona di altro e diverso giudicante -, dovrà riesaminare il provvedimento del Questore, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato, verificando l’esistenza del provvedimento espulsivo cui il trattenimento è strumentale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Caltanisetta, in persona di altro magistrato.
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