Regolamento Penitenziario

 

La tutela della salute nel Regolamento Penitenziario

(Norme di esecuzione legge 345 del 26 luglio 1975 - d.p.r. 30 giugno 2000)

 

Art. 17

(Assistenza sanitaria)

 

  1. I detenuti e gli internati usufruiscono dell’assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa.

  2. Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario, nonché di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate secondo le competenze e con le modalità indicate dalla vigente normativa.

  3. L’assistenza sanitaria viene prestata all’interno degli istituti penitenziari, salvo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 11 della legge.

  4. Sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall’analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sono organizzati, con opportune dislocazioni nel territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici.

  5. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell’opera di specialisti in psichiatria di ruolo, la direzione dell’istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma dell’articolo 80 della legge.

  6. L’autorizzazione per le visite a proprie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e per i condannati e gli internati è data dal direttore.

  7. Con le medesime forme previste per la visita a proprie spese possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici negli istituti.

  8. Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità; dà inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale.

  9. In ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di medicina preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in merito alle situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese quelle collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell’attività fisica.

 

 

Art. 18

(Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie)

 

  1. E’ fatto divieto di richiedere alle persone detenute o internate alcuna forma di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale.

  2. I detenuti o internati stranieri, apolidi o senza fissa dimora iscritti al servizio sanitario nazionale ai sensi della vigente normativa ricevono l’assistenza sanitaria a carico dei servizio sanitario pubblico nel cui territorio ha sede l’istituto di assegnazione del soggetto interessato.

  3. Gli enti tenuti ad erogare l’assistenza sanitaria provvedono direttamente a fornire le prestazioni previste dalle leggi vigenti nei confronti dei familiari dei detenuti e degli internati lavoratori.

 

 

Art. 19

(Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini. Asili nido)

 

  1. Le gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il parto deve essere preferibilmente effettuato in luogo esterno di cura.

  2. E’ prestata, altresì, l’assistenza da parte di personale paramedico ostetrico.

  3. L’assistenza sanitaria ai bambini che le madri detenute o internate tengono presso di sé è curata da professionisti specialisti in pediatria.

  4. Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, il personale paramedico, nonché gli operatori in puericultura degli asili nido sono compensati con onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

  5. Presso gli istituti o sezioni dove sono ospitati gestanti e madri con bambini sono organizzati, di norma, appositi reparti ostetrici e asili nido. Le camere dove sono ospitati le gestanti e madri con i bambini non devono essere chiuse, affinché gli stessi possano spostarsi all’interno del reparto o della sezione, con il limite di non turbare l’ordinato svolgimento della vita nei medesimi.

  6. Sono assicurati ai bambini all’interno degli istituti attività ricreative e formative proprie della loro età. I bambini, inoltre, con l’intervento dei servizi pubblici territoriali o del volontariato, sono accompagnati all’esterno con il consenso della madre, per lo svolgimento delle attività predette, anche presso gli asili nido esistenti sul territorio.

  7. Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate, per avere superato il limite di età stabilito dalla legge o per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la direzione dell’istituto, in tempo utile per le necessarie iniziative, segnala il caso agli enti per l’assistenza all’infanzia e al centro di servizio sociale, che assicura comunque il mantenimento di costanti rapporti tra la madre e il bambino.

 

Art. 20

(Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente)

 

  1. Nei confronti dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente, salve le disposizioni di cui ai commi seguenti, devono essere attuati interventi che favoriscano la loro partecipazione a tutte le attività trattamentali e in particolare a quelle che consentano, in quanto possibile, di mantenere, migliorare o ristabilire le loro relazioni con la famiglia e l’ambiente sociale, anche attraverso lo svolgimento di colloqui fuori dei limiti stabiliti dall’articolo 37. Il servizio sanitario pubblico territorialmente competente accede all’istituto per rilevare le condizioni e le esigenze degli interessati e concordare con gli operatori penitenziari l’individuazione delle risorse esterne utili per la loro presa in carico da parte del servizio pubblico e per il loro successivo reinserimento sociale.

  2. La sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente può essere proposta, oltre che nei casi previsti dall’articolo 38, anche per esigenze connesse al trattamento terapeutico, accertate dal sanitario.

  3. Nella concessione dei permessi di colloquio e nelle autorizzazioni alla corrispondenza telefonica si devono tenere in conto anche le esigenze di cui al comma 1.

  4. I detenuti e gli internati infermi o seminfermi di mente che, a giudizio del sanitario, sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile sono ammessi al lavoro e godono di tutti i diritti relativi.

  5. Coloro che non sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile possono essere assegnati, secondo le indicazioni sanitarie, ad attività ergoterapiche e ad essi viene corrisposto un sussidio nella misura stabilita con decreto ministeriale.

  6. Le disposizioni concernenti la formazione delle rappresentanze previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 della legge si applicano anche agli infermi o seminfermi di mente. Tuttavia, se fra i sorteggiati vi siano individui che, a giudizio del sanitario, per le loro condizioni psichiche non sono in grado di svolgere il compito, il magistrato di sorveglianza dispone la loro esclusione. Gli esclusi sono sostituiti da altri detenuti o internati nominati anch’essi per sorteggio.

  7. Nei confronti degli infermi e dei seminfermi di mente le sanzioni disciplinari si applicano solo quando, a giudizio del sanitario, esista la sufficiente capacità naturale che consenta loro coscienza dell’infrazione commessa ed adeguata percezione della sanzione conseguente.

  8. Gli infermi e seminfermi in permesso, in licenza o in regime di semilibertà ricevono, ove occorra, assistenza da parte dei servizi psichiatrici pubblici degli enti locali.

  9. I detenuti e internati tossicodipendenti che presentino anche infermità mentali sono seguiti in collaborazione dal servizio per le tossicodipendenze e dal servizio psichiatrico.

  10. Il presente articolo, nonché gli articoli 17, 18 e 19 si applicano fino alla completa attuazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.

 

 

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