|
La giustizia minorile in Italia di Sonia Viale, vice capo dipartimento per la Giustizia Minorile
Il Dipartimento Giustizia Minorile
Il Dipartimento Giustizia Minorile è un’articolazione organizzativa del Ministero della Giustizia deputata alla tutela e alla protezione giuridica dei minori nonché al trattamento dei giovani che commettono un reato fra i 14 e i 18 anni. Il Dipartimento si compone di una struttura centrale, che elabora linee di indirizzo, attua verifiche sui risultati conseguiti e coordina gli interventi sul territorio nazionale, e alcuni servizi periferici (Centri giustizia minorile, Istituti penali, Centri di prima accoglienza, Uffici di servizio sociale, Comunità per adolescenti) attraverso i quali vengono assicurate le misure penali interne ed esterne al carcere e viene fornito specifico supporto ai minori che entrano nel circuito penale ed alle loro famiglie. La specificità del trattamento del minore deviante, che giustifica l’esistenza autonoma di un Dipartimento della Giustizia Minorile (caso unico) deriva dalla particolare tutela prevista dalla normativa nazionale e internazionale per i minorenni in quanto soggetti in età evolutiva. Tale protezione giuridica implica risposte di giustizia peculiari e in grado di attivare processi di crescita responsabilizzante ai fini del superamento della condotta deviante e nell’ottica del recupero del minore alla legalità e quindi alla società. Per l’attuazione di interventi trattamentali aventi le caratteristiche anzidette sono previste, presso le strutture minorili, figure professionali quali educatori, psicologi e assistenti sociali che vengono opportunamente formati al momento dell’ingresso nella Giustizia minorile e successivamente sono destinatari di una costante attività di aggiornamento professionale.
L’impianto normativo
L’intero apparato della Giustizia minorile viene configurandosi a partire dall’istituzione del Tribunale dei Minori, in risposta all’esigenza di individuare un organo specializzato, a tutela della particolarità dell’utenza, del carattere evolutivo e, quindi, non definitivo del momento adolescenziale. L’adolescenza in quanto epoca di transito, rende prioritario l’interesse a promuovere o a rimuovere gli ostacoli ai processi evolutivi anziché sancirne gli esiti negativi, in vista di un obiettivo a più lunga scadenza: il futuro inserimento nella società.
L’imputabilità
Il sistema penale minorile italiano si costruisce intorno al concetto di imputabilità. Presso il Tribunale per i Minorenni è istituito l’ufficio del Pubblico Ministero, presieduto da un magistrato avente grado di Procuratore della Repubblica, cui spetta di promuovere ed esercitare l’azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nell’ambito del territorio di Corte d’Appello. Per poter procedere penalmente nei confronti di un minore è necessario che questi sia imputabile. Il concetto di imputabilità implica la capacità di intendere e di volere come presupposto della colpevolezza. L’imputabilità, pertanto, significa la capacità del minore di essere dichiarato responsabile di un reato e di essere sottoposto a una pena. Per il nostro ordinamento il minore infraquattordicenne non è mai imputabile. L’art.98 del codice penale precisa altresì che "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere." Mentre per i maggiorenni la capacità di intendere e volere è presunta, per i minori dai 14 ai 18 anni, deve essere accertata volta per volta, in relazione al reato compiuto.
Il sistema penale minorile
L’attuale assetto della Giustizia penale minorile è il punto d’arrivo di un percorso articolato e complesso ed intorno a cui il dibattito nel nostro paese è ancora vivo ed acceso. Dal 1988, in Italia, il processo penale minorile (D.P.R.448/88) diviene un evento delicato ed importante nella vita del minore, una parentesi entro cui avviare percorsi di re/interpretazione della propria storia di crescita e di sviluppo. Un processo penale che, con tutte le garanzie del processo ordinario, tende a limitare, per quanto possibile, gli effetti dannosi che il contatto con la giustizia può provocare, producendo risposte adeguate alla personalità ed alle esigenze educative del minore. Con l’attuale codice si attiva un sistema di giustizia penale diversificato, dove il passaggio più significativo è costituito dallo spostamento dell’attenzione al minore da oggetto di protezione e tutela a soggetto titolare di diritti. La giustizia penale si adegua alla capacità del soggetto adolescente di valutare la portata della trasgressione e di sopportare il peso della sanzione, contemperando istanze di risposta pedagogica con le finalità retributive più generali della pena. Tutto ciò è reso possibile dalla presenza di un giudice naturale specializzato, all’interno di un processo adeguatamente ed appositamente strutturato. Il testo normativo, complessivamente, promuove provvedimenti che consentano la rapida chiusura del processo; la riduzione di risposte limitative della libertà personale e più in generale la riduzione del danno che l’impatto con la giustizia può produrre sul piano educativo. La norma indica inoltre sentieri diversificati di uscita dal circuito penale che valorizzano interventi di aiuto e sostegno attuabili attraverso l’azione diretta con il ragazzo, la sua famiglia, il suo contesto allargato di relazioni, il suo ambiente, ed attraverso l’azione indiretta che coinvolge il livello territoriale, mediante il coinvolgimento delle risorse presenti nel contesto per una risposta al fenomeno della devianza congruente alla realtà in cui si origina e si sviluppa. Le linee-guida individuabili evidenziano come il legislatore abbia sottolineato il diritto del minore:
Sul piano operativo ciò comporta:
L’intervento penale si basa, pertanto, sulla diversificazione della risposta, che si connota come adeguata alla gravità del fatto, ma soprattutto alla personalità, alle esigenze educative del minore, alla necessità di non causare interruzioni dannose al processo evolutivo della sua personalità e di non trasformare l’impatto con la giustizia in un’esperienza destrutturante e diseducativa.
Alcuni passaggi significativi:
I servizi della giustizia minorile
Il processo di cambiamento del quadro normativo avviato nel 1988 ha comportato una ridefinizione dell’assetto organizzativo e gestionale dei servizi dell’amministrazione della Giustizia minorile. I servizi periferici del Dipartimento della Giustizia Minorile sono: 1. Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni; 2. Istituto Penale per i Minorenni, 3. Centro di Prima Accoglienza; 4. Comunità educativa.
L’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni si attiva nel momento in cui, a seguito di denuncia, un minore entra nel circuito penale e costituisce il servizio che accompagna il ragazzo in tutto il suo percorso penale, dall’inizio alla fine. Avvia l’intervento in tempo reale (entro le 96 ore) per il minore in stato di arresto e di fermo, segue il progetto educativo del minore in misura cautelare non detentiva, gestisce la misura della sospensione del processo e della messa alla prova e complessivamente segue tutte le misure alternative e sostitutive. Svolge altresì compiti di assistenza in ogni stato e grado del procedimento, e predispone la raccolta di informazioni utili per l’accertamento della personalità su richiesta del Pubblico Ministero. Il Centro di Prima Accoglienza è una struttura filtro che ospita i minori arrestati e fermati, per un massimo di 96 ore in attesa dell’udienza di convalida. Un servizio "veloce" che evita l’impatto con il carcere, che si connota strutturalmente come una casa dove gli operatori minorili accolgono, informano, sostengono il minore e avviano il possibile "prototipo" del progetto educativo, se il minore resterà nell’area penale. L’Istituto Penale per i Minorenni è lo spazio preposto all’esecuzione della misura cautelare detentiva e della pena ed ha una organizzazione funzionale ad un’azione educativa sempre più integrata con gli altri Servizi della giustizia minorile e del territorio. Gli Istituti Penali per i Minorenni ospitano minorenni o ultradiciottenni (fino agli anni 21, nel caso in cui il reato a cui è riferita la misura sia stato commesso prima del compimento della maggiore età) in custodia cautelare o in esecuzione di pena detentiva. Il D.P.R. 448/88, introducendo il principio della residualità della detenzione per i minorenni, opera, di fatto, rispetto al passato, una decentralizzazione del carcere nel sistema penale minorile. Attualmente gli Istituti Penali per i Minorenni sono in numero di 17. Ogni anno transitano nei nostri IPM circa 1500 ragazzi, con una presenza media giornaliera di circa 500 ragazzi. La peculiarità del nostro sistema è data dalla capacità di "convivenza" tra l’area educativa e l’area della sicurezza, realizzata attraverso soluzioni specifiche come un corpo di polizia penitenziaria adeguatamente formato e quindi specializzato al rapporto con gli adolescenti e la presenza di difese passive dall’impatto non intrusivo. Le Comunità educative sono servizi di supporto all’intervento in area penale esterna, possono essere gestite dalla Giustizia Minorile anche se attualmente prevale la formula del convenzionamento o della cogestione con le forze del privato sociale. Il sistema di servizi nelle grandi linee delineato si muove più propriamente nell’area dell’intervento socio-educativo. Accorpando per grandi aree le funzioni che i servizi espletano si possono individuare e riconoscere le seguenti funzioni:
Si delinea così all’interno della giustizia minorile un complesso sistema d’intervento, fondato sulla complementarietà dell’azione tra i servizi e sul potenziamento dell’operatività integrata. In sede sovrannazionale questi concetti vengono ratificati da una copiosa produzione documentale. Nel 1985 l’ONU approva le regole minime per l’Amministrazione della Giustizia Minorile e più tardi, nel ‘90, la stessa ONU, con le risoluzioni "Principi direttivi di Riyadh sulla prevenzione della devianza minorile" e "Regole minime per la protezione dei minori privati della libertà", invita a prevedere attenuazioni di responsabilità, ristrette limitazioni della libertà personale, approntamento di strutture specifiche, specializzazione di tutti coloro che operano a contatto coi minori del penale, norme di cautela deontologica per gli operatori di polizia. Per quanto riguarda l’Italia, ci sono anche i principi affermati dalla Costituzione ad ispirare la legislazione penale e processuale minorile. Ovviamente, il quadro su delineato rappresenta per sommi capi la realtà della Giustizia Minorile in Italia, ed è nostra speranza essere riusciti a tradurre in parole la quotidianità della nostra esperienza, che sicuramente è perfettibile, ma rappresenta l’impegno e la motivazione di tutti i nostri operatori.
|