Assistenza sanitaria

 

Assistenza sanitaria agli stranieri immigrati

guida pratica alla normativa vigente (luglio 2001)  

 

Normativa attuale di riferimento

 

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (suppl. ordinario n. 139/L alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998): Testo Unico nel quale è confluita la Legge 6 marzo 1998, n.40;

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (suppl. ordinario n. 190/L alla Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1999, n. 258);

Circolare Ministeriale 24 marzo 2000, n. 5 (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2000, [pag. 36-43]);

Telex del Ministero della Sanità, prot.DPS-X-40-286/98-240, del 1 aprile 2000;

Decreto Ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 (suppl. ordinario n. 174/L alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1999) ;

Decreto Legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (suppl. ordinario n. 132/L alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1999);

Legge 27 maggio 1991, n. 176 (Convenzione sui diritti del bambino, 20 settembre 1989) (suppl. ordinario n. 35/L alla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 1991).

 

La normativa succitata si applica a tutti gli stranieri non appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le norme   contenute in specifici accordi internazionali. Lo straniero immigrato, qualora non iscritto al S.S.N., al momento in cui richiede una prestazione sanitaria, può rientrare in una delle seguenti 3 categorie:

 

Immigrati regolarmente presenti

 

Iscritti obbligatoriamente al SSN (in possesso dei permessi di soggiorno – o della ricevuta della richiesta di rinnovo -elencati nella Circolare Ministeriale 24-3-2000 n.5 pag. 37 G.U.: lavoro subordinato; lavoro autonomo; iscrizione alle liste di collocamento; motivi familiari e ricongiungimento familiare; asilo politico; asilo umanitario, che comprende i permessi di soggiorno per protezione sociale, per i minori di 18 anni – definiti a volte permessi “per minore età” -, per donne in stato di gravidanza e di puerperio, per motivi umanitari e motivi straordinari, per stranieri ospitati in centri di accoglienza; richiesta di asilo, anche ai sensi della Convenzione di Dublino; attesa adozione, affidamento, acquisto di cittadinanza): vengono obbligatoriamente iscritti al SSN, a parità di condizioni con il cittadino italiano, ai sensi del primo comma, art.34 D. Lgs. 286/98.

[Documenti necessari: permesso di soggiorno, codice fiscale, certificato di residenza (eventualmente autocertificata) o in assenza di essa dichiarazione di effettiva dimora come risulta dal permesso di soggiorno. Per le modalità di iscrizione vedi Circolare Ministeriale 24 marzo 2000, n. 5 pag. 39 G.U.].

 

N.B.: L’iscrizione obbligatoria vale anche per i familiari a carico

 

L’iscrizione obbligatoria al SSN è prevista anche per tutti i cittadini stranieri detenuti e internati (in possesso o meno del permesso di soggiorno) anche se in semilibertà o con forme alternative di pena (D.L. 22 giugno 1999, n.230 suppl. ordinario n. 132/L alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1999).

Per il cittadino straniero con permesso di soggiorno per richiesta di asilo e per i detenuti, le prestazioni sanitarie sono fornite in esenzione dal sistema di compartecipazione alla spesa (Circolare Ministeriale 24-3-2000 n. 5 pag. 39 G.U.). E’ da precisare che il permesso di soggiorno « per motivi di salute » rilasciato a seguito di una malattia, infortunio o malattia professionale, che non consentano allo straniero di lasciare il territorio nazionale al momento della scadenza del permesso di soggiorno, dà luogo all’iscrizione obbligatoria al SSN (Circolare Ministeriale 24-3-2000 n.5 pg.38 G.U.).

Il permesso di soggiorno rilasciato a donne in stato di gravidanza e di puerperio ai sensi dell’art. 19, comma 2 lettera a del D. Lgs 286/98, spesso impropriamente chiamato «per cure mediche», comporta anch’esso l’iscrizione obbligatoria al SSN.

La prestazione sanitaria va comunque fornita (Circolare Ministeriale 24-3-2000 n. 5 pag. 38 G.U.), anche se non si è ancora provveduto alla formalizzazione dell’iscrizione al SSN.

 

Iscritti facoltativamente al SSN

 

Gli stranieri che hanno un permesso di soggiorno di durata superiore ai 3 mesi e che non rientrano tra coloro che sono di diritto iscritti al SSN, possono chiedere l’iscrizione volontaria, previa corresponsione del contributo dovuto ai sensi del D.M. 8-10-96. Detto contributo fa riferimento all’anno solare (gennaio-dicembre), non è frazionabile e non può essere attualmente inferiore a £ 750.000/anno. Tale iscrizione è estesa anche ai familiari a carico. L’iscrizione volontaria può anche essere richiesta dagli stranieri soggiornanti per motivi di studio e da quelli collocati alla pari, anche se titolari di permessi di soggiorno di durata inferiore ai tre mesi. E’ possibile scegliere un contributo annuo ridotto che però non è valido per i familiari a carico: attualmente £ 290.000 per gli studenti, £ 425.000 per i collocati alla pari.

Documenti necessari all’iscrizione su base volontaria: autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora; permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo dello stesso ; autocertificazione del codice fiscale; ricevuta di versamento al fondo sanitario regionale, (tramite conto corrente postale).

 

Non iscritti né iscrivibili al SSN

 

Gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno non superiori a tre mesi, e quindi non iscritti al SSN, possono accedere alle prestazioni ed ai servizi offerti dal SSN dietro pagamento delle relative tariffe determinate dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 8, commi 5 e 7 del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni. Sono esclusi da tali tariffe gli stranieri muniti di modelli attestanti il diritto all’assistenza sanitaria in base a trattati ed accordi bilaterali.

Immigrati irregolari con domanda di regolarizzazione (ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 1998: stranieri non appartenenti all’Unione Europea, lavoratori subordinati, presenti in Italia prima dell’entrata in vigore della Legge n.40 del 6 marzo 1998), temporaneamente iscrivibili al SSN (Telex Ministero della Sanità, prot. DPS-X-40-286/98-240 del 1/4/00).

 

[Documenti necessari: ricevuta di presentazione della domanda di regolarizzazione, dichiarazione di effettiva dimora].

N.B.: La prestazione sanitaria va comunque fornita (Telex Ministero della Sanità, prot.DPS-X-40-286/98-240 del 1/4/00 e Circolare Ministeriale 24-3-00 n.5 pag. 38 G.U.), anche se non si è ancora provveduto alla formalizzazione dell’iscrizione al SSN.

 

Immigrati irregolarmente presenti

 

Qualora sussista uno stato di indigenza e venga sottoscritta la “dichiarazione di indigenza”, valida 6 mesi, (vedi modello 1, allegato alla Circolare Ministeriale n. 5 24-3-2000, pag. 44 G.U., da rilasciare in copia all'immigrato), vengono erogate, gratuitamente o con ticket, le seguenti prestazioni:

Cure urgenti: esonero dal ticket a parità di condizioni con il cittadino italiano (D.Lgs.286/98, art.35, comma 4 e Circol. Minister. N.5 24-3-2000, pag.42 G.U.);

Cure essenziali: [Per cure essenziali si intendono “le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti) .”]

Prestazioni sanitarie di primo livello (ad accesso diretto), e specialistiche, presso le strutture della medicina del territorio o dei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collegamento con organismi di volontariato aventi esperienza specifica, (DPR 394/99, art.43, comma 8 e Circol. Minister. n.5 24-3-2000, pag.42 G.U.).

Le prestazioni sanitarie di primo livello saranno fornite senza ticket (D.Lgs.286/98, art. 35, comma 4 e Circol. Minister. n.5 24-3-2000, pag.42 G.U.);

Ricoveri: da eseguirsi su richiesta del medico operante nelle strutture previste dal comma 8 art.43 del DPR 394/99.

 

N.B.: Per le patologie esenti, elencate nel D.M. 28 maggio 1999, n. 329, è previsto l’esonero dal ticket relativamente alle prestazioni specialistiche correlate alla patologia

( Circol. Minister. n.5 24-3-2000, pag.42 G.U.).

 

Tutela della maternità responsabile e della gravidanza (prestazioni sanitarie in conformità alle leggi 29-7-1975 n. 405, 22-5-1978 n.194 e al D.M. 10-9-98) : esonero dal ticket ( D.Lgs.286/98, art.35, comma 4 e Circol. Minister. n. 5 24-3-2000, pag.42 G.U.);

Minori (0-18 anni): prestazioni sanitarie di primo livello (ad accesso diretto), presso strutture pubbliche e private accreditate, ospedaliere o territoriali: per dette prestazioni esonero dal ticket, (anche per i soggetti di età superiore a 6 anni), (L 176/91, richiamata all’art.35 D. Lgs.286/98 e Circol. Minister. n.5 24-3-2000, pag.42 G.U.); per tutte le altre prestazioni: ticket come per il minore italiano.

Anziani (> di 65 anni) e minori (< di 6 anni): esonero dal ticket (Circol. Min. N. 5  del 24-3-2000, pag. 42 G.U.).

Tutte le prestazioni, le prescrizioni e le pratiche di rendicontazione saranno effettuate mediante l’utilizzo del codice STP (= straniero temporaneamente presente), come da Circolare Ministeriale n. 5 del 24-3-2000, pag. 42. Il codice STP sarà rilasciato dalle Aziende Ospedaliere e dalle strutture territoriali individuate dalle USL.

Codice STP: costituito da 16 caratteri:

3 per la scritta STP

3 per il codice ISTAT della Regione

3 per il codice ISTAT della Struttura Sanitaria erogante

7 per il  numero progressivo assegnato da ogni Struttura.

 

 

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