La
tutela della salute nel Regolamento Penitenziario
(Norme
di esecuzione legge 345 del 26 luglio 1975 - d.p.r. 30 giugno 2000)
Art.
17
(Assistenza
sanitaria)
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I
detenuti e gli internati usufruiscono dell’assistenza sanitaria secondo le
disposizioni della vigente normativa.
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Le
funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei
servizi sanitari in ambito penitenziario, nonché di controllo sul
funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate secondo le competenze e
con le modalità indicate dalla vigente normativa.
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L’assistenza
sanitaria viene prestata all’interno degli istituti penitenziari, salvo
quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 11 della legge.
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Sulla
base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall’analisi delle
esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sono organizzati, con
opportune dislocazioni nel territorio nazionale, reparti clinici e
chirurgici.
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In
ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano
assicurate a mezzo dell’opera di specialisti in psichiatria di ruolo, la
direzione dell’istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma
dell’articolo 80 della legge.
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L’autorizzazione
per le visite a proprie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati
dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e per i condannati e gli
internati è data dal direttore.
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Con
le medesime forme previste per la visita a proprie spese possono essere
autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a
spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle
infermerie o nei reparti clinici e chirurgici negli istituti.
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Quando
deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un detenuto o di un
internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con
immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il
direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea
comunicazione alla predetta autorità; dà inoltre notizia del trasferimento
al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e al provveditore
regionale.
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In
ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di medicina
preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in merito alle situazioni
che possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese quelle
collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del
movimento e dell’attività fisica.
Art.
18
(Rimborso
delle spese per prestazioni sanitarie)
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E’
fatto divieto di richiedere alle persone detenute o internate alcuna forma
di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie erogate dal servizio
sanitario nazionale.
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I
detenuti o internati stranieri, apolidi o senza fissa dimora iscritti al
servizio sanitario nazionale ai sensi della vigente normativa ricevono l’assistenza
sanitaria a carico dei servizio sanitario pubblico nel cui territorio ha
sede l’istituto di assegnazione del soggetto interessato.
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Gli
enti tenuti ad erogare l’assistenza sanitaria provvedono direttamente a
fornire le prestazioni previste dalle leggi vigenti nei confronti dei
familiari dei detenuti e degli internati lavoratori.
Art.
19
(Assistenza
particolare alle gestanti e alle madri con bambini. Asili nido)
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Le
gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti in ostetricia
e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il parto deve essere
preferibilmente effettuato in luogo esterno di cura.
-
E’
prestata, altresì, l’assistenza da parte di personale paramedico
ostetrico.
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L’assistenza
sanitaria ai bambini che le madri detenute o internate tengono presso di sé
è curata da professionisti specialisti in pediatria.
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Gli
specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, il personale
paramedico, nonché gli operatori in puericultura degli asili nido sono
compensati con onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
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Presso
gli istituti o sezioni dove sono ospitati gestanti e madri con bambini sono
organizzati, di norma, appositi reparti ostetrici e asili nido. Le camere
dove sono ospitati le gestanti e madri con i bambini non devono essere
chiuse, affinché gli stessi possano spostarsi all’interno del reparto o
della sezione, con il limite di non turbare l’ordinato svolgimento della
vita nei medesimi.
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Sono
assicurati ai bambini all’interno degli istituti attività ricreative e
formative proprie della loro età. I bambini, inoltre, con l’intervento
dei servizi pubblici territoriali o del volontariato, sono accompagnati all’esterno
con il consenso della madre, per lo svolgimento delle attività predette,
anche presso gli asili nido esistenti sul territorio.
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Quando
i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate, per
avere superato il limite di età stabilito dalla legge o per altre ragioni,
sentita in questo ultimo caso la madre, e non esistono persone a cui la
madre possa affidare il figlio, la direzione dell’istituto, in tempo utile
per le necessarie iniziative, segnala il caso agli enti per l’assistenza
all’infanzia e al centro di servizio sociale, che assicura comunque il
mantenimento di costanti rapporti tra la madre e il bambino.
Art.
20
(Disposizioni
particolari per gli infermi e i seminfermi di mente)
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Nei
confronti dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente,
salve le disposizioni di cui ai commi seguenti, devono essere attuati
interventi che favoriscano la loro partecipazione a tutte le attività
trattamentali e in particolare a quelle che consentano, in quanto possibile,
di mantenere, migliorare o ristabilire le loro relazioni con la famiglia e l’ambiente
sociale, anche attraverso lo svolgimento di colloqui fuori dei limiti
stabiliti dall’articolo 37. Il servizio sanitario pubblico
territorialmente competente accede all’istituto per rilevare le condizioni
e le esigenze degli interessati e concordare con gli operatori penitenziari
l’individuazione delle risorse esterne utili per la loro presa in carico
da parte del servizio pubblico e per il loro successivo reinserimento
sociale.
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La
sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti e
degli internati infermi o seminfermi di mente può essere proposta, oltre
che nei casi previsti dall’articolo 38, anche per esigenze connesse al
trattamento terapeutico, accertate dal sanitario.
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Nella
concessione dei permessi di colloquio e nelle autorizzazioni alla
corrispondenza telefonica si devono tenere in conto anche le esigenze di cui
al comma 1.
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I
detenuti e gli internati infermi o seminfermi di mente che, a giudizio del
sanitario, sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio
utile sono ammessi al lavoro e godono di tutti i diritti relativi.
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Coloro
che non sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile
possono essere assegnati, secondo le indicazioni sanitarie, ad attività
ergoterapiche e ad essi viene corrisposto un sussidio nella misura stabilita
con decreto ministeriale.
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Le
disposizioni concernenti la formazione delle rappresentanze previste dagli
articoli 9, 12, 20 e 27 della legge si applicano anche agli infermi o
seminfermi di mente. Tuttavia, se fra i sorteggiati vi siano individui che,
a giudizio del sanitario, per le loro condizioni psichiche non sono in grado
di svolgere il compito, il magistrato di sorveglianza dispone la loro
esclusione. Gli esclusi sono sostituiti da altri detenuti o internati
nominati anch’essi per sorteggio.
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Nei
confronti degli infermi e dei seminfermi di mente le sanzioni disciplinari
si applicano solo quando, a giudizio del sanitario, esista la sufficiente
capacità naturale che consenta loro coscienza dell’infrazione commessa ed
adeguata percezione della sanzione conseguente.
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Gli
infermi e seminfermi in permesso, in licenza o in regime di semilibertà
ricevono, ove occorra, assistenza da parte dei servizi psichiatrici pubblici
degli enti locali.
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I
detenuti e internati tossicodipendenti che presentino anche infermità
mentali sono seguiti in collaborazione dal servizio per le tossicodipendenze
e dal servizio psichiatrico.
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Il
presente articolo, nonché gli articoli 17, 18 e 19 si applicano fino alla
completa attuazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.
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