Breve storia dell'Opg

 

Breve storia dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario

di Franco Scarpa (Direttore Opg Montelupo Fiorentino)

 

Introduzione

 

La nascita e la storia degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, così denominati dal 1975 ma ben noti fin dalla fine dell’800 come Manicomi Criminali, è stata più volte affrontata e ripresa e limiterò a pochi accenni rimandando alla bibliografia per ulteriori approfondimenti.

Nate certamente per rispondere ad un bisogno di accoglienza e trattamento medico, dell’epoca, di soggetti detenuti con indubbia presenza di malattia psichica e di difficile gestione in Istituti penitenziari, queste strutture hanno mantenuto la organizzazione penitenziaria subendone nel tempo i flussi, e riflussi, culturali e di indirizzo organizzativi derivanti dal mutevole volere sociopolitico in tema di trattamento della devianza carceraria e della delinquenza.

Certamente tale connubio con l’Amministrazione Penitenziaria, e con le sue direttive, ha rappresentato una zavorra capace di ammortizzare anche i più volenterosi sforzi dei responsabili delle struttura che, allorché venne definitivamente previsto fossero Medici Alienisti dell’epoca, potevano comunque godere di una certa autonomia e lungimiranza organizzativa tesa a fornire un risultato che fosse il più possibile vicino a quello di un istituto Manicomiale parallelo della organizzazione del Sistema sanitario e dell’assistenza Psichiatrica vigente.

La emanazione della Legge 180 nel 1978, che come più volte e da molti autori sottolineato, dimenticò, o dovette dimenticare, gli OPG, privò tali strutture di una valvola di uscita che consentiva una dimissione sicura degli internati (è accertato che all’epoca, fino al 1975, la maggior parte delle revoche a termine della misura di sicurezza avveniva con il contestuale ricovero in Ospedale Psichiatrico). Ciononostante, dopo un innalzamento delle presenza in OPG successivo alla iniziale chiusura degli O.P., il numero di presenze in OPG si è lentamente ridotto dalle oltre 2.000 degli anni 70 agli attuali 1200 circa, di cui non più di 900 sono prosciolti.

Infatti la possibilità di revocare la misura di sicurezza in anticipo alla scadenza (in seguito a sentenza della Corte Costituzionale del 1982) e la possibilità di non applicazione della stessa (resa più agevole dalla procedura di accertamento di pericolosità sociale successivamente alla sentenza di proscioglimento, come voluto dal rinnovato Codice di Procedura Penale) ha dischiuso opportunità di attenuare l’ineluttabilità per il prosciolto di scontare per intero la misura di sicurezza, di pari passo con il progredire del trattamento medico-psichiatrico e con la possibilità di attuare un opera di miglioramento delle condizioni di vita all’interno degli Istituti.

La chiusura degli Ospedali Psichiatrici ha eliminato comunque il punto di riferimento, normativo ed organizzativo, cui adeguarsi ed ha reso ancora più drammatica la contraddizione della struttura. Impossibilitate a divenire sempre più realtà ospedaliere per pazienti psichiatrici, in quanto modello ormai obsoleto e superato, attirate invece dalla galassia carceraria, ciclicamente irrigidita dalle emergenze di lotta alla criminalità, sovraccaricate da richieste di soddisfare ambigue e pericolose richieste provenienti dall’interno (perizie ed osservazione dei detenuti per accertare le simulazioni di malattia, l’utilizzo da parte di componenti della criminalità organizzata), queste strutture hanno visto ridursi nel tempo le possibilità di intervento in una fase di "emergenza" sociale della malattia finendo così invece per funzionare da aspecifico serbatoio di controllo di problemi spesso eterogenei e marginali.

L’attuale organizzazione, certamente differenziata nelle varie realtà sociali e regionali in cui tali Istituti sono situati, appare comunque accomunata dalla comune difficoltà di essere un servizio di reale natura e priorità sanitaria, pur in una cornice carceraria, in quanto, come l’asino di Buridano, impossibilitate, o quasi, a scegliere tra due contraddittorie soluzioni:

a) essere ospedale, mantenendo comunque un difficile connubio tra personale e filosofie diverse (Agenti ed Operatori Sanitari, Cura e Custodia, Controllo e Trattamento) e nel frattempo divenire, paradossalmente, una realtà "anacronistica" dopo la Legge 180 e quindi ancor più facilmente criticabile e negabile;

b) essere Carcere, rinunciando ad ogni velleità di organizzazione di realtà e priorità trattamentali, subire totalmente l’organizzazione penitenziaria limitandosi ad assicurare, con le componenti mediche, un servizio di consulenza e di cura che non si pre-occupa della effettiva gestione "sanitaria" della struttura.

A tale attanagliante dilemma non ci si può sottrarre in quanto, pur essendo tali strutture ignorate dal circuito della psichiatria territoriale del S.S.N., è comunque necessario raccogliere le esigenze primarie che emergono dalla richiesta, più o meno esplicita, connessa al mandato affidato alla struttura: non solo custodia dell’internato, ritenuto pericoloso socialmente, ma anche trattamento teso a risolvere la condizione clinica psichiatrica che ha generato la condotta antisociale, e riabilitazione della persona. Ciò vuol dire che è necessario organizzare e strutturare un vero e proprio servizio non condizionato dal binomio Giudizio-Internamento, che ne determina l’invio, ma centrato sulla patologia che è giustifica il provvedimento di applicazione della misura di sicurezza e, di conseguenza, centrato sulla persona che viene ivi accolta e sulle sue esigenze di trattamento.

Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari attualmente accolgono diverse tipologie di pazienti con diverse posizioni giuridiche.

  1. Prosciolti per vizio totale di mente (art. 222 CP), dichiarati socialmente pericolosi (68% della popolazione)

  2. Condannati (giudicati cioè in grado di intendere e di volere al momento del reato) che durante l’esecuzione della pena sono colpiti da infermità psichica (art. 148 CP) (8,5 % della popolazione)

  3. Condannati, ma con vizio parziale di mente (art. 219 CP) dichiarati socialmente pericolosi, che devono eseguire un periodo di Casa di Cura e Custodia, eventualmente in aggiunta alla pena detentiva (12,7 %)

  4. Imputati, detenuti in ogni grado del giudizio e condannati che vengono sottoposti ad osservazione psichiatrica a norma dell’art. 99 DPR 431/76 per un periodo non superiore a 30 giorni (2%)

  5. Imputati ai quali sia stata applicata una misura di sicurezza provvisoria (art. 206 CP, 312 CPP), in considerazione della loro presunta pericolosità sociale, ed in attesa di un giudizio definitivo (5,5 %)

  6. Imputati sottoposti a perizia Psichiatrica (raramente in quanto essa dovrebbe essere svolta in carcere)

  7. Imputati colpiti durante il giudizio da malattia mentale tale che essi non siano più in grado di attendere utilmente al procedimento (categoria peraltro virtualmente non più presente in quanto il ricovero e trattamento di tali soggetti compete al Servizio Psichiatrico Pubblico come previsto dall’art. 70 del Codice di Procedura Penale).

L’attuale numero di soggetti presenti negli OPG assomma a poco più di 1200 e la composizione delle patologie si può così riassumere, esaminando un campione di circa 150 internati presenti nell’OPG di Montelupo Fiorentino:

Schizofrenici, o comunque psicotici gravi : 45% circa

Etilisti con deterioramento: 15% circa

Insufficienza mentale con disturbi psicotici 15% circa

Disturbi di personalità 25% circa

Il rimanente 5% è caratterizzato da personalità in cui non si riscontrano elementi sufficienti per un inquadramento in categorie diagnostiche codificate o con assenza di disturbi specifici.

 

Operano in OPG le seguenti categorie di personale medico:

1) Medici di Ruolo Direttori: appartenenti al comparto ministeriali del Pubblico Impiego sono dipendenti inquadrati nell’ VIII Qualifica Funzionale, profilo Medico Direttore, ed hanno il compito di Direzione e Coordinamento della struttura sanitaria, con aggiunta, per la figura apicale, delle funzioni di referente comunque del lato Amministrativo (Funzionario Delegato);

2) Medici Incaricati: dipendenti, con rapporto di impiego speciale, dall’Amministrazione tramite la Legge 740/70, si occupano dell’assistenza sanitaria generica con un orario di lavoro di almeno 18 ore settimanali;

3) Medici di Guardia: assunti con rapporto di lavoro libero-professionale coprono il turno continuativo 24 ore al giorno per un massimo di 150 ciascuno e compenso orario;

4) Consulenti Psichiatri: operano per fornire prestazioni specialistiche con stipula di rapporto libero professionale con un massimale di orario individuale di 80 ore circa a compenso orario.

Altre figure operanti negli OPG sono i Consulenti Specialisti a rapporto libero professionale, con compenso a prestazione, per le attività specialistiche necessarie all’assistenza sanitaria: per alcuni di essi (Odontoiatria, Radiologia, Dermatologia, Cardiologia ed Elettroencefalografia) l’impegno ha cadenza settimanale e costante, mentre per altre Specialistiche vi è un minore quantitativo di richieste di prestazioni (Oculistica, Ortopedia, Pneumologia etc.).

Ad essi vanno aggiunte le categorie di personale non medico rappresentate da:

Agenti e personale di Polizia Penitenziaria;

Educatori Penitenziari;

Psicologi a consulenza;

Assistente Sociale.

 

Strutturazione interna degli Opg

 

La strutturazione interna attuale degli OPG è, essenzialmente, caratterizzata da una suddivisione in vari reparti ai quali vengono assegnati i soggetti ricoverati nell’istituto (internatio detenuti ), in base a criteri di natura giuridica e/o sanitaria.

I criteri di natura giuridica sono rappresentati dalla posizione giuridica dell’internato che può essere provvisoria, o per meglio dire dovuta al fatto che l’internato non ha ancora concluso per intero l’iter giuridico e gli viene, quindi, assegnata una misura di sicurezza provvisoria; oppure definitiva, dovuta al fatto, per contro, che tutti i procedimenti processuali si sono conclusi e che la misura è stata definitivamente emessa. In altre parole, si parla, generalmente, di internati provvisori o definitivi.

I criteri di natura sanitaria riguardano la presenza o meno di uno stato di acuzie del quadro psicopatologico o di peculiari problemi internistici e/o disabilità fisiche. Sulla base di questi criteri è, quindi, possibile, distinguere un reparto di osservazione propriamente detto, un reparto per gli internati provvisori ed un reparto per gli internati definitivi. Una quota selezionata di questi ultimi viene, inoltre, inviata in altri reparti deputati esclusivamente ad attività riabilitative.

Nel reparto di osservazione, caratterizzato da un elevato ricambio della popolazione carceraria, vengono ad essere accolte le seguenti categorie di soggetti:

a) detenuti provenienti da istituti carcerari ordinari per un periodo di osservazione psichiatrica non superiore ai 30 giorni: tale valutazione viene disposta dall’autorità giudiziaria, su proposta del personale medico di qualsiasi carcere quando, a giudizio del sanitario, si sospetti la presenza di un disturbo psichiatrico; il compito dell’équipe sanitaria dell’OPG è quello, poi, di accertare se questo esista o meno e, quindi, proporre o meno l’applicazione di una misura di sicurezza, in base all’articolo 148 c.p. (nota 1, pag. 11);

b) internati nuovi giunti dalla libertà o da istituti carcerari ordinari, o meglio soggetti che giungono in OPG con una misura di sicurezza ancora provvisoria oppure definitiva e che devono necessariamente transitare in questo reparto per le iniziali valutazioni cliniche, psichiatriche ed internistiche, prima di essere destinati alle altre sezioni dell’ospedale;

c) internati, già presenti in OPG, in fase di riacutizzazione del loro quadro psicopatologico, che necessitano, quindi, di una più attenta sorveglianza al fine di evitare gesti lesivi auto- ed etero-diretti;

d) internati con peculiari problemi internistici e/o disabilità fisiche, che richiedono una più stretta assistenza e gestione delle varie problematiche cliniche.

 

Le attività svolte in tale reparto, dal personale sanitario, possono essere così riassunte:

a) colloqui psichiatrici e visite internistiche periodiche settimanali dei singoli internati al fine di un iniziale inquadramento diagnostico;

b) individuazione del trattamento psicofarmacologico ed internistico più indicato per il singolo internato;

c) gestione degli episodi di riacutizzazione del quadro psicopatologico mediante più stretta osservazione psichiatrica, interventi psicofarmacologici d’urgenza e/o contenzione fisica;

d) gestione delle emergenze e dei vari problemi medici mediante interventi di guardia medica ed anche specialistici con l’ausilio delle strutture dell’Unità Sanitaria Locale convenzionate con l’OPG;

e) gestione ed assistenza dei pazienti con disabilità fisiche.

 

In conclusione si tratta di un reparto che, a causa delle sue peculiari connotazioni, si caratterizza per la presenza di elevati livelli di tensione emotiva che richiedono una stato di allerta del personale sanitario più intenso che negli altri reparti.

Al reparto per gli internati provvisori vengono destinati coloro per i quali la misura di sicurezza è stata applicata, appunto, in via provvisoria.

Le attività svolte in questo reparto dal personale sanitario consistono, ancora, di colloqui psichiatrici e visite internistiche periodiche settimanali dei singoli pazienti, allo scopo di proseguire il monitoraggio clinico, iniziato presso il reparto di osservazione ed individuare, in maniera più mirata, il trattamento psicofarmacologico ed internistico più indicato per il singolo internato.

È, inoltre, possibile, proprio perché la popolazione di internati è più omogenea e permanente rispetto a quella del reparto di osservazione, l’avvio di un progetto trattamentale risocializzante e riabilitativo interno all’istituto, tramite l’inserimento dei singoli internati, a seconda delle loro caratteristiche personologiche e quando, comunque, il quadro psicopatologico ha raggiunto una fase di sufficiente compenso, in corsi di formazione professionale (es., giardinaggio, ceramica, falegnameria, legatoria), corsi di scuola elementare e media, corsi di risocializzazione (disegno, pittura, musicoterapia, teatro, attività motoria, fotografia, cineforum ed attività audiovisiva, tennis), gruppi di auto aiuto per pazienti psichiatrici ed alcolisti ed in varie attività lavorative interne (es., scopino, spesino, conti correnti, muratore, paglionaia, lavanderia, magazzino, officina, ecc.).

Per quel che riguarda, invece, la strutturazione di un progetto trattamentale esterno, è possibile, in questa fase, data la non ancora ben definita posizione giuridica dei singoli internati, avviare solo dei primi contatti con i servizi psichiatrici territoriali, che dovranno poi seguire il paziente al momento della sua dimissione, al fine di ipotizzare, eventualmente, programmi di futuro reinserimento all’esterno del paziente.

Il reparto per gli internati definitivi, infine, è quello deputato all’accoglienza di internati prosciolti e seminfermi con posizione giuridica definitiva e di detenuti in art. 148 c.p. (nota 1, pag. 11), per infermità psichica sopravvenuta alla condanna.

Per gli internati assegnati a questa sezione è possibile, quindi, essendo la misura di sicurezza ormai non più soggetta a ulteriori definizioni, l’avvio di un intervento di riabilitazione più approfondito ed articolato.Oltre alle attività risocializzanti già sopra descritte per il reparto degli internati provvisori, è possibile avviare, infatti, un concreto programma di sperimentazione esterna, caratterizzato da uscite dall’OPG così articolate: licenze orarie con volontari e con personale sanitario al fine di stemperare, da un lato, la crescente tensione emotiva derivante dal lungo internamento, e di testare, dall’altro, il progressivo riadattamento comportamentale del paziente alla vita esterna, dando così inizio ad un vero e proprio processo di riabilitazione; altre uscite sono, invece, programmate per partecipare a gruppi di riabilitazione esterni, o per l’inserimento in lavori socialmente utili od in future esperienze di cooperative lavoro, tutte facenti parte di specifici progetti riabilitativi che possono diversificarsi a seconda dei diversi istituti psichiatrici giudiziari e del diverso contesto socio ambientale in cui i singoli istituti si trovano. Per quel che riguarda, invece, i programmi di trattamento e reinserimento all’esterno in accordo con i servizi territoriali, si assiste, in questa fase, ad un intensificarsi dei rapporti tra gli operatori dell’OPG e quelli delle strutture psichiatriche in maniera proporzionalmente crescente man mano che la fine del periodo minimo della misura di sicurezza e, quindi, la futura dimissione del soggetto si avvicinano sempre più. In questa fase è importante, infatti, un’efficace collaborazione tra gli operatori delle due parti sopracitate, che deve basarsi, essenzialmente, sulla condivisione di obiettivi chiari e comuni riguardo a quello che sarà il futuro reinserimento del paziente e sul pressoché completo accordo relativo alle modalità di trattamento del soggetto, sia per quel che riguarda l’aspetto farmacologico che per quello socioriabilitativo. In altre parole, quando si delineano tali obiettivi, si deve intendere, in primo luogo, la sede esterna più idonea al reinserimento del paziente; il che cosa il soggetto andrà a fare in tale sede; e le possibilità, infine, dei servizi nel continuare a seguire il paziente sia per il trattamento farmacologico che per quello riabilitativo-risocializzante.

Per quanto concerne la sede, è oltremodo difficile e, possibile, comunque, solo in un’esigua percentuale di casi, il rientro in ambito familiare, dati i vari gradi di disgregazione che si riscontrano nei nuclei familiari dei pazienti psichiatrici, da un lato non più in grado di gestire psicologicamente e materialmente il proprio congiunto, dall’altro, addirittura, neppure più esistenti come nucleo stesso. È, talvolta, molto difficoltoso anche il rientro nell’ambiente sociale, che ostacola, spesso, sia involontariamente che volontariamente il reinserimento del soggetto, a causa del naturale, ed ormai storicamente radicato, processo di rifiuto che la società ha verso la follia in associazione con il fatto-reato. La sede più idonea è, quindi, un luogo, in genere esterno sia all’ambito familiare che sociale, che ospita altri soggetti con gli stessi problemi e la stessa storia ed in cui équipe sanitarie multidisciplinari svolgono importanti funzioni di assistenza clinica e socio-riabilitativa. In altre parole, si fa riferimento a quelle strutture intermedie, comunità, case alloggio, case di riposo, ed altre ancora, tutte con proprie peculiarità riguardo alla strutturazione interna ed al tipo di trattamento, ma che, comunque, rappresentano una tappa intermedia, di passaggio, ed oltremodo importante di quello che dovrebbe essere il definitivo reinserimento del soggetto nella società. Tale processo, infatti, non può che avvenire in modo graduale, progressivo e ciò rappresenta o dovrebbe rappresentare, appunto, la linea operativa guida e comune, condivisa sia dagli operatori dell’OPG che da quelli dei servizi psichiatrici territoriali, in maniera tale che non vi sia una brusca frattura tra il vivere nell’OPG ed il vivere di nuovo all’esterno. Per quel che riguarda il che cosa il soggetto andrà a fare, ciò dovrà essere deciso sulla base di criteri eminentemente clinici che si rifanno, essenzialmente, al quadro psicopatologico, al suo grado di compenso, al livello delle capacità cognitive e comportamentali ancora integre e non intaccate dalla malattia, alle caratteristiche personologiche generali del soggetto.

Vi è inoltre, nell’ambito degli OPG, un reparto deputato essenzialmente a programmi di risocializzazione e riabilitazione interna. Esso accoglie, naturalmente, soggetti definitivi (internati prosciolti e seminfermi con posizione giuridica definitiva; detenuti in art. 148 c.p., per infermità psichica sopravvenuta alla condanna), ma che vengono selezionati e destinati a tale sezione solo sulla base di criteri clinici: la presenza, cioè, di disabilità psichiche residue che permangono una volta che le fase più acuta ed impegnativa del loro quadro psicopatologico si è risolta ed equilibrata ormai da tempo. È su queste disabilità psichiche che l’équipe sanitaria incentra il suo principale sforzo nel tentativo di far recuperare quelle capacità psichiche che lunghi anni di malattia psichiatrica hanno affievolito. Tale recupero viene attuato, per quel che riguarda l’esperienza ormai in atto da circa dieci anni presso l’OPG di Montelupo Fiorentino, mediante l’organizzazione e lo svolgimento di peculiari attività riabilitative, oltre quelle già riportate per il reparto per gli internati definitivi e per i provvisori, secondo il seguente schema. Innanzitutto, in questo reparto è prevista l’apertura continuativa delle celle dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Ciò ha reso indispensabile strutturare la vita interna alla sezione valorizzando gli spazi comuni (sala ritrovo e cortile interno) attraverso l’organizzazione di attività socializzanti così articolate:

a) attività ricreative (giochi da tavolo, partite a carte, ping-pong ecc. con organizzazione di tornei);

b) gruppi di lettura (quotidiani, giornali, eventualmente libri);

c) consumazione in comune di tutti i pasti giornalieri, per tutti i giorni della settimana, creando anche un ambiente più gradevole (tavoli apparecchiati, uso di tovaglie etc.); l’intento è quello di far si che la condivisione di questi momenti possa favorire l’aggregazione e consentire al paziente di riappropriarsi di quei gesti che rimandano alla "normalità" della vita quotidiana; proprio per questo, tale spazio viene fatto gestire in massima parte dai pazienti stessi, che si preoccupano di curare l’ambiente in cui i pasti si svolgono;

d) assemblee di reparto, mensili, tra operatori e pazienti per discutere insieme i problemi sorti ed avanzare proposte circa la vita della sezione;

e) programmazione di feste ed incontri, da effettuare con la partecipazione del volontariato, la cui organizzazione viene gradualmente delegata alle capacità decisionali degli internati stessi;

f) individuazione ed attuazione di programmi personalizzati tesi al recupero di abilità compromesse, quali:

1) l’igiene e cura di sé, quindi, cura dell’ambiente (propria stanza in particolare), nonché cura del proprio abbigliamento, con l’assistenza di un infermiere che segue i pazienti compromessi su questo piano, aiutandoli nello svolgimento di queste attività con l’obiettivo di arrivare ad una graduale autonomia;

2) capacità socio-relazionali mediante l’assistenza di un infermiere che si occupa di stimolare il paziente compromesso su questo piano ad alzarsi dal letto, uscire dalla stanza, attivando le sue capacità relazionali (mediante attività anche banali tipo una partita a carte ecc.), prima attraverso un rapporto personalizzato, in seguito favorendo la sua interazione con i compagni.

Al fine di realizzare le attività sopra elencate è infatti necessario la formazione di un’equipe multidisciplinare, per ciascuno dei reparti, che, generalmente, può essere cosi formata:

da un vicedirettore sanitario;

da consulenti psichiatri;

da una medico internista;

dal personale infermieristico;

da uno psicologo e da un educatore;

da operatori volontari, quali ad esempio, gli obiettori di coscienza;

e dal personale di custodia, per ciascun reparto, al fine di assicurare e coadiuvare lo svolgimento delle attività riabilitative proposte.

Al fine, inoltre, di valutare l’andamento delle attività e dei vari programmi personalizzati si effettuano riunioni settimanali di tutti gli operatori componenti l’equipe dei rispettivi reparti.

 

Sanitarizzazione degli Opg

 

Nell’ambito degli istituti psichiatrici giudiziari, è, attualmente, nella fase di completamento un processo che secondo una recente disposizione dell’Amministrazione penitenziaria viene definito di sanitarizzazione degli OPG, o meglio di una loro ulteriore trasformazione interna verso un sempre maggior avvicinamento all’organizzazione degli ospedali.

È, quindi, in atto un intensificarsi di interventi ed attività di tipo sanitario, senza che per questo la componente custodialistica debba essere diminuita nel numero o sminuita in quanto a competenze, ma, anzi, integrata sempre più, e per quanto possibile, nei programmi di cura e trattamento.

Tale processo prevede, infatti, la completa apertura delle celle per la maggior parte del giorno, come già in atto nei reparti di tipo riabilitativo, e l’inserimento progressivo e selezionato degli internati in varie attività socializzanti e riabilitative.

L’avvio di questa trasformazione è stato possibile con un forte incremento del personale infermieristico che dopo un opportuna ed adeguata formazione verrà impiegato specificatamente nei progetti riabilitativi dei singoli istituti.

 

Problemi

 

L’avvio del processo di rinnovamento sopra descritto ha, comunque, messo in luce con maggiore evidenza quelli che sono i problemi di maggior rilievo nell’ambito dell’attività e dell’organizzazione dell’OPG: far conciliare cura e custodia, formare personale specializzato ed i rapporti con il servizio sanitario nazionale, sono temi che ricorrono spesso, destano quotidianamente preoccupazione ed ostacolano l’attività degli operatori dell’OPG.

 

Conciliare attività sanitaria ed attività custodiale

 

Nel descrivere il modello organizzativo di un OPG, si deve, primariamente, tenere in considerazione che le sue principali componenti sono rappresentate, da un lato, da quella sanitaria tendente, per sua formazione culturale, al trattamento ed al recupero, dall’altra, da quella penitenziaria propriamente detta che nella custodia e nel rigido controllo trova i suoi principi fondatori.

Tali componenti sono spesso in conflitto tra loro o, addirittura, difficilmente compatibili. È, infatti, problematico curare ed, al tempo stesso, limitare la libertà personale.

Ciò è maggiormente vero quando curare, come nel caso degli OPG, presuppone un intervento trattamentale variamente articolato, che va dalla somministrazione di psicofarmaci all’adozione di strumenti psicoterapeutici di vario livello e complessità, nonché di varie attività socio-riabilitative: per tale tipo di intervento, dunque, l’incanalamento della libertà personale in rigide normative, proprie dell’istituzione carceraria, ostacola non poco il tentativo di recuperare e di ripristinare le alterate capacità psicofisiche e comportamentali dei soggetti ricoverati in OPG.

La possibile risoluzione a tale difficoltà nell’attività trattamentale effettuata negli OPG sarebbe quella di far si che tali due componenti abbiano conoscenze, attitudini e motivazioni condivisibili, che, quindi, ricevano una formazione il più possibile uniforme, che permetta alle due parti di aver punti di contatto. Tale soluzione, tuttavia, rappresenta di per sé uno dei problemi che si incontrano nell’organizzazione interna degli OPG.

 

Formazione del personale

 

Con l’avvio del processo di ulteriore sanitarizzazione degli OPG descritto prima, uno dei problemi che deve essere seriamente affrontato è quello della formazione del personale sanitario infermieristico e di custodia.

Per quel che riguarda il personale infermieristico, l’aspetto più peculiare è rappresentato dal rapporto con il malato psichiatrico che si deve instaurare sia per le attività di reparto routinarie, sia per quelle che sono e saranno sempre più le attività di riabilitazione.

È, quindi, necessario arrivare a formare degli operatori di riabilitazione, capaci di stimolare le affievolite capacità psichiche e comportamentali del malato di mente-reo, e di farlo riuscendo a comprendere i livelli di tensione, di gratificazione dello stesso, che si incontrano sovente nel corso di tale tipo di trattamento.

Il compito non è facile poiché non esistono delle scuole specificatamente indirizzate in tal senso e di conseguenza il personale infermieristico che viene assegnato agli OPG non proviene da un filtro selettivo che tenga conto, soprattutto, dell’attitudine e della motivazione interiore ad operare con il malato psichiatrico. La formazione deve, quindi, avvenire sul campo o meglio nell’ambito degli OPG stessi, tramite corsi di formazione ma soprattutto tramite un lavoro di gruppo, di mutua cooperazione tra i componenti dell’équipe sanitaria.

Ben più difficoltoso appare il compito di formare il personale di custodia alla interazione con il folle-delinquente.

L’educazione di base ricevuta da tale personale è, infatti, orientata soprattutto alla custodia dei delinquenti normali, all’avere a che fare, quindi, con persone che possiedono capacità psichiche integre ed ancora efficienti, se pur utilizzate a scopo criminoso.

Rigido controllo, continua allerta, decisione di intervento sono tutte modalità comportamentali adottate dal personale di custodia nei penitenziari ordinari, ma che non sono efficaci quando si deve operare con soggetti sofferenti di disturbi psichici, ancorché rei di delitti più o meno gravi contro la società.

Per il personale di custodia destinato agli istituti psichiatrici giudiziari si dovrebbe, quindi, effettuare una specie di formazione specialistica atta non solo ad allargare le conoscenze nel campo dei disturbi mentali, ma anche ad educare alla collaborazione con le varie figure del corpo sanitario nell’opera trattamentale riabilitativa svolta negli OPG.

È proprio per questo che l’Amministrazione Penitenziaria, conscia di tale crescente problema come anche del riscontro che una sempre maggiore percentuale dei detenuti negli istituti penitenziari ordinari presentano disturbi mentali, sta organizzando e realizzando corsi specifici di formazione, per il personale di custodia, sul disagio psichico in ambito carcerario sia ordinario che psichiatrico giudiziario.

 

Rapporti con i servizi psichiatrici territoriali

 

Come descritto precedentemente, è molto importante che vi sia una fattiva collaborazione tra gli operatori dell’OPG e quelli dei servizi psichiatrici territoriali che dovranno prendersi carico dei pazienti, una volta dimessi dagli istituti psichiatrici giudiziari. La transizione, infatti, dell’internato dal vivere nell’OPG al vivere di nuovo all’esterno è molto delicata, deve essere gestita con cura e nei minimi dettagli per evitare che si trasformi in un ulteriore fonte di scompenso ed esacerbazione della malattia psichiatrica e, di conseguenza, del rischio di commettere, di nuovo, un reato.

Ecco, quindi, che in questa fase di transizione i servizi psichiatrici devono essere costantemente presenti, non solo fisicamente mediante continue visite agli OPG da parte dei referenti psichiatri, ma anche, più in generale, come servizio sanitario nazionale, offrendo cioè tutte le possibili risorse assistenziali nel campo della salute mentale mediante la costituzione di proprie strutture atte all’accoglienza dei pazienti psichiatrici oppure utilizzando di analoghe strutture private convenzionate con il servizio stesso.

Purtroppo, l’auspicata costante presenza di tali servizi si realizza solo in sporadici casi, mentre è più frequente che i contatti avvengano in maniera subcontinua oppure che non vi siano affatto, a meno che non vengano stimolati dagli operatori stessi dell’OPG.

Le ragioni di ciò possono essere varie.

Una di queste può essere individuata nei timori suscitati, anche negli stessi referenti psichiatri territoriali, dalle gravose responsabilità di dover gestire sul territorio il folle-reo, timori che rispecchiano, spesso e volentieri, quelli del contesto socio-ambientale che è stato luogo del reato e che ostacola non poco l’eventuale reinserimento del malato di mente che lo ha commesso, anche quando vi siano strutture adeguate all’accoglienza ed assistenza dello stesso.

Tali paure si traducono in una specie di rimozione del problema del reinserimento del folle-reo che vede i referenti psichiatri operare, inconsciamente o anche consciamente, nella direzione opposta, e cioè nel ritardare il riaccoglimento del soggetto da parte della società. La richiesta, talvolta più esplicita, talvolta meno, effettuata spesso dai referenti psichiatri del territorio agli operatori dell’OPG è quella di prolungare il periodo della misura di sicurezza e, quindi, l’internamento del paziente nell’OPG.

Un’altra ragione, spesso collegata a questa, è la cronica carenza di quelle strutture intermedie, previste dalla legge n. 180 del 1978 in sostituzione dei vecchi manicomi civili.

Con la definitiva chiusura di questi, alla data del 31 dicembre 1996, sancita dalla legge finanziaria del 1994, la situazione si è ulteriormente acuita in quanto la riconversione dei vecchi ospedali psichiatrici nelle varie forme di strutture intermedie, quali le case famiglia, o le comunità ad alta intensità ed altre ancora, non è stata ancora completata.

Ciò ha condotto a gravi ritardi nell’inserimento all’esterno dei malati di mente ricoverati in OPG. In altre parole, si è assistito ad un protrarsi, spesso per svariati anni, dell’internamento degli stessi nell’ambito psichiatrico-carcerario, quindi, ad una prolungata carcerazione che da taluni è stato definita, con eccessiva enfasi, ergastolo bianco.

Al di là di tale definizione è, comunque, comprensibile come sia oltremodo antiterapeutico, nonché contrario ai comuni principi etici, il trattenere in un ambito carcerario, anche se, al tempo stesso, ospedaliero-riabilitativo, il malato di mente-reo che ha raggiunto una fase di sufficiente compenso psichico-comportamentale tale da far venire meno la pericolosità sociale.

Si viene a creare, così, una sorta di circolo vizioso che viene, talvolta, interrotto dall’azione dell’autorità giudiziaria, nelle vesti del magistrato di sorveglianza, il quale dispone l’immediata dimissione dell’internato ed il suo invio in un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, per il periodo minimo previsto dalla legge (sette giorni).

I servizi psichiatrici territoriali vengono, quindi, messi in condizione di doversi finalmente attivare nel cercare una soluzione idonea all’inserimento del soggetto.

 

Proposte per una riforma

 

Il crescente interesse accumulatosi, negli ultimi decenni, intorno al sistema psichiatrico giudiziario, per le ragioni storiche e le varie problematiche sociali precedentemente esposte, si è, alfine, tradotto nella promulgazione di due leggi sul tema dell’imputabilità, del trattamento del folle-reo, e, quindi, più in generale, del superamento degli OPG. Esse, sono, secondo il rispettivo ordine di presentazione in parlamento, la:

 

1) Proposta di legge del deputato, On. Francesco Corleone: Norme in materia di imputabilità e di trattamento penitenziario del malato di mente autore di reato;

 

e la

 

2) Proposta di legge delle Regioni Emilia Romagna e Toscana: Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), nuova disciplina della imputabilità, del difetto della stessa, della sentenza di assoluzione per tale causa e delle misure conseguenti, della perizia psichiatrica e della ammissibilità della revisione della sentenza di assoluzione.

 

La proposta di legge dell’On. Corleone, si connota per una radicale riforma del concetto di imputabilità, prevedendo, infatti, una totale abolizione della non imputabilità dei soggetti malati di mente ed autori di reato.

Secondo l’On. Corleone, come lui stesso afferma nella relazione introduttiva alla presentazione della legge al parlamento, il proscioglimento dal reato conseguente alla non imputabilità per infermità psichica negherebbe al malato di mente di accedere a quei benefici e facilitazioni al reinserimento sociale che possono invece essere usufruiti dai soggetti sani di mente condannati a pena detentiva.

Con l’applicazione della misura di sicurezza e l’invio, quindi, nell’ospedale psichiatrico giudiziario, sempre secondo le testuali parole dell’On. Corleone, ... la società evita il proprio dovere di punire chi infrange la legge e, in sostituzione di una riabilitazione umana e sociale in un ambito penale, il malato di mente viene punito con la restrizione ed il trattamento di un contesto psichiatrico.

In sintesi, i punti salienti di tale legge sono i seguenti:

l’abolizione dell’istituto della non imputabilità (art.1, Appendice I);

il riconoscere, di conseguenza, al malato di mente autore di reato la capacità di intendere e di volere, la sua imputabilità e possibilità di essere soggetto alle pene previste dal codice penale per il tipo di reato commesso (art. 1, Appendice I);

l’abolizione, quindi, delle misure di sicurezza (artt. 4 e 8, Appendice I);

la cura e la tutela della salute del malato di mente dovrebbero essere, quindi, assicurate nel carcere di destinazione da strutture adeguate alla cura dei disturbi mentali, che vengono costituite ed organizzate all’interno dell’istituto penitenziario stesso (art. 13, Appendice I); la collaborazione con i servizi psichiatrici territoriali che devono assicurare l’assistenza medica-psichiatrica nelle strutture carcerarie sopracitate, nonché formulare i programmi di riabilitazione (art. 14, Appendice I).

 

La proposta di legge della Regione Emilia Romagna e Toscana, si pone invece su di una linea diametralmente opposta, anche se propone varie modifiche ed innovazioni nell’ambito del concetto di imputabilità nonché una più organica riforma degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Pur mantenendo la figura giuridica della non imputabilità, tale proposta di legge prevede, ad esempio, l’abolizione della seminfermità di mente o vizio parziale di mente come causa di non imputabilità, anche se alcune condizioni psicopatologiche possono determinare un’attenuazione e, quindi, diminuzione della pena (art. 1, Appendice II).

Viene conservato il concetto di pericolosità sociale, di cui si prevede una più puntuale definizione tramite criteri oggettivi e, quindi, anche l’applicazione della misura di sicurezza nei confronti di chi è ritenuto non imputabile. Tale misura non verrebbe applicata, secondo tale proposta, per i reati per cui è prevista una pena pecuniaria, per i delitti colposi e per quelli la cui pena non sia superiore ai dieci anni (art. 3, Appendice II). Due sono, quindi, i tipi di misura di sicurezza proposti dalla legge:

a) l’assegnazione ad un istituto in cui oltre al trattamento psichiatrico sia garantita la custodia, misura che viene applicata alle persone che abbiano commesso un reato per il quale la pena massima sia non inferiore a dieci anni (art. 4, Appendice II);

b) l’affidamento al Servizio Sociale, misura che si applica alle persone che abbiano commesso un reato per il quale la pena massima sia inferiore a dieci anni, e che, qualora non risulti adeguata, può esser convertita, dal giudice, nella prima (art. 6, Appendice II).

 

Le strutture per il trattamento psichiatrico custodito sopracitate verrebbero create in ogni regione e per un numero di pazienti non superiore a trenta unità. Sarebbero, inoltre, cogestite dal Servizio Sanitario Nazionale, per quel che riguarda le attività sanitarie, e dall’Amministrazione Penitenziaria, per le responsabilità del servizio e le attività custodiali, per altro più limitate rispetto a quelle attualmente vigenti negli OPG (art. 5, Appendice II).

Viene inoltre previsto che il giudice di Sorveglianza che dispone la misura di sicurezza, accerti periodicamente la permanenza della pericolosità: ogni anno per la misura del ricovero in istituto, ogni sei mesi per quella dell’affidamento al Servizio Sociale, ed in tempi diversi, su richiesta dell’interessato o per altre motivate ragioni (art. 7, Appendice II).

La proposta di legge in questione cerca, inoltre, di delineare una più organica strutturazione dell’istituto della perizia psichiatrica, in quanto si tratta di una prestazione professionale delicata che assolve ad un’altrettanto delicata funzione. L’intento è quello di conferire una maggiore dignità istituzionale al consulente tecnico (psichiatra in questo caso) d’ufficio, assicurando, ad esempio, che la sua opera risponda maggiormente a criteri obiettivi di valutazione. Per questo viene proposta la costituzione di una specie di pool di psichiatri abilitati alle perizie che dovrebbero essere chiamati in causa a rotazione al fine di evitare che il rapporto tra il giudice ed il perito si fondi più sull’affinità ideologiche e sulla fiducia personale che sull’obiettiva evidenza dei fatti (art. 15, Appendice II). Per quel che riguarda la perizia sull’imputabilità, il perito psichiatra non si dovrebbe pronunciare sulla pericolosità che, invece, dovrebbe essere valutata in base ad elementi non solo di natura psicopatologica, e, comunque, effettuata in un secondo tempo dopo che sono stati effettuati trattamenti psichiatrici (art. 13, Appendice II).

 

Conclusioni

 

A conclusione di questo breve excursus ciò che sembra più evidente è la sensazione ormai diffusa e radicata che il sistema psichiatrico giudiziario sta vivendo una fase evolutiva di risveglio, di volontà di rinnovamento come mai era venuto in passato.

Nonostante la storia contribuisca a mantenere l’immagine dell’OPG come ancora un qualcosa di orribile ed inviso alla gran parte della società, si sta assistendo, ormai da circa un decennio, ad un rinnovamento interno che ha contribuito a trasformare gli istituti manicomiali giudiziari in luoghi di vera cura e, soprattutto, di riabilitazione del disagio psichico. Come precedentemente detto, numerose sono le attività trattamentali e socioriabilitative svolte, all’interno dell’OPG, così come varie ed altrettanto numerose sono le figure professionali che, di giorno in giorno, operano con efficacia ed elevata motivazione al recupero delle affievolite abilità psichiche del malato di mente-reo.

I tanto bistrattati e tremendi istituti psichiatrici giudiziari non sono più, quindi, quei luoghi semplici contenitori di orribili ed inimmaginabili sofferenze psichiche, avulsi dal mondo esterno, dal contesto sociale, ma luoghi di reale cura che sono e vogliono essere sempre più vicino a questo. È non a caso, infatti, che sia stato messo in atto un processo di sanitarizzazione degli istituti psichiatrici giudiziari, allo scopo non solo di operare una trasformazione interna in senso sempre più curativo-riabilitativo, ma anche di incentivare l’apertura verso l’esterno, il dialogo con la società.

Si è constatato, tuttavia, come varie sono ancora le difficoltà da superare e come la normativa giuridica in materia necessiti di una revisione, di un adeguamento alla evoluzione della società. Ecco, infatti, che tale bisogno si è tramutato in proposte di riforma di diverso indirizzo che possono suscitare e probabilmente susciteranno dibattiti, ma che sono il segno inequivocabile di una fase dinamica di necessità e volontà di rinnovamento, annunciatrice della costituzione di un importante passo verso il superamento degli OPG.

 

 

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