La
parola ai bambini
documento
a seguito del Convegno del 29 aprile 2004
Petizione
per una più estesa applicazione della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio
dei diritti dei minori nell’ordinamento giuridico italiano
Le
associazioni, le Ong e i singoli sottoscrittori della presente petizione:
considerato
|
che
l’art. 12 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia del 1989,
ratificata dall’Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, obbliga gli
Stati parti a garantire al minore capace di discernimento il diritto di
esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa
(art. 12.1) e che le opinioni del fanciullo debbano essere prese debitamente
in considerazione, tenendo conto della sua età e del suo grado di
maturità; oltre che il diritto di essere ascoltato direttamente o tramite
un rappresentante o un organo appropriato, in ogni procedura giudiziaria
amministrativa che lo concerne (art. 12.2); |
|
che
la Convenzione europea di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori
del 1996 è stata ratificata con Legge n. 77 del 20 marzo 2003 ed ha come
campo di applicazione i procedimenti civili in materia di famiglia (art. 1); |
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che
la centralità del diritto del minore di essere informato e di esprimere
liberamente le proprie opinioni nei procedimenti giudiziari che lo
riguardano e la necessità che la sua opinione sia sempre presa in debita
considerazione (art. 3), sono state ribadite da tale Convenzione; |
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che
la medesima Convenzione assicura al minore il diritto di essere
rappresentato nei procedimenti che lo riguardano dai genitori o da altra
persona da lui scelta, allorché vi sia conflitto di interessi con i
genitori o con coloro che ne detengono la responsabilità (art. 4.1) e che
attribuisce altresì al minore il diritto di essere assistito, nei
procedimenti che lo riguardano, da persona da lui scelta e, se del caso, da
un avvocato (art. 5); |
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che
i predetti principi e regole si armonizzano con le seguenti disposizioni
della Costituzione Italiana: |
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l’art.
3, che afferma l’uguaglianza, senza discriminazione alcuna, di tutti i
cittadini davanti alla legge; |
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l’art.
24, che proclama il diritto di tutti di agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi e il diritto inviolabile alla difesa,
che valgono in modo particolare per i minori, in relazione alla speciale
protezione di cui devono fruire in conformità al diritto internazionale
convenzionale; |
|
l’art.
111, che impone che ogni processo si svolga nel contraddittorio delle parti,
in condizioni di parità e di fronte a un giudice terzo e imparziale; |
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che
nell’ordinamento italiano è stata data puntuale applicazione all’art.
14 delle Regole Minime per l’amministrazione della Giustizia Minorile del
1985 - Regole di Pechino -, che enuncia il principio del giusto ed equo
processo nei procedimenti penali che riguardano un minore e che richiede che
questi procedimenti si svolgano in un clima di comprensione, che gli
consenta di partecipare e di esprimersi liberamente; |
|
che
la Convenzione di Strasburgo all’art. 13 promuove il ricorso alla
mediazione e ad ogni altro metodo di soluzione dei conflitti atto a
raggiungere un accordo, al fine di prevenire e risolvere le controversie,
evitando che i bambini siano coinvolti in procedimenti giudiziari; |
|
che
la Legge 149/01, di modifica della Legge n. 184/83 sulla disciplina dell’adozione
e dell’affidamento dei minori, prevede l’assistenza legale del minore,
sia nei procedimenti di adottabilità (art. 8.4) e sia in quelli
disciplinati dagli artt. 330 e seguenti del codice civile, relativi all’esercizio
della potestà dei genitori (art. 37); |
|
e
che l’art. 5 della Legge 154/2001, concernente "Misure contro la
violenza nelle relazioni familiari", attribuisce a ciascun componente
del nucleo familiare, compreso il minorenne, la possibilità di agire in
giudizio e di richiedere le misure previste dalla legge a carico del
convivente autore di condotte violente; |
preso
atto
|
che
il Governo italiano, nel depositare lo strumento di ratifica della
Convenzione di Strasburgo (4 luglio 2003), ne ha limitato l’applicabilità
a pochi e poco significativi procedimenti familiari; |
|
che
il sopra citato art. 12 della Convenzione sui diritti dell’infanzia fa
obbligo allo Stato di assicurare, in ogni caso, il diritto del minore a
partecipare e a potere esprimere liberamente la propria opinione, in tutte
le procedure giudiziarie e amministrative che lo concernono; |
|
e
che il documento finale della Sessione speciale ONU sui diritti dell’Infanzia
del maggio 2002, sottoscritto anche dall’Italia, afferma che le opinioni
dei bambini e adolescenti devono essere tenute in considerazione per tutte
quelle questioni che li riguardano, dandogli il giusto peso in rapporto all’età
e alla loro maturità (punto 32.1) e sottolinea che la giustizia debba
essere rivolta al pieno rispetto dei diritti dei bambini (punto 40.7); |
sottolineando
|
che
l’ascolto del minore è lo strumento prioritario per garantire l’effettiva
tutela dei suoi diritti, che l’ascolto permette al minore di partecipare
direttamente alle procedure che lo riguardano ed è mezzo indispensabile per
la conoscenza e la valutazione delle sue condizioni mentali, psicologiche e
di salute: |
chiedono
|
che
nel nostro ordinamento sia data la più ampia applicazione alle disposizioni
della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e della Convenzione di
Strasburgo in tutti i giudizi concernenti diritti e interessi dei minorenni; |
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che
al minore sia assicurato il diritto di essere ascoltato, nei procedimenti
civili così come in quelli penali ed amministrativi che lo riguardano, dall’autorità
giudiziaria o amministrativa competente, preferibilmente in modo diretto o
con l’assistenza e il supporto di personale specializzato; |
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che
le opinioni espresse dal minore ottengano sempre necessaria e adeguata
considerazione da parte dell’organo giudicante nel relativo provvedimento; |
|
che,
ai fini dell’attuazione del diritto di ascolto del minore nei procedimenti
che lo riguardano, il giudice, per stabilire se il minore sia dotato di
sufficiente capacità di discernimento in relazione al caso concreto, possa
avvalersi dei supporti tecnici e specialistici necessari; |
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che
sia assicurata la massima omogeneità nell’attuazione del diritto del
minore all’informazione e all’ascolto nei procedimenti che lo
riguardano; |
|
che
sia attribuito al minore, direttamente o rappresentato da un curatore
speciale, il ruolo di parte processuale in tutte le procedure giudiziarie
che coinvolgano suoi interessi rilevanti e, soprattutto, allorché possa
esservi un conflitto d’interesse con entrambi i genitori, in modo da
soddisfare concretamente e in ogni caso il suo superiore interesse; |
|
che
il minore sia assistito, in tutti i procedimenti civili o penali che lo
riguardano, da un avvocato scelto da lui stesso o nominato dal suo
rappresentante e che sia facilitato al massimo grado l’accesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato; |
|
che
siano istituiti appositi Albi di curatori, tutori e difensori dei minori,
formati da persone appositamente preparate e riconosciute idonee ad assumere
le relative funzioni; |
|
che,
nella predisposizione di strutture e procedure necessarie al concreto
ascolto dei minori nei procedimenti che li riguardano, allo scopo di
assicurare nel Paese uno standard di alto livello, la parte pubblica (lo
Stato) voglia assumere diretta responsabilità e, pur avvalendosi della
collaborazione delle organizzazioni di volontariato che si occupano dell’assistenza
dei minori, non deleghi i propri compiti al settore privato e comunque
vigili sugli standard normativi e qualitativi applicati; |
|
che
la specializzazione dei magistrati minorili togati, dei giudici esperti e
dei difensori dei minori sia mantenuta e sia, anzi, favorita e incrementata
mediante appositi corsi di formazione universitaria e professionale, in
collaborazione con associazioni e Ong che operano a tutela di diritti dei
minori, realizzando così uno scambio proficuo tra professionalità
differenti; |
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che
al fine di prevenire o superare ogni situazione conflittuale ed evitare
procedimenti giudiziari che riguardino minori sia data la più ampia
applicazione alla mediazione in ogni ambito d’intervento giudiziario e
sociale, sulla base di dettati legislativi adeguati. |
Modulo
di adesione alla petizione, da restituire a:
Mail:
a.orlandi@unicef.it
Fax:
06.47809220
Per
informazioni, segreteria: 06.47809220
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Nome
e cognome _____________________________ |
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Indirizzo
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Cap
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Città
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Telefono
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E-mail
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Data
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A.S.I.A.
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Amnesty
International - Sezione Italiana |
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Arciragazzi
Nazionale |
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Associazione
di Volontariato Il Noce |
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Associazione
Italiana Medici Per L'ambiente |
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Associazione
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Associazione
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Associazione
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C.I.A.I.
- Centro Italiano Aiuti all'Infanzia |
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C.I.E.S.
- Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo |
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Cedim
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Centro
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Ecpat
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E.I.S.S.
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Fondazione
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Vis
- Volontariato Internazionale per lo Sviluppo |
Procuratori
Della Repubblica
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Pazè - Tribunale per i Minorenni di Torino |
Guidici
Onorari
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Marisa
Persiani - Tribunale per i Minorenni di Roma |
Corte
Di Appello Di Roma
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Comune
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Regione
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Regione
Piemonte
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Consulte
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Consulta
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Università
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Avv.
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Bicocca |
Avvocati
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Anna
Pelloso - Presidente Aiaf Peimonte e Valle D'aosta |
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Cinzia
Calabrese |
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Gianfranco
De Lorenzo |
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Gigliola
Montano |
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Ilaria
Femori |
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Lucia
Ricci |
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Cecchi |
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Maria
Martignetti |
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Maria
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