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Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n° 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
Principi generali
Decreto
Legislativo 25 luglio 1998 n° 286
Titolo I
Ambito di applicazione (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)
Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma,
della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di
seguito indicati come stranieri. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e
salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad
apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente
testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e
internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore
di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito
denominato regolamento di attuazione, é emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge 6 marzo 1998, n. 40. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6 é
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale
termine, il regolamento é emanato anche in mancanza del parere.
Art. 2 Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello
Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti
dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e
dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei
diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico
dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa é
accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di
attuazione. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143
del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce
a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio
e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica
locale. Allo straniero é riconosciuta parità di trattamento con il cittadino
relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai
pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche
sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando
ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con
preferenza per quella indicata dall'interessato. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti
dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi
ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela
dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in
Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui é
cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale
interessato al procedimento. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo
11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i
cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per
prevenire o limitare le immigrazioni clandestine. Lo straniero presente nel territorio italiano é comunque tenuto
all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Art. 2-bis
E' istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle
disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato
"Comitato". Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del
Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi
trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un
presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito
un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai
rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari
opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per
l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri,
dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali,
della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche
agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, delle
comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani
nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle
riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere
invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione
interessata all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico,
nonché degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le
politiche comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento delle
attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio
dei ministri".
Art. 3 (nota) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati,
il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, la Conferenza Stato - città e autonomie locali, gli enti e le
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e
nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
predispone ogni tre anni salva la necessità di un termine più breve il
documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli
stranieri nel territorio dello Stato, che é approvato dal Governo e
trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il
loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico.
Il documento programmatico é emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti,
con decreto del Presidente della Repubblica ed é pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i
provvedimenti attuativi del documento programmatico. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato
italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione
europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni
comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in
materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i
Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e
sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello
Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei
flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi
pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non
confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento
per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato
di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il
termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del
decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento
programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio
dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai
sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori
decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite
delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può
provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote
stabilite per l'anno precedente. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i
provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e
degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con
particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua,
all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della
persona umana. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di
concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di
Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le
competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali,
gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza
agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con
compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da
attuare a livello locale. -bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Ministero
dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività di raccolta
di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria
per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche
migratorie. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il
documento programmatico di cui al comma 1 é predisposto entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo
stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al
comma 4. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 é trasmesso al
Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto é emanato anche in mancanza del parere.
Titolo
II
L'ingresso nel territorio dello Stato é consentito allo straniero in
possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto
d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di
forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente
istituiti. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello
straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli
emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o
consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso
l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello
straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non
sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al
rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego
allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o
di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando
riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26,
27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta
o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta
automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali,
l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso
di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello
Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia,
in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi
internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a
confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità
di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta
eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il
ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con
apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri
indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non
è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o
di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà
sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività
illecite. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di
breve durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga durata che
comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in
Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni
inferiori a tre mesi saranno considerati validi anche i motivi
esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o
consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di
revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad
obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi
internazionali in vigore. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla
frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di
sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali. L'ingresso é comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle
formalità prescritti con il regolamento di attuazione.
Art. 5 Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a
norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o Titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno
Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni
previsti da specifici accordi. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui
lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed é rilasciato per le attività previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può
prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi
per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato
e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni
in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. -bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici La durata del permesso di soggiorno é quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può
comunque essere: superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; abrogata superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per
studio o per formazione debitamente certificata; il permesso é tuttavia
rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali; abrogata superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi
consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è
rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di
cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per
lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può
superare:
in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata
complessiva di nove mesi; in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, la durata di un anno; in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, la durata di due anni. -ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia
almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere
rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso
pluriennale, a tale Titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale
annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo
provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il
permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le
disposizioni del presente testo unico. -quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato
gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato
sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo
26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità
superiore ad un periodo di due anni. -quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana
che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2
e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai
sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento
nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero
dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui
all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. -sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi
dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere
superiore a due anni. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al
questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della
scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima
nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni
nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste
per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo
unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una
durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. -bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di
soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso
di soggiorno é stato rilasciato, esso é revocato quando mancano o vengono
a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o
Titolo equipollente
rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea,
valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza
al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi é
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga
resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere
disposta l'espulsione amministrativa. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9
sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con
caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio
dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un
modello uniforme per i permessi di soggiorno. -bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta
di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di
soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è
punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto
o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è
da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale. Il permesso di soggiorno é rilasciato, rinnovato o convertito entro venti
giorni dalla data in cui é stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in
mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione
del presente testo unico.
Art. 5-bis Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore
di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione
europea o apolide, contiene: la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un
alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di
viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
Non costituisce
Titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il
contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto
previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della
provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove
avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel
regolamento di attuazione.
Art. 6 Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato,
lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre
attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può
essere convertito, comunque prima della sua scadenza e previa stipula del
contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della
certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito
delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e
ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato
civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno
di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della
pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque
denominati. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro
documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, é
punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello
straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la
disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel
territorio dello Stato. Salvo quanto é stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare
agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque
interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto é comunicato agli
stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo
di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono
essere allontanati per mezzo della forza pubblica. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani
con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata
ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza.
Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla
questura territorialmente competente. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per
territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del
proprio domicilio abituale. Il documento di identificazione per stranieri é rilasciato su modello
conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non
é valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle
convenzioni o dagli accordi internazionali. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo é
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 7 Chiunque, a qualsiasi
Titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o
apolide, anche se parente o affine. o lo assume per qualsiasi causa alle
proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di
beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, é tenuto
a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale
di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle
dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto
o in cui la persona é alloggiata, ospitata o presta servizio ed il Titolo per il quale la comunicazione é dovuta. -bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente
articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 160 a 1.100 euro.
Art. 8 Le disposizioni del presente
Capo non si applicano ai componenti del sacro
collegio e del corpo diplomatico e consolare.
Art. 9 Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da
almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che
consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un
reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può
richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il
coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge
o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di
cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia. La carta di soggiorno é rilasciata sempre che nei confronti dello
straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui
all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo
381 del codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche
non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente
al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se é
stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al
presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i
requisiti previsti dalla legge, é rilasciato permesso di soggiorno. Contro
il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della
stessa é ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può: fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto; svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo
quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque
riserva al cittadino; accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione, salvo che sia diversamente disposto; partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato
quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del
capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla
vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione
amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico
o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle
categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero
dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia
applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55. Capo
II
La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai
valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo
unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera é altresì disposto
dal questore nei confronti degli stranieri: che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei
documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma
del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a
ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il
documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale
disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in
transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di
destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di
destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello
Stato. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6,
non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che
disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato,
ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari. Per lo straniero respinto é prevista l'assistenza necessaria presso i
valichi di frontiera. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità
di pubblica sicurezza.
Art. 11
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 9)
Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il
piano generale degli interventi per il potenziamento e il perfezionamento,
anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali. -bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il
Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure
necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera
marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì
apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in
materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in
materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen,
ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e
dei relativi contratti é data comunicazione all'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre e i prefetti
dei Capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono
le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre
province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia
di frontiera, nonché le autorità marittime e militari e i responsabili
degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale,
eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive
emanate in materia. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le
iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di
accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti
eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti
previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini
di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di
collaborazione possono prevedere la cessione a Titolo gratuito alle autorità
dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente
individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie
definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni,
apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il
Ministro competente. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone
uno o più programmi pluriennali di interventi straordinari per
l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per
acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione
di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e
altri servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi
forniti da altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con
il Ministro competente. Presso i valichi di frontiera sono previsti sevizi di accoglienza al fine
di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare
domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata
superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile,
all'interno della zona di transito.
Art. 12
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
10)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione
delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare
l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a
procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è
cittadina o non ha Titolo di residenza permanente, è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni
persona. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non
costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria
prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno
comunque presenti nel territorio dello Stato. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso
di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato
del quale la persona non è cittadina o non ha Titolo di residenza
permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la
multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il
fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati
o comunque illegalmente ottenuti. -bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio
dello Stato di cinque o più persone; per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata
esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata
sottoposta a trattamento inumano o degradante.
-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di
reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo
sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in
attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena
della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per
ogni persona. -quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai
commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di
pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. -quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene
sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera
per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria
nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti,
per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. -sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole:
"609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti:
"nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, é sempre consentito l'arresto in
flagranza ed é disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i
medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio
di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si
procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie
speciali indagini. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto
profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle
attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di
questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente
testo unico, é punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa
fino a lire trenta milioni. Il vettore aereo, marittimo o terrestre é tenuto ad accertarsi che lo
straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso
nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto
di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno
solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per
ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi é disposta la
sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità amministrativa
italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di
trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui
all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in
relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati
motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti
dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni é redatto
processo verbale in appositi moduli, che é trasmesso entro quarantotto ore
al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo
convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni,
con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4,
del codice di procedura penale. I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati
nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e
repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere
affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in
attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità
giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309. -bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di
affidamento, si applicano le disposizioni dell'art. 301-bis, comma 3, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come
modificato dall'art. 1 della legge 19 marzo 2001, n. 92. -ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata,
previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente. -quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai
sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione. -quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai
sensi del comma 8. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le
finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e
destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati
previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla
vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento
delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a
livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e
alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi
interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di
specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica". -bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato
motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di
migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. -ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere
utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis. -quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle
navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di
polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da
accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o
anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o
con bandiera di convenienza. -quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina
militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità
navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale
dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti. -sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si
applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il
traffico aereo.
Art. 13 Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente
nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. L'espulsione é disposta dal prefetto quando lo straniero: é entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera e non é stato respinto ai sensi dell'articolo 10; si é trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il
permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia
dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno é
stato revocato o annullato, ovvero é scaduto da più di sessanta giorni
e non ne é stato chiesto il rinnovo; appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della
legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre
1982, n. 646.
L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente
esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte
dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e
non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima
di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria,
che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali
valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali
concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e
all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del
provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la
cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta,
provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si
intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione
sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del
trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi
dell'articolo 14. -bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice
rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la
misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma
5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3. -ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo
straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o
dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare
in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura,
decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il
provvedimento è immediatamente comunicato al questore. -quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il
giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato
emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose indicate nel
secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. -quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di
durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per
il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del
codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per
decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare,
quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di
procedura penale. 3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può essere
concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché
dall'articolo 12 del presente testo unico. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma
5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello
Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di
sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene
l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla
frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo
che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento. Abrogato Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1
dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente
all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una
lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese,
inglese o spagnola. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il
ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede
l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni
dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione
monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento
adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del
ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche
personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La
sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è
autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che
provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità
giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un
patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti
all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore,
è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un
interprete. Abrogato Abrogato Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 é ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso é
rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile,
allo Stato di provenienza. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza
una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di
trasgressione lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed
è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. -bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a
quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato
per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul
territorio nazionale. -ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre
consentito l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di
cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso contro l'autore
del fatto si procede con rito direttissimo. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera
per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto
un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto
conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di
permanenza in Italia. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che
dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio
dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo
14, comma 1. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo é valutato in lire 4
miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno
1998.
Art. l3-bis Se il ricorso di cui all'articolo 13 è tempestivamente proposto, il
tribunale in composizione monocratica fissa l'udienza in camera di consiglio
con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei
termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del
giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso
il provvedimento. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa
facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14,
comma 4. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e
imposta. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione.
Art. 14 (nota) Quando non é possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in
ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di
documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro
mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia
trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di
permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o
costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Lo straniero é trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la
necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, é assicurata in ogni caso la libertà di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti
al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento. Il tribunale in composizione monocratica, ove ritenga sussistenti i
presupposti di cui all'articolo 13 e al presente articolo, convalida il
provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di
avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore
successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in
sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della
nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti
gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il
termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore
esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo
al giudice. -bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero
presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini
di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro
il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto,
recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione. -ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene
nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore
ai sensi del comma 5-bis è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In
tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica. -quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene
trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio
dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni. -quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito
direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il
questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente
articolo. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 é
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l'esecuzione della misura. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di
vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e
provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga
violata. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono
essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea
o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza
per stranieri. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in
materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti
locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe
alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono
adottate di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le
intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
Art. 15 (nota) Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare
l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che
risulti socialmente pericoloso. -bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o
della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di
uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva
comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di
avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in
presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo
la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.
Art. 16
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14) Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo
o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna
delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di
dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non
ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena
ai sensi dell'articolo 163 del codice penale nè le cause ostative indicate
nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la
medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a
cinque anni. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la
sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13,
comma 4. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la
condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due
anni. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma
14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in
taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve
scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è
disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la
condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente testo unico. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di
sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite
le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità
dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che,
entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al
tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino
alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale
di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando
non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è
eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero
con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione
dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di
detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena. L'espulsione a
Titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.
Art. 17 Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale é
autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per
l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o
al compimento di atti per i quali é necessaria la sua presenza.
L'autorizzazione é rilasciata dal questore anche per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte
offesa o dell'imputato o del difensore. Capo
III Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20
febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di
procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi
sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave
sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli
per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai
condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o
delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del
giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o
con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale
permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla
violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare
ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore
gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate,
con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla
rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto
dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei
responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono
comunicate al Sindaco. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti
per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da
quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per
l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono
individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di
favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la
durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior
periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso
ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può
essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto
medesimo o, se questo é a tempo indeterminato, con le modalità stabilite
per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi
di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì
rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su
proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato
l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la
minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di
assistenza e integrazione sociale. L'onere derivante dal presente articolo é valutato in lire 5 miliardi per
l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 19 In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno
Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di
razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di
essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla
persecuzione. Non é consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo
13, comma 1, nei confronti: degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il
genitore o l'affidatario espulsi; degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il
disposto dell'articolo 9; degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il
coniuge, di nazionalità italiana; delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla
nascita del figlio cui provvedono.
Art. 20
(Legge 6 marzo 1998,
n. 40, art. 18)
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa
con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà
sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite,
nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in
deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze
umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato
riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate. Titolo
III L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di
ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello
stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di
lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto
all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini
destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altresì
assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea
retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di
essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze
diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei
lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti all'Unione europea,
con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia
concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e
delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere
definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le
corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato
del lavoro dei paesi di provenienza. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere
la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi
di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel
tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel
paese di provenienza. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio
delle autorizzazioni di lavoro. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo
articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei
cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste
di collocamento. -bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì
essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro
suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati
dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione
prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e
private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. -ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di
ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio
regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi
sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di
assorbimento del tessuto sociale e produttivo. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i
lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di
lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste,
identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o
mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di
attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di
tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il
Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento
di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le
condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di
provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati,
che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe
annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato
dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con
l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) e con le questure. L'onere derivante dal presente articolo é valutato in lire 350 milioni
annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 22 (nota) In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale
del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero
procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a
tempo determinato ed indeterminato. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero
deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di
residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
ove avrà luogo la prestazione lavorativa: richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero; la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle
relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte
dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel
Paese di provenienza; dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il
rapporto di lavoro.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può
richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del
comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste
di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel
regolamento di attuazione. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai
commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia
di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a
diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle
disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli
eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata
alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via
telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una
certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì
al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per
l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del
comma 5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di
quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano
state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del
contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in
ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti
numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3,
comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette
la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari,
ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha
validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero
provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso
con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso
lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la
firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di
quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al
centro per l'impiego competente. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per
l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con
lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.
Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia
per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del
visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo
per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi
concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV;
l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un
"Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da
condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni
interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a
cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati
secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma
4. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del
permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari
legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per
dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo
di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si
tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non
inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità
di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del
lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a
nuovi lavoratori extracomunitari. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo,
ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto
da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore
impiegato. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma
5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi
della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al
compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito
contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto
1995, n. 335. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di
cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero;
in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e
modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel
territorio della Repubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 23 Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e
delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e
altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di
lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al
trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei
settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore
dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di
istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata: all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che
operano all'interno dello Stato; all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che
operano all'interno dei Paesi di origine; allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome
nei Paesi di origine.
Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1
sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono
ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5,
secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente
testo unico. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni
di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi
di cui al comma 1.
Art. 24 Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che
intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere
stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo
sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi
dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una
conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità
previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro
per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni
l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire
l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 3. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione
nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di
ricezione della richiesta del datore di lavoro. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un
massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più
breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini
del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia
per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale
dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri
ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il
trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto
per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di
lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per
favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari
relative all'accoglienza. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di
carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o
annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.
Art. 25 In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro
specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza
obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività: assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali; assicurazione contro le malattie; assicurazione di maternità.
In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per
l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro
é tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base
alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali
contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a
favore dei lavoratori di cui all'articolo 45. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i
requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli
oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività
lavorativa. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni
dell'art. 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi
all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza. E' fatta salva
la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di
successivo ingresso.
Art. 26 L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione
europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non
occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che
l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini
italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività
industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire
società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve
altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio
dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso
dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola
attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e
registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità
competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono
motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per
l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare
di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo,
proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per l'Italia. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei
requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del
Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero
eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende
svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con
l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti
numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21. La
rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la
certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo
ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la
concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato
entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni
dalla data del rilascio. -bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei
reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II,
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi
alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice
penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo
straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica.
Art. 27 Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il
regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il
rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti
categorie di lavoratori stranieri: dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede
o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società
estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno
Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società
di altro Stato membro dell'Unione europea; lettori universitari di scambio o di madre lingua; professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia
un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso
università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia; traduttori e interpreti; collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da
almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini
italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti
all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico; persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso
datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano
nell'ambito del lavoro subordinato; lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel
territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda
del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un
periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali
compiti o funzioni siano terminati; lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità
stabilite nel regolamento di attuazione; lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro,
persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da
questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti
dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere,
residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano
determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le
predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia
e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23
ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie; lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti
all'estero; personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali,
concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento; artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da
imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti
pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche; stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività
sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi
della legge 23 marzo 1981, n. 91; giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e
dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o
periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere; persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per
l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro
occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità
di giovani o sono persone collocate "alla pari"; -bis infermieri professionali assunti presso strutture
sanitarie pubbliche e private;
In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori
extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei
datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale
per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni
periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo
nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della
cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per
l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore
relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati
alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di
diritto internazionale aventi sede in Italia. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti
all'Unione europea é disciplinato dalle disposizioni particolari previste
negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti. -bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è
determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri
che svolgono attività sportiva a Titolo professionistico o comunque
retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale
ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre
all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono
stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai
giovanili. Titolo
IV Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti
dei familiari stranieri é riconosciuto, alle condizioni previste dal
presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per
motivi religiosi. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro
dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più
favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a
dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve
essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore
interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3,
comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
Art. 29 Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: coniuge non legalmente separato; figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; genitori a carico; parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la
legislazione italiana.
Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età
inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono
equiparati ai figli. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge
regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel
caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei
genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorerà; di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento
di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale
se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo
dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento
di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si
tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi
con il richiedente. -bis figli maggiorenni a carico, qualora non possano per
ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro
stato di salute che comporti invalidità totale. genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine
o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli
altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati
gravi motivi di salute; abrogata
É consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di
soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a
contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i
quali é possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i
requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, é consentito
l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari
con i quali é possibile attuare il ricongiungimento. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, é consentito l'ingresso,
per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia,
del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia,
il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui
al comma 3. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di
parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall'autorità consolare
italiana, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di
dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro
datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio,
verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente,
l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il
provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può
ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti
contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la
data di presentazione della domanda e della relativa documentazione. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il
visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.
Art. 30 (nota) Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il
permesso di soggiorno per motivi familiari é rilasciato: allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso
per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito
del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con
visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro
Titolo da almeno un
anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con
cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti; al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno
Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con
straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso
del familiare é convertito in permesso di soggiorno per motivi
familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data
di scadenza del Titolo di soggiorno originariamente posseduto dal
familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal
possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare; al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in
Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari é
rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido Titolo di
soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato
privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1,
lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al
matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio
sia nata prole. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai
servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione
professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di
lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo
svolgimento di attività di lavoro. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del
permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed é rinnovabile insieme con
quest'ultimo. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano
o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare
della carta di soggiorno di cui all'articolo 9, é rilasciata una carta di
soggiorno. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del
matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al
compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può
essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o
per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività
di lavoro. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del
permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri
provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità
familiare, l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui
risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che
accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del
nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di
registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del
presente comma é valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno
1998.
Art. 31 (nota) Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente
soggiornante é iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di
soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del
quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore
con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con
cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato
ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale é
affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più
favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato
non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello
straniero affidatario é rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di
soggiorno. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo
psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore
che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in
deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione é
revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il
rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del
minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla
rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di
rispettiva competenza. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta
l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento é adottato, su
richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.
Art. 32 (nota)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)
Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono
state applicate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, e ai
minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio
di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze
sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro
prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23. -bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere
rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non
sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati
ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che
abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394. -ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con
idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del
minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul
territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per
non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi
di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto
di lavoro anche se non ancora iniziato. -quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi
del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso
definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
Art. 33 Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le
attività delle amministrazioni interessate é istituito, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato un Comitato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei ministeri degli Affari
esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due
rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un
rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti
di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei
problemi della famiglia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da
lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di
grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1,
concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle
previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
particolare sono stabilite: le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio
dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che
entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché
per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi; le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei
servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo
del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai
fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento
del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.
-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non
accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di
cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso
minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il
nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza,
del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
Dipartimento medesimo. Titolo
V
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 32)
Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno
parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai
cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo,
all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua
validità temporale: gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti
nelle liste di collocamento; gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il
rinnovo del Titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per
affidamento, per acquisto della cittadinanza.
L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente
soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai
minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale é
assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie
indicate nei commi 1 e 2 é tenuto ad assicurarsi contro il rischio di
malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza
assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario
nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al
servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a Titolo di
partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari
a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo
conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del
contributo é determinato con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle
norme vigenti. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì
richiesta: dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di
soggiorno per motivi di studio; dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai
sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a
Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi
della legge 18 maggio 1973 n. 304.
I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione
al servizio sanitario nazionale, a Titolo di partecipazione alla spesa, un
contributo annuale forfetario negli importi e secondo le modalità previsti
dal decreto di cui al comma 3. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non
é valido per i familiari a carico. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale é iscritto nella
azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
Art. 35
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)
Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti
al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti
tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle
regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai
cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali
bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola
con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei
presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti: la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di
trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio
1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della
sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13
aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani; la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva
ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di
campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; gli interventi di profilassi internazionale; la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed
eventuale bonifica dei relativi focolai.
Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei
richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola
con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di
condizioni con il cittadino italiano. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o
comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati
dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito
delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente
riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.
Art. 36 (nota) Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale
accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il
relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono
presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta
che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata
presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito
di una somma a Titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle
prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento
di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e
alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza
dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo
del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque
altro vi abbia interesse. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno
per cure mediche é altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari
definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero
della sanità, d'intesa con il ministero degli affari esteri. Le aziende
sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono
rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario
nazionale. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata
presunta del trattamento terapeutico ed é rinnovabile finché durano le
necessità terapeutiche documentate. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.
Capo
II
Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli
professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio
delle professioni, é consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono
il requisito della cittadinanza italiana entro un anno dalla data di entrata
in vigore dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, l'iscrizione agli Ordini o
Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi,
l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti,
secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai
predetti albi o elenchi é condizione necessaria per l'esercizio delle
professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire
della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi
di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del
Governo dello Stato di appartenenza. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione
all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli
abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il
regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli
saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli
Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate. Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza del termine
ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali
nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo
percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione. In caso di lavoro subordinato é garantita la parità di trattamento
retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.
Art. 38 (nota)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 36, legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)
I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo
scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di
diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione
alla vita della comunità scolastica. L'effettività del diritto allo studio é garantita dallo Stato, dalle
Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi
ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali
come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra
le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative
volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e
alla realizzazione di attività interculturali comuni. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base
di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale
integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le
rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le
organizzazioni di volontariato. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale
degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti
locali, promuovono: l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole
elementari e medie; la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri
adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il Titolo di
studio della scuola dell'obbligo; la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel
Paese di provenienza al fine del conseguimento del Titolo dell'obbligo o
del diploma di scuola secondaria superiore; la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana; la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi
di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi
culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati
presso le scuole superiori o istituti universitari. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del
presente Capo, con specifica indicazione: delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e
locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi
di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del
personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e
grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento; dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi
effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico,
nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie
degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali
qualificati; dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli
stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni
stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di
sostegno linguistico; dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.
Art. 39 (nota) In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi
interventi per il diritto allo studio é assicurata la parità di
trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le
modalità di cui al presente articolo. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità
finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del
documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli
stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo l della legge 19
novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in
materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti
universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri
per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento
e di accoglienza. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati: gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del
visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche
con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura
economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di
disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello
studente straniero; la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e
l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o
autonomo da parte dello straniero titolare; l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti
stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in
coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla
normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e
senza obbligo di reciprocità; i criteri per la valutazione della condizione economica dello
straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla
concessione delle provvidenze di cui alla lettera c); la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che
intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia; il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di
attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, é
disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione
universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema del
decreto é trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi
trenta giorni. E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di
condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per
lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti da almeno un anno in possesso di Titolo di studio superiore
conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono
titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole
straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di
intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli
di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per
studio. Capo
III
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
38)
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le
associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini
italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano
temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie
esigenze alloggiative e di sussistenza. -bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato
agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino
di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai
sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in
materia. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli
stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di
accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei
a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione
determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente
convenzioni con enti privati e finanziamenti. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che,
anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed
alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di
apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi
culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria
degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo
strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le
esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali,
collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi
regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da
associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri
enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative,
prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e
stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a
pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un
alloggio ordinario in via definitiva. Abrogato Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che
esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini
italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di
intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni
regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative
e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e
locazione della prima casa di abitazione.
Art. 41 Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro
carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai
cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle
prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle
previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi,
per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli
indigenti. Capo
IV
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; legge 30
dicembre 1986, n. 943, art. 2)
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie
competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con
le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in
collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di
origine, favoriscono: rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo
di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono
attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in
numero non inferiore a dieci; la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli
stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro
diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e
crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche
e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo
reinserimento nel Paese di origine; la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali,
ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause
dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o
della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche
scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo
prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri
residenti in Italia o provenienti da essi; la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte
nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie
strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori
interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole
amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici,
nazionali, linguistici e religiosi; l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di
convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di
comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli
operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno
rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in
materia di immigrazione.
Per i fini indicati nel comma 1 é istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro
delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel
regolamento di attuazione. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali,
allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le
iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo
esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, é istituito presso il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di
coordinamento. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e
nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del
collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonché
dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri
immigrati, é istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui
delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri: rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo
di cui al comma 3, in numero non inferiore a sei; rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle
associazioni più rappresentative operanti in Italia, in numero non
inferiore a sei; rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei
lavoratori, in numero non inferiore a quattro; rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei
datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore
a tre; otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e
della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, della
giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della
solidarietà sociale e delle pari opportunità; otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle
regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL); -bis esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non
superiore a dieci.
Per ogni membro effettivo della Consulta é nominato un supplente. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto
disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle
materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato,
consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle
loro famiglie. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e
funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali. La partecipazione alla Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al
presente articolo e dei supplenti é gratuita, con esclusione del rimborso
delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti della
pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i
predetti organi.
Art. 43 (nota) (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 41)
Ai fini del presente
Capo, costituisce discriminazione ogni comportamento
che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione,
restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o
l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che
abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il
riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei
diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico,
sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. In ogni caso compie un atto di discriminazione: il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o
la persona esercente un servizio di pubblica necessità che
nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di
un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalità, lo discriminino ingiustamente; chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire
beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa
della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, religione, etnia o nazionalità; chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si
rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio,
all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio
assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia
soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente
ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di
un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero
regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
confessione religiosa, etnia o nazionalità; il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo
15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla
legge 9 dicembre l977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108,
compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto
pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in
ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o
linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza.
Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti
xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini
italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione
europea presenti in Italia.
Art. 44
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42)
Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione
produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del
comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo,
secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla
parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante. Il tribunale in composizione monocratica, sentite le parti, omessa ogni
formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene
più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai
presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. Il tribunale in composizione monocratica, provvede con ordinanza
all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda, emette
i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi. Nei casi di urgenza il tribunale in composizione monocratica provvede con
decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso
fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti
a se entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante
un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e
del decreto. A tale udienza il tribunale in composizione monocratica, con
ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto. Contro i provvedimenti del pretore é ammesso reclamo al tribunale nei
termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura
civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del
codice di procedura civile. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì
condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4
e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 é punito ai sensi
dell'articolo 388, primo comma, del codice penale. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del
comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o
linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o
della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere
statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi,
all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla
progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il
giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo
comma, del codice civile. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento
discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano
individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze
locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi a livello
nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla
base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore
di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi
dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati
benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero
che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere
pubbliche, di servizi o di forniture, é immediatamente comunicato dal
pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle
amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la
concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie,
o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei
casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da
qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie,
ovvero da qualsiasi appalto. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le
associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini
dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del
fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di
assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Art. 45
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri é istituito il Fondo
nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle
iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi
annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal
contributo di cui al comma 3, é stabilita in lire 12.500 milioni per l'anno
1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per
l'anno 1999. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle materie di
propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie
iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo
all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del
regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative,
di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono
adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di
attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il
finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli
enti locali per l'attuazione del programma. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1
gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del
contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.
943, é destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma
1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del
presente testo unico tale destinazione é disposta per l'intero ammontare
delle predette somme. A tal fine le predette somme sono versate dall'INPS
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo.
Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986,
n. 943, é soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Art. 46
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
44)
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari sociali é istituita la Commissione per le politiche di integrazione. La Commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini
dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di
attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare
proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire
risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per
l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo. La Commissione é composta da rappresentanti del Dipartimento per gli
affari sociali e del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza
del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri,
dell'interno, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità, della pubblica istruzione, nonché da un numero massimo di dieci
esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale,
giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la
solidarietà sociale. Il presidente della commissione é scelto tra i
professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed é
collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della
segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i
rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti
dei quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri
compiti. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento
della commissione dal decreto di cui all'articolo 45, comma 1, la
Commissione può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni
pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni
deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e
provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo
svolgimento dei propri compiti. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi della
collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, degli enti pubblici, delle Regioni e degli enti locali. Titolo
VI
Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati: gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione
dell'art. 3; il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Restano abrogate le seguenti disposizioni: l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152; l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943; l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n 33; gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n 50; l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano
soppresse le parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione
del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo
V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635.
Art. 48 All'onere derivante dall'attuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del
presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire
124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede: quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni
per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e
a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 50.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000 milioni
per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e
1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al ministero dell'interno.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 49 (nota) Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n.
40, del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non
ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la
trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonché
delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e
il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale. -bis. Agli stranieri già presenti nel territorio dello Stato
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n.
40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei
flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in attuazione
del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano
presentato la relativa domanda con le modalità e nei termini previsti dal
medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di soggiorno per i
motivi ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per
motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati
secondo le modalità ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per
l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal
presente testo unico. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000
milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui
all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi
previsto. -bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione
delle persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria adotta modalità di effettuazione dei rilievi segnaletici
conformi a quelle già in atto per le questure e si avvale delle procedure
definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse
L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
Note all'art. 1:
Nota all'art. 2
Nota all'art. 3
Note all'art.
9
"Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza).
Note all'art. 12
Note all'art. 13
Nota all'art. 14
Nota all'art. 15
Note all'art. 16
Note all'art. 18
Nota all'art. 22
Note all'art. 28
Nota all'art. 30
Nota all'art. 31
Nota all'art. 32
Nota all'art. 34
Note all'art. 35
Nota all'art. 36
Nota all'art. 37
Nota all'art. 38
Nota all'art. 42
Nota all'art. 43
Note all'art. 44
Note all'art. 45
Nota all'art. 47
Nota all'art. 49
Aggiornamenti
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