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La
sospensione del processo e la messa alla prova dei minori
La sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88) rappresenta un'innovazione nel processo penale minorile, in quanto tutte le ipotesi di probation, applicate anche in altri Paesi, suppongono la pronuncia di una sentenza di condanna. L'art.28 D.P.R.448/88 può essere applicato in sede sia di udienza preliminare che di dibattimento. Con tale provvedimento il processo viene sospeso e il minore viene affidato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia che, anche in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali, svolgono nei suoi confronti attività di osservazione, sostegno e controllo. L'applicabilità della misura non è compromessa né dall'eventuale esistenza di precedenti giudiziari e penali né da precedenti applicazioni né dalla tipologia di reato; la decisione del giudice si fonda sugli elementi acquisiti attraverso l'indagine di personalità prevista dall'art. 9 del D.P.R. 448/88. Molto importanti sono infatti le caratteristiche di personalità del ragazzo che inducono a ritenere possibile il suo recupero, attraverso la mobilitazione delle sue risorse personali e di idonee risorse ambientali; è proprio sulla base di queste risorse che i servizi sociali elaborano il progetto di messa alla prova, che deve necessariamente essere accettato e condiviso da ragazzo. In una personalità in crescita, quale è quella del minorenne, il singolo atto trasgressivo non può essere considerato indicativo di una scelta di vita deviante. L'istituto dell'art. 28 tende pertanto a non interrompere i processi di crescita del ragazzo, puntando al suo recupero sociale, considerato più probabile nel contesto sociale e familiare; la detenzione, al contrario, ne comporterebbe l'isolamento. L'ordinanza di sospensione può anche contenere prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa dal reato. La possibilità di prescrizioni relative alla riparazione-conciliazione induce il minore a prendere coscienza del significato del reato e promuove l'avvio del processo di responsabilizzazione. In caso di esito positivo della prova, il giudice con sentenza "dichiara estinto il reato" e il minore imputato viene prosciolto dai fatti addebitatigli; l'esito negativo comporta invece la prosecuzione del procedimento (art.29 DPR 448/88). Nel presente lavoro, viene offerta un'analisi statistica del fenomeno, effettuata sulla base dei dati rilevati dai Tribunali per i Minorenni e dagli U.S.S.M. nel corso del 1998. Nella prima parte verranno esaminati i dati relativi ai provvedimenti di concessione di art.28 adottati dall'Autorità Giudiziaria. In particolare, l'analisi riguarderà la sede processuale, l'Autorità decisoria ed altri dati relativi al procedimento, quali l'imputazione, la presenza di coimputati, lo status del soggetto e la durata della messa alla prova. Un'attenzione particolare sarà rivolta al progetto di intervento elaborato dai servizi sociali. Uno stesso soggetto può essere interessato da più provvedimenti di concessione di art.28 (anche in virtù della non "unificabilità" dei processi a carico di minori); pertanto, nella seconda parte l'attenzione sarà focalizzata sulle caratteristiche dei minori "messi alla prova", depurando il dato dalle duplicazioni derivanti da più concessioni a favore dello stesso minore. Nella terza parte, infine, sarà analizzato l'esito della messa alla prova, che in un certo senso può essere considerato un indicatore di efficacia della misura.
Analisi temporale
Il monitoraggio dell'applicazione dell'art.28 D.P.R.448/88 è stato avviato dall'U.C.G.M. alla fine del 1991, con l'obiettivo di seguire nel tempo l'applicazione di questo nuovo istituto del processo penale minorile. La serie storica in esame, periodo 1992-98, evidenzia che il numero dei provvedimenti di sospensione del processo per messa alla prova è andato aumentando, in particolare negli ultimi tre anni, come dimostrano la tabella 1.1 ed il relativo grafico. Nel 1998 sono stati registrati 1.249 provvedimenti, con un incremento del 12,1% rispetto all'anno precedente e del 58,5% rispetto al primo anno in esame.
Tabella 1.1 Provvedimenti di concessione
art. 28 D.P.R. 448/88
Analisi per sede processuale e autorità decisoria
La decisione di sospensione del processo per messa alla prova può essere assunta sia in sede di udienza preliminare da parte del GUP sia in sede di dibattimento. Nel primo caso l'applicazione della misura riguarda soggetti nei cui confronti sono state svolte indagini preliminari; nel secondo caso si tratta invece di soggetti imputati, che pertanto sono stati rinviati a giudizio. Come negli anni precedenti, anche nel 1998 l'Autorità decisoria prevalente è risultata essere il GUP, che nell'anno in esame ha emesso 1.036 provvedimenti di concessione di art.28, pari all'83% del totale. La prevalenza del GUP ha riguardato tutte le sedi processuali. La sede processuale in cui sono stati registrati il maggior numero di provvedimenti di concessione di art.28 D.P.R.448/88 è stata Cagliari (133 provvedimenti), seguita da Milano (106 provvedimenti) e Ancona (104 provvedimenti). Può risultare interessante analizzare il tasso di applicazione della misura. I rapporti (tabella 1.2.2) sono stati calcolati sulla base degli avvii dell'azione giudiziaria, intendendo con questo nome i minorenni denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale. Per questi rapporti sono stati utilizzati i dati ISTAT relativi all'anno 1998; si tratta di una approssimazione, dal momento che non tutti i ragazzi che hanno beneficiato dell'applicazione dell'art.28 nel 1998 sono entrati nel circuito penale nello stesso anno. Dal loro esame, emerge un tasso nazionale di applicazione della misura pari al 5,2%, leggermente superiore rispetto a quello del 1997 che era risultato pari al 4,9%. Disaggregando per sesso, si nota come i tassi di applicazione siano maggiori per i maschi (5,9%) piuttosto che per le femmine (1,3%). Disaggregando per regione (tabella 1.2.3), emerge una forte differenza territoriale, che vede i tassi più alti in Molise (22,5%), in Sardegna (16,9%), in Trentino Alto Adige (15,8%) e nelle Marche (13,7%) - le percentuali della prima e della terza regione derivano da "numeri" piuttosto bassi; quelle della seconda e della quarta sono basate su un numero di concessioni di art.28 che prevale anche in termini di valore assoluto - e i tassi più bassi in Friuli Venezia Giulia (0,2%) e in Calabria (0,7%).
Tabella 1.2.1. Provvedimenti di concessione art.28 D.P.R.448/88
Tabella 1.2.2. Denunce, avvii dell'azione giudiziaria e
provvedimenti di concessione
Tabella 1.2.3. Avvii dell'azione giudiziaria, provvedimenti di
concessione
Analisi dei dati relativi al procedimento
I dati relativi alla tipologia di reato confermano che l'applicazione della sospensione del processo con messa alla prova non dipende dal tipo di reato commesso (si va infatti dalle infrazioni del codice della strada all'omicidio). Come già è stato detto nell'introduzione, la concessione della misura non è legata tanto alla gravità del reato quanto alle caratteristiche di personalità del soggetto ed alla sua attitudine al cambiamento.
Tabella 1.3.1. Imputazioni a carico dei minori interessati dal
provvedimento
L'analisi delle imputazioni è stata effettuata considerando tutti i reati commessi; pertanto il numero totale delle imputazioni risulta essere superiore a quello dei provvedimenti di concessione emessi. Dalla tabella 1.3.1 emerge la prevalenza dei reati contro il patrimonio (50%), in particolare furto aggravato e rapina. Di rilievo sono anche i reati contro l'economia e la fede pubblica (15,4%), costituiti essenzialmente da quelli contro le disposizioni del T.U. 309/90, e i reati contro la persona (14,4%), soprattutto lesioni personali. E' importante far notare che le tipologie di reato sopra specificate e l'incidenza di ciascuna di esse sul totale sono in realtà quelle tipiche della devianza minorile. Passando ai dati sulla coimputazione, dalla tabella 1.3.2 e dal relativo grafico emerge come nel 51% dei casi il reato sia stato commesso con uno o più coimputati: prevalgono i casi con uno, due e tre coimputati (25,5%, 11,2% e 8,1% rispettivamente); meno rilevanti i casi con quattro o più coimputati. Coimputati maggiorenni sono risultati presenti in 231 procedimenti (18,4% del totale); in 151 di questi è stato registrato un solo coimputato maggiorenne.
Tabella 1.3.2. Numero totale di coimputati e numero di
coimputati maggiorenni
La sospensione del processo per applicazione dell'art.28 può avvenire anche esistendo una misura cautelare in atto. La scheda di monitoraggio prevede pertanto la rilevazione dello status del soggetto al momento della concessione della misura. Tabella 1.3.3. Status dei soggetti interessati dai
provvedimenti
Dall'analisi della tabella 1.3.3, non prendendo in considerazione i 555 casi di mancata risposta da parte dei Servizi periferici (44,4%), si nota come nel 79,5% dei restanti casi i soggetti non erano sottoposti a misure cautelari personali. Piuttosto basse le percentuali dei ragazzi soggetti a prescrizioni o obbligati a permanere in casa o in comunità o in custodia cautelare (percentuali che si aggirano tra il 4% ed il 7%). Con riferimento alla durata della prova, nel 92% dei casi la durata della prova è risultata compresa nell'anno (tabella 1.3.4); in particolare la moda della distribuzione è in corrispondenza dei sei mesi, mentre la durata media è pari a otto mesi. Sono pochi i casi in cui la durata della prova supera l'anno (5,6% del totale); il comma 1 dell'art.28 prevede infatti che la durata della prova possa superare l'anno, fino ad un massimo di tre anni, solo "per reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni". Esiste pertanto un limite massimo per la durata della prova, ma non un limite minimo e, quindi, anche per i reati "più gravi" è possibile stabilire un periodo di sospensione del processo che rientri nell'anno. Nella tabella 1.3.5 è stata calcolata la durata media della prova in corrispondenza dei diversi tipi di reato. Per effettuare questo calcolo è stata considerata una sola imputazione (la più grave) per ciascun provvedimento di concessione di art. 28 D.P.R. 448/88. Dal suo esame emerge come per tutti i reati considerati la durata media della prova non superi l'anno. E' possibile tuttavia constatare che la durata risulta essere più lunga per reati quali l'omicidio, la violenza sessuale, la rapina semplice o aggravata e l'estorsione semplice o aggravata. Durate più brevi corrispondono a reati quali le infrazioni al codice della strada, il danneggiamento e la resistenza e l'oltraggio a P.U.
Tabella 1.3.4 Provvedimenti di concessione
art. 28 D.P.R.
448/88 nel 1998
Tabella 1.3.5 Provvedimenti di concessione
art. 28 D.P.R. 448/88
nel 1998
L'art.27 del D.L.272/89, contenente le norme di attuazione del D.P.R. 448/88, prevede che la decisione del giudice venga presa sulla base su un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali. Il progetto deve essere accettato dal ragazzo e deve essere adatto alla sua personalità ed alle risorse familiari ed ambientali che possono essere mobilitate. Nel 1998 i provvedimenti adottati dal giudice sulla base della predisposizione di un progetto di intervento nei confronti del minore sono stati 1.065, pari all'85,3% delle misure disposte; il progetto punta al recupero sociale del ragazzo attraverso l'attivazione del processo di presa di coscienza del reato commesso e la conseguente responsabilizzazione. Soltanto in 31 casi (pari al 2,5% del totale) la misura è stata concessa senza che fosse già stato elaborato un progetto. Si tratta generalmente di situazioni in cui il giudice decide la concessione della messa alla prova e contemporaneamente incarica i servizi sociali di elaborare un progetto. Questi casi sono stati decisi in diverse sedi processuali ed hanno riguardato trenta ragazzi italiani ed un ragazzo proveniente dal Marocco. Proseguendo nell'analisi, i dati confermano che la maggior parte dei progetti vengono elaborati e gestiti da più enti: nel 1998 i servizi sociali dell'amministrazione minorile hanno gestito 726 progetti, ma soltanto 115 di questi (pari al 15,8%) in maniera esclusiva. Per i restanti 611 progetti gli U.S.S.M. si sono avvalsi della collaborazione di altri enti (A.S.L., Comune, privato sociale). Il dettaglio delle collaborazioni intraprese dagli U.S.S.M. è illustrato nella tabella 1.4.3.
Tabella 1.4.1 Progetti elaborati nell'anno 1998.
Tabella 1.4.2 Enti che hanno gestito i progetti nell'anno 1998.
Tabella 1.4.3 Progetti gestiti dall'U.S.S.M.,
Con riferimento agli enti che hanno collaborato ai progetti, si nota una forte partecipazione da parte del privato sociale; si tratta spesso di comunità in cui il ragazzo viene inserito e dove lo stesso segue il progetto educatuvo e/o terapeutico. Consistente è anche l'apporto fornito dal Comune e dalla A.S.L. In particolare, il privato sociale ha collaborato a 508 progetti, gestendone autonomamente 77. Il Comune è l'ente che ha gestito più progetti in maniera autonoma: 122 su un totale di 451 progetti. Infine la A.S.L. ha collaborato a 281 progetti, realizzandone in maniera esclusiva 34. La collaborazione tra U.S.S.M. e Servizi locali è di fondamentale importanza, in quanto costituisce il mezzo attraverso cui vengono reperite ed attivate le risorse del sociale. Questa collaborazione permette di unire la specializzazione nel settore della devianza minorile con la conoscenza delle risorse del territorio. L'attività dei servizi sociali non si esaurisce con l'elaborazione del progetto, ma prosegue nel sostegno al ragazzo, nella verifica dell'andamento della prova e nell'informazione al giudice.
Le prescrizioni
Come previsto dalla normativa, "il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione della persona offesa dal reato" (art.28 comma 2). Soltanto in 403 dei 1.249 casi registrati nel 1998 il giudice ha impartito al ragazzo una o più prescrizioni. Quelle più frequentemente impartite riguardano attività di volontariato, di studio, di lavoro; frequentemente si chiede al ragazzo di avere contatti con il servizio sociale e anche di avvalersi del sostegno psicologico. In alcuni casi è prescritta la permanenza in comunità. Appare infine importante evidenziare che in 29 casi il giudice ha impartito prescrizioni di tipo espressamente riparatorio-conciliativo: in particolare è stata prescritta la riconciliazione con la parte lesa in 23 casi e il risarcimento simbolico del danno in 6 casi.
Tabella 1.5.1 Prescrizioni impartite ai soggetti
I soggetti cui la misura è stata applicata
Analisi socio-demografica
Come è stato già accennato nell'introduzione, uno stesso soggetto può essere interessato da più provvedimenti di concessione di art.28 D.P.R.448/88. Pertanto, per effettuare l'analisi socio-demografica il database è stato depurato dei casi di concessione di art.28 disposti nei confronti dello stesso soggetto nel corso del 1998. I dati della tabella 2.1.1 mettono in evidenza come il rapporto tra il numero di provvedimenti emessi ed i soggetti cui la misura è stata applicata sia molto vicino all'unità (1,06 esattamente) e, pertanto, i risultati dell'analisi socio-demografica non cambierebbero di molto utilizzando l'uno o l'altro universo; si ritiene tuttavia più corretto in linea di principio che questo tipo di analisi venga effettuata sulle "teste" piuttosto che sui "provvedimenti".
Tabella 2.1.1 Provvedimenti di concessione di
art. 28 D.P.R. 448/88
nell'anno 1998
Con riferimento al sesso, si nota come il 96% dei soggetti in esame sia di sesso maschile. Nel 1998 la misura è stata applicata soltanto a 50 femmine. La prevalenza del sesso maschile è in realtà tipica della devianza minorile, come già era stato fatto notare nel paragrafo 1.2 a proposito dei tassi di applicazione dell'art. 28 calcolati sul numero degli avvii dell'azione giudiziaria. Per quanto invece riguarda l'età, prevalente risulta essere la classe di età tra i 16 e i 17 anni, seguita da quella dei 18 anni e oltre. Verosimilmente ciò accade sia perché il numero delle denunce di minori di 16 e 17 anni è superiore rispetto a quello di minori di età più piccola sia perché i ragazzi più prossimi alla maggiore età dovrebbero avere una maggiore consapevolezza circa l'adesione al progetto
Tabella 2.1.2 Soggetti cui è stato concesso l'art.28 D.P.R.448/88
Con riferimento al Paese di provenienza, dalla tabella 2.1.3 e dal grafico seguente si nota come il 96% dei ragazzi sia di nazionalità italiana. E' evidente che questo dato deriva dalle notevoli difficoltà, se non proprio a volte dall'impossibilità, di formulare un progetto per un ragazzo straniero, non avendo risorse familiari e ambientali cui fare riferimento.
Tabella 2.1.3 Soggetti cui è stato concesso
l'art. 28 D.P.R. 448/88
Passando a considerare la scolarità dei ragazzi in esame, dalle tabelle 2.1.4 e 2.1.5 si rileva che il 25,3% di essi ha conseguito la licenza elementare, abbandonando poi gli studi (8,6%) o frequentando le scuole medie inferiori senza giungere alla fine dei corsi (16,7%). Il 43% dei ragazzi ha conseguito la licenza media inferiore e non sta proseguendo negli studi; un altro 23,6% ha invece terminato la scuola dell'obbligo e sta studiando per conseguire il diploma di scuola media superiore. Soltanto ventotto dei 461 ragazzi di 18 anni e oltre (pari al 6%) hanno conseguito il diploma di scuola media superiore e otto di questi studiano all'università. Dodici dei ragazzi in esame sono risultati analfabeti, quindici hanno soltanto frequentato le scuole elementari senza conseguire il titolo.
Tabella 2.1.4 Soggetti cui è stato concesso
l'art. 28 D.P.R. 448/88
Tabella 2.1.5 Soggetti cui è stato concesso
l'art. 28 D.P.R. 448/88
Con riferimento all'attività lavorativa, dalle tabelle 2.16 emerge come il 56,8% dei ragazzi sottoposti alla messa alla prova svolgano in un certo qual modo un'attività lavorativa. In realtà, il 40,2% di essi risulta essere apprendista ed il 20,5% operaio. Disaggregando per classi di età, si nota come più della metà dei ragazzi tra i quattordici ed i quindici anni non svolge un'attività lavorativa, per la restante parte prevalgono gli apprendisti. Nelle altre due classi di età prevalgono i ragazzi che lavorano; essi costituiscono il 54,6% della classe di età 16-17 anni ed il 60,5% dei diciottenni e oltre.
Tabella 2.1.6 Soggetti cui è stato concesso
l'art. 28 D.P.R. 448/88
Tabella 2.1.7 Soggetti cui è stato concesso
l'art. 28 D.P.R. 448/88
La famiglia
L'analisi delle tabelle di seguito riportate mette in evidenza come la maggior parte dei ragazzi in esame provenga da famiglia con un basso livello di scolarizzazione. Dalle distribuzioni per scolarità del padre e della madre (tabella 2.2.1) si nota infatti come nella maggior parte dei casi i genitori abbiano conseguito la licenza elementare (23% circa) o la licenza media (30% circa). Soltanto l'8,5% dei genitori ha conseguito un diploma di scuola media superiore. Il 6% circa dei genitori non ha alcun titolo di studio (ha soltanto frequentato le scuole elementari), mentre il 4% è risultato essere analfabeta. Dal punto di vista statistico è interessante osservare come la distribuzione doppia rappresentata nella tabella 2.2.1 registri i valori più alti in corrispondenza della diagonale: marito e moglie presentano livelli di scolarità simili.
Tabella 2.2.1 Soggetti cui è stato concesso l'art.28 D.P.R.448/88
L'analisi delle attività lavorative dei genitori evidenzia come all'incirca nel 50% dei casi si tratta di famiglie monoreddito, in cui lavora soltanto il padre, il quale spesso è operaio (21%) o impiegato (10%) o lavoratore autonomo (8%); nel 7% dei casi il padre è risultato essere pensionato. La madre (casalinga nel 44% dei casi o comunque senza reddito quasi nel 60% dei casi) lavora spesso o come coadiuvante in attività familiari (9%) o come impiegata (9%) o come operaia (8%).
Tabella 2.2.2 Soggetti cui è stato concesso
l'art. 28 D.P.R. 448/88
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