Decreto legge sanità

 

Decreto 10 aprile 2002

Individuazione del personale operante negli istituti penitenziari

nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti tossicodipendenti

 

Il Ministro della Salute e il Ministro della Giustizia, di concerto con Il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell'Economia e delle Finanze:

Visto l'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante norme per il "Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo, il quale prevede che con uno o pi decreti del Ministro della sanità e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, individuato il personale operante negli istituti penitenziari da trasferire al Servizio sanitario nazionale;

Visto l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, richiamato nel citato articolo 6, il quale prevede che sui provvedimenti aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro e sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto, altresì, il comma 2 del sopra menzionato articolo 6, il quale prevede che in sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali sono definite le forme e le procedure per il trasferimento del personale individuato ai sensi del comma 1, anche con la definizione di apposite tabelle di equivalenza;

Visto inoltre l'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, il quale prevede che dal 1 gennaio 2000 sono trasferite al Servizio sanitario nazionale le funzioni sanitari e svolte dall'Amministrazione penitenziaria, con riferimento ai soli settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, nonché il relativo personale, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni strumentali;

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, ml 12;

Considerato che la individuazione del personale operante negli istituti penitenziari da trasferire al Servizio sanitario nazionale riguarda, in questa fase, solo quello che svolge funzioni nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, trasferite alla data del 1 gennaio 2000;

Considerato che il personale operante negli istituti penitenziari per i settori della prevenzione e della tossicodipendenza tutto a rapporto di lavoro convenzionale con l'Amministrazione penitenziaria e che ciascun soggetto può anche essere titolare di pi rapporti convenzionali con la stessa amministrazione;

Ritenuto, conseguentemente, che il trasferimento non possa che riguardare il rapporto convenzionale con passaggio della titolarità dall'Amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, peraltro, di individuare il restante personale da trasferire al Servizio sanitario nazionale solo al momento del trasferimento delle altre funzioni sanitarie;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 ottobre 2000;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

Decretano

 

Articolo 1

Individuazione del personale operante negli istituti penitenziari,
nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti

 

1. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, il personale operante negli Istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti, e individuato nell'ambito dei seguenti profili professionali: medico addetto al presidio delle tossicodipendenze. psicologo addetto al presidio delle tossicodipendenze, infermiere addetto al presidio delle tossicodipendenze.

2. Sono trasferiti al Servizio sanitario nazionale i rapporti convenzionali relativi al personale appartenente ai profili professionali di cui al comma i alla data del 10 gennaio 2000, determinati complessivamente in un numero di 606, di cui 172 riferiti a medici, 132 a infermieri e 302 a psicologi secondo quanto specificamente indicato nelle tabelle allegate al presente decreto del quale fanno parte integrante.

3. I rapporti convenzionali di cui al comma 2 sono trasferiti alle aziende sanitarie locali nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari ove il personale convenzionato opera.

4. Restano fermi gli effetti giuridici ed economici disciplinati dalle convenzioni I cui rapporti sono trasferiti al S.S.N.. Sono fatti salvi gli eventuali miglioramenti spettanti fino alla scadenza del rapporto convenzionale in atto i cui oneri saranno determinati e trasferiti al S.S.N. con successivi provvedimenti.

Articolo 2

Trasferimento delle risorse

 

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate al Fondo sanitario nazionale le risorse finanziarie, connesse al personale di cui al precedente articolo 1, iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

2. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 il personale e le risorse finanziarie sono trasferiti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano con norma di attuazione.

 

 

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