Circolare rilascio cartella clinica

 

Il rilascio della cartella clinica

 

Circolare dell’11 giugno 2003 n° 1907, Direzione Generale Detenuti e Trattamento

 

Oggetto: rilascio copia del diario clinico

 

Nonostante le numerose circolari emanate riguardo al rilascio di copia del diario clinico dei detenuti, continuano a prevenire da parte di alcune Direzioni quesiti relativi alla necessità di richiedere la preventiva autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria per il rilascio di copia della cartella clinica. qualora richiesta sia presentata da detenuti in attesa di primo giudizio. Si ritiene, quindi, opportuno ribadire le direttive già impartite con precedenti circolari e integrarle con la nuova normativa sulle indagini difensive (art. 391 quater C.p.p.).

 

1 - Ogni individuo ha diritto di conoscere gli esiti degli accertamenti sanitari a cui è stato sottoposto. Tale principio trova applicazione anche nei confronti delle persone in condizione di privazione della libertà personale. I detenuti e gli internati, infatti, possono chiedere in qualsiasi momento il rilascio di copia della cartella clinica. (omissis) La richiesta di rilascio di copia della cartella clinica presentata dal detenuto deve essere adeguatamente motivata. Sulla fondatezza dei motivi che inducono il detenuto a presentare l’istanza di copia decide il Direttore dell’istituto anche se si tratta di detenuti in attesa di primo giudizio. (omissis)

 

2 - Il Direttore dell’istituto prima di procedere al rilascio di copia della cartella clinica è sempre tenuto ad effettuare un accurato controllo sul contenuto di tale atto evitando che il detenuto stesso ad altri soggetti estranei all’Amministrazione vengano a conoscenza di annotazioni di carattere non meramente tecnico-sanitario che se divulgate potrebbero ledere l’ordine e la sicurezza.

 

3 - Con le accortezze di cui sopra la cartella clinica potrà essere posta a disposizione del medico di fiducia del detenuto che, con le modalità indicate dall’art. 11 legge 354/1975 è stato autorizzato ad essere visitato a sue spese da un medico estraneo all’Amministrazione. Il medico di fiducia deve infatti essere posto in condizione non solo di espletare la visita sul paziente, ma anche di conoscere tutti i dati onomastici risultanti in cartella clinica. La cartella clinica può essere però solo visionata dal medico di fiducia del detenuto in quanto per il rilascio della copia occorre che la richiesta sia presentata dal detenuto stesso.

 

4 - Se la richiesta al rilascio di copia della cartella clinica proviene da un ente pubblico è sempre necessario acquisire il consenso del detenuto al rilascio anche se l’acquisizione della documentazione sanitaria risulta indispensabile per l’espletamento dell’attività istituzionale dell’ente richiedente.

 

5 - In modo analogo è necessario procedere all’acquisizione del consenso del detenuto se la richiesta perviene dal suo difensore. Infatti, come già sottolineato dalla circolare n. 581943 del 1990 la mera procura a difendere non è sufficiente per acquisire direttamente copia della cartella clinica essendo invece a tal fine necessaria una procura speciale. Ciò è stato ulteriormente specificato con lettera circolare n. 0429838/2002 relativa alla richiesta di documentazione da parte dei difensori.

 

Il Direttore generale, Sebastiano Ardita

 

 

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