Articolo
1
1. All'articolo 5 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, il secondo
comma è sostituito dal seguente:
“La sezione funziona con l'intervento di un privato cittadino, avente i
requisiti prescritti dall'articolo 2, che sostituisce uno dei magistrati della
sezione”.
Articolo
2
1. All'articolo 50 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il primo comma
è sostituito dal seguente:
"Il tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di corte di
appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale ordinario e da un
esperto, aventi i requisiti richiesti dalla legge, al quale è conferito il
titolo di giudice onorario del tribunale per i minorenni. Possono anche essere
nominati due o più supplenti”.
Articolo
3
1. All'articolo 50-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il secondo
comma è sostituito dal seguente:
“Nell'udienza preliminare, il tribunale per i minorenni giudica composto da
due magistrati e da un giudice onorario dello stesso tribunale”.
Articolo
4
1. All'articolo 98 del codice penale il primo comma è sostituito dal
seguente:
“Articolo 98 (Minore degli anni diciotto). - È imputabile chi, nel momento in
cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i
diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; tuttavia, la pena è
diminuita fino ad un quarto per i minori degli anni diciotto e fino ad un terzo
per i minori degli anni sedici”.
Articolo
5
1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
“1-bis. L'esercente la potestà dei genitori deve essere presente, in quanto
possibile, in ogni caso nel quale il minore dichiari od elegga domicilio per il
procedimento penale”.
Articolo
6
1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448, il comma 5 è sostituito da seguente:
“5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del
codice di procedura penale. In caso di urgente necessità, il giudice per le
indagini preliminari, con separato decreto, può adottare provvedimenti
temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente
esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione”.
Articolo
7
1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi quattro
mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono
esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di
due volte, delle prescrizioni imposte";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice
dispone la misura della permanenza in casa".
Articolo
8
1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o
nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice dispone
la misura del collocamento in comunità ovvero, ove tale misura sia ritenuta
inadeguata alla particolare gravità del fatto nonché delle violazioni degli
obblighi ed alla personalità dell'imputato, la misura della custodia cautelare
per un tempo non superiore ad un mese, qualora si proceda per un delitto per il
quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque
anni".
Articolo
9
1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per
delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o
della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi
predetti, la custodia cautelare, può essere applicata quando si procede per uno
dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380, comma 2, del
codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di cui agli
artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per
il delitto di cui all'articolo 337 del codice penale, aggravato ai sensi
dell'articolo 339 del codice penale e commesso in occasione o a causa di
disordini nell'ambito di manifestazioni pubbliche.”;
b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo, anche
in relazione alla sua condotta di vita, che egli si dia alla fuga, sempre che il
giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a tre anni di
reclusione;”;
c) il comma 3 è sostituito da seguente:
“3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono
ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della
metà per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento
della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.".
Articolo
10
1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448, è sostituito dal seguente:
"24. (Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini).
-1. Quando l'imputato è scarcerato per decorrenza dei termini il giudice impone
le prescrizioni previste dall'articolo 20, salvo che siano venuti meno i
presupposti di cui all'articolo 23, comma 2.”.
Articolo
11
1. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del
processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne
all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per
un periodo non superiore a tre anni. Durante tale periodo è sospeso il corso
della prescrizione”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis – La sospensione del processo e la messa alla prova sono escluse
per i delitti di omicidio volontario, consumato e tentato, nonché per i delitti
previsti dagli articoli 416-bis, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del
codice penale".
Articolo
12
1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero e l'imputato o il
difensore, munito di procura speciale, vi consentano, pronuncia sentenza di
condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione
sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto
al minimo edittale.”.
Articolo
13
1. All'articolo 129 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito
dal seguente:
"1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che
il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato
è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio
con sentenza. Allo stesso modo, per i reati commessi da soggetti minorenni,
provvede il giudice anche quando risultino le condizioni ed i presupposti di cui
all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n.
448.”.
Articolo
14
1. Dopo l'articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448, è inserito il seguente:
"Articolo 9-bis - (Interrogatorio dell'indagato). Prima della scadenza del
termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405 del codice di procedura penale,
anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di
sentenza ai sensi dell'articolo 27 o richiesta di archiviazione ai sensi degli
articoli 408 e 411 del codice di procedura penale, procede in ogni caso
all'interrogatorio dell'indagato, previa notifica di invito per la
presentazione.
Si applica, nel resto, il disposto dell'articolo 415-bis, commi 2, 4 e 5, del
codice di procedura penale”.
Articolo
15
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Al compimento del diciottesimo anno di età, quando l'esecuzione ha avuto
inizio prima di tale momento, ovvero quando l'esecuzione ha inizio dopo il
compimento del diciottesimo anno di età, il giudice competente ai sensi degli
articoli 279 e 665 del codice di procedura penale dispone, anche di ufficio,
tenuto conto della personalità dell'imputato o del condannato, delle esigenze
del trattamento e della durata della pena o del residuo di pena, che la misura
della custodia cautelare in carcere, ovvero che la pena detentiva siano eseguite
negli istituti per adulti”.
b) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
“2-bis. Le disposizioni del precedente comma 2 non si applicano nei confronti
di chi ha riportato una o più condanne alla pena della reclusione
complessivamente superiore ad un anno per delitti non colposi commessi dopo il
compimento del diciottesimo anno di età.
2-ter. La misura della custodia cautelare in carcere è eseguita dalla polizia
giudiziaria, con l'assistenza dei servizi del Dipartimento della giustizia
minorile, ove ritenuta necessaria”.
Articolo
16
1. All'articolo 21 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, dopo il
secondo comma , è inserito il seguente:
“Tuttavia, qualora il condannato abbia scontato meno della metà della pena
inflittagli, il tribunale deve previamente accertare che lo stesso abbia
positivamente svolto un idoneo percorso riabilitativo, sulla base di appositi
progetti dei servizi minorili, da verificare anche attraverso consulenza tecnico
specialistica”.