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I Centri per l’Impiego
La riforma del Collocamento (L. 469/97) ha istituito, presso le Province e capillarmente nei Quartieri delle varie Città, i Centri per l’Impiego in sostituzione dei vecchi uffici del Lavoro. Per iscriversi l’età minima è di 15 anni e bisogna aver assolto l’obbligo scolastico: licenza media inferiore e almeno 1 anno delle superiori (o ripetente alle medie). Al momento dell’iscrizione si dichiarano le qualifiche professionali (muratore, cuoco, idraulico), conseguite attraverso corsi professionali riconosciuti o lavori regolarmente svolti, ai fini della compilazione di un curriculum personale da inserire nella banca dati per l’incrocio tra domanda ed offerta di lavoro. Successivamente si viene chiamati a svolgere un colloquio di orientamento al lavoro, durante il quale vengono rilevate le effettive abilità ed attitudini personali (bilancio delle competenze), ai fini di formulare un programma mirato di formazione in base alle richieste del mercato o per meglio indirizzare la ricerca. Il colloquio come il percorso concordato impegnano il disoccupato nella ricerca del lavoro (disponibilità al lavoro decr. 181/03) e, nel caso di chiamata di selezione o di offerta di lavoro, si viene cancellati in caso di rifiuto reiterato (3 chiamate) e non giustificato. Di conseguenza è cessata la precedente prassi di rinnovo annuale dell’iscrizione, sebbene sarà utile per i detenuti segnalare la propria condizione di non accessibilità ai servizi per non essere cancellati dalle liste. Da ricordare comunque che i detenuti erano esonerati dalla convalida annuale del tesserino (art. 19 L. 56/87), purché si recassero entro 15 giorni dalla scarcerazione all’ufficio del lavoro, presentando un certificato rilasciato dalla Direzione del carcere che attestava la durata della pena. È importante, infatti, che anche chi è recluso provveda ad iscriversi ai Centri per l’Impiego per essere riconosciuti dopo 1 anno come Disoccupato di Lunga Durata e così facilitare l’eventuale azienda che intendono assumere con i relativi sgravi fiscali previsti per questa categoria. L’iscrizione ai Centri è infatti possibile anche per i detenuti che lavorano (L. 56/87 art. 19) così come per chiunque svolga all’esterno attività a tempo determinato (max 4 mesi) o part-time (max. 20 ore a settimana). La riforma del collocamento ha inoltre abolito il Libretto di Lavoro mentre rimane necessario indicare una residenza effettiva. Nel caso di avvenuta cancellazione della precedente residenza, il detenuto con sentenza definitiva può richiederla all’interno dell’istituto (art. 8 D.P.R. 223/98), anche al fine di evitare che ad avvenuta scarcerazione si trovi in difficoltà a richiedere documenti di qualsiasi tipo (anche la carta di identità) o accedere ai servizi sociali e Ser.T. L’iscrizione può essere trasferita, a richiesta dell’interessato, in un’altra sede sul territorio nazionale, mai in due contemporaneamente. Le persone con forme parziali (minimo 46%) o totali di inabilità al lavoro (ma con residue capacità di lavoro) possono chiedere l’inserimento nelle liste obbligatorie come Categorie Protette, alle quali sono riservate quote di assunzioni (L. 68/99). Per i cittadini extracomunitari che possono usufruire di misure alternative alla pena, l’avviamento al lavoro avviene tramite uno specifico atto di avviamento al lavoro (Circolare n° 27/93 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale), rilasciato al datore di lavoro dall’Ispettorato del Lavoro su segnalazione del Tribunale di Sorveglianza ed autorizzazione della Questura al permesso di soggiorno per motivi giudiziari (dura fino alla conclusione della pena, così come l’Atto di avviamento). In tutti i casi i datori di lavoro sono tenuti agli adempimenti previdenziali ed assicurativi previsti art. 11 del D.P.R. 18.5.89 n° 248) ed ai trattamenti minimi salariali previsti dai relativi Contatti di categoria.
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