Decreto
10 aprile 2002
Individuazione
del personale operante negli istituti penitenziari
nei settori della
prevenzione e della assistenza ai detenuti tossicodipendenti
Il
Ministro della Salute e il Ministro della Giustizia, di
concerto con Il
Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell'Economia e delle Finanze:
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Visto
l'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419; |
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Visto
il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante norme per il
"Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5, della
legge 30 novembre 1998, n. 419; |
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Visto,
in particolare, l'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo, il
quale prevede che con uno o pi decreti del Ministro della sanità e del Ministro
di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, individuato il
personale operante negli istituti penitenziari da trasferire al Servizio
sanitario nazionale; |
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Visto
l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, richiamato nel citato articolo
6, il quale prevede che sui provvedimenti aventi riflessi sull'organizzazione
del lavoro e sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; |
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Visto,
altresì, il comma 2 del sopra menzionato articolo 6, il quale prevede che in sede
di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali sono definite le
forme e le procedure per il trasferimento del personale individuato ai sensi del
comma 1, anche con la definizione di apposite tabelle di equivalenza; |
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Visto
inoltre l'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, il quale prevede
che dal 1 gennaio 2000 sono trasferite al Servizio sanitario nazionale le
funzioni sanitari e svolte dall'Amministrazione penitenziaria, con riferimento
ai soli settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati
tossicodipendenti, nonché il relativo personale, le attrezzature, gli arredi e
gli altri beni strumentali; |
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Visto
l'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, ml 12; |
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Considerato
che la individuazione del personale operante negli istituti penitenziari da
trasferire al Servizio sanitario nazionale riguarda, in questa fase, solo quello
che svolge funzioni nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti
e agli internati tossicodipendenti, trasferite alla data del 1 gennaio 2000; |
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Considerato
che il personale operante negli istituti penitenziari per i settori della
prevenzione e della tossicodipendenza tutto a rapporto di lavoro convenzionale
con l'Amministrazione penitenziaria e che ciascun soggetto può anche essere
titolare di pi rapporti convenzionali con la stessa amministrazione; |
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Ritenuto,
conseguentemente, che il trasferimento non possa che riguardare il rapporto
convenzionale con passaggio della titolarità dall'Amministrazione penitenziaria
al Servizio sanitario nazionale; |
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Ritenuto,
peraltro, di individuare il restante personale da trasferire al Servizio
sanitario nazionale solo al momento del trasferimento delle altre funzioni
sanitarie; |
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Sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 ottobre 2000; |
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Sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. |
Decretano
Articolo
1
Individuazione
del personale operante negli istituti penitenziari,
nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati
tossicodipendenti
1.
Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 22 giugno 1999, n. 230, il personale operante negli Istituti
penitenziari, nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti
tossicodipendenti, e individuato nell'ambito dei seguenti profili professionali:
medico addetto al presidio delle tossicodipendenze. psicologo addetto al
presidio delle tossicodipendenze, infermiere addetto al presidio delle
tossicodipendenze.
2.
Sono trasferiti al Servizio sanitario nazionale i rapporti convenzionali
relativi al personale appartenente ai profili professionali di cui al comma i
alla data del 10 gennaio 2000, determinati complessivamente in un numero di 606,
di cui 172 riferiti a medici, 132 a infermieri e 302 a psicologi secondo quanto
specificamente indicato nelle tabelle allegate al presente decreto del quale
fanno parte integrante.
3.
I rapporti convenzionali di cui al comma 2 sono trasferiti alle aziende
sanitarie locali nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari ove il
personale convenzionato opera.
4.
Restano fermi gli effetti giuridici ed economici disciplinati dalle convenzioni
I cui rapporti sono trasferiti al S.S.N.. Sono fatti salvi gli eventuali
miglioramenti spettanti fino alla scadenza del rapporto convenzionale in atto i
cui oneri saranno determinati e trasferiti al S.S.N. con successivi
provvedimenti.
Articolo
2
Trasferimento
delle risorse
1.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate al Fondo
sanitario nazionale le risorse finanziarie, connesse al personale di cui al
precedente articolo 1, iscritte nello stato di previsione del Ministero della
giustizia.
2.
Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 il
personale e le risorse finanziarie sono trasferiti alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano con norma di attuazione.
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