Regole
minime per il trattamento dei detenuti
(Raccomandazione
Comitato dei Ministri della Comunità Europea 12 febbraio 1987)
Servizi
sanitari
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Ogni
istituto penitenziario deve disporre almeno dell’opera del medico
generico. I servizi sanitari dovrebbero essere organizzati in stretta
relazione con il servizio sanitario della comunità o nazionale. Essi devono
comprendere un servizio psichiatrico per la diagnosi e, se del caso, per il
trattamento delle turbe psichiche. I detenuti malati che richiedono cure
specialistiche devono essere ricoverati in istituti specializzati o in
strutture sanitarie civili. Quando un trattamento ospedaliero è organizzato
nell’istituto, questo deve essere provvisto di installazioni, materiali e
prodotti farmaceutici che consentano di offrire ai malati le cure ed i
trattamenti convenienti; il personale sanitario deve avere una sufficiente
formazione professionale. Ogni detenuto deve poter usufruire delle cure di
un dentista qualificato.
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I
detenuti non possono essere sottoposti ad alcun esperimento che possa
provocare loro un danno fisico o morale.
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Nella
misura del possibile devono essere adottate le disposizioni idonee per
permettere la nascita dei bambini in un ospedale esterno all’istituto.
Tuttavia, quando ciò non sia possibile, gli istituti devono disporre di
personale adeguato e di strutture idonee per il parto e le cure post-natali.
Se un bambino è nato in istituto. questo fatto non deve essere menzionato
nel certificato di nascita. Se le madri detenute sono autorizzate a tenere
con sé i propri figli, si deve poter disporre di un asilo nido dotato di
personale qualificato dove i bambini saranno sistemati quando non sono
affidati alle loro madri.
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Il
sanitario deve vedere e visitare ogni detenuto nel più breve tempo
possibile dopo il suo ingresso ed in seguito con la frequenza necessaria, in
particolare al fine di accertare l’esistenza di una malattia fisica o
psichica e di adottare tutte le misure necessarie per le cure mediche, di
assicurare l’isolamento dei detenuti sospetti di essere affetti da
malattie infettive o contagiose, di individuare le deficienze fisiche o
psichiche che potrebbero ostacolare il reinserimento del detenuto dopo la
liberazione, e di determinare l’idoneità di ogni detenuto al lavoro.
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Il
sanitario deve aver cura della salute fisica e psichica dei detenuti, deve
visitare, nelle condizioni e con la frequenza consigliata dalle norme
ospedaliere, tutti i detenuti malati, tutti quelli che segnalano di essere
malati o feriti, e tutti quelli sui quali la sua attenzione è
particolarmente attirata.
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Il
sanitario deve far rapporto al direttore ogni qualvolta ritenga che la
salute fisica o psichica di un detenuto è stata o può essere
sfavorevolmente influenzata da un prolungamento oda una qualsivoglia modalità
della detenzione. Il sanitario o una autorità competente deve effettuare
delle ispezioni regolari e consigliare il direttore per quel che riguarda:
a)
La quantità, la qualità, la preparazione e la distribuzione degli alimenti e
dell’acqua;
b)
L’igiene e la pulizia dell’istituto e dei detenuti;
c)
Le installazioni sanitarie, il riscaldamento, l’illuminazione e la
ventilazione dell’istituto;
d)
La qualità e la pulizia dei vestiti e del corredo per il letto dei detenuti.
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Il
direttore deve prendere in considerazione i rapporti e i pareri del sanitario
e, in caso di accordo, adottare immediatamente le misure idonee perché tali
raccomandazioni siano applicate; in caso di disaccordo, o se la materia non
rientra nella sua competenza, egli deve trasmettere immediatamente le sue
osservazioni e il rapporto sanitario all’autorità sovraordinata.
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I
servizi sanitari dell’istituto devono adoperarsi, per diagnosticare e
curare tutte le malattie fisiche o mentali e le malformazioni, suscettibili
di compromettere il reinserimento del detenuto dopo la sua liberazione. A
questo fine, devono essere fornite al detenuto tutte le cure mediche,
chirurgiche e psichiatriche necessarie, ivi comprese quelle che sono fornite
all’esterno.
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