Pene accessorie e remissione debito

 

Le pene accessorie e le spese di giustizia

 

 

Per estinguere definitivamente la condanna il detenuto deve assolvere agli "oneri penali", tra i quali:

mantenimento carcerario

spese processuali

multe

 

Remissione del debito

 

L’art. 56 della legge di riforma penitenziaria del 1975 prevede la "remissione del debito" per quanto riguarda le spese processuali e carcerarie: "... nei confronti dei condannati e degli internati che si trovano in disagiate condizioni economiche e hanno tenuto regolare condotta".

In caso di solvibilità, invece, si dispone la detrazione di un quinto dello stipendio o il pignoramento dei beni. È interesse del detenuto risolvere il debito, in quanto a ciò è connessa la possibilità di ottenere talune misure alternative alla pena, come la libertà condizionale. (vedi il modulo dell'istanza)

 

Lavoro sostitutivo

 

Per quanto riguarda le sole multe ricevute in sede processuale, il debito può essere sostituito dalla libertà controllata. Ciò consiste nella firma quotidiana presso il commissariato, alla quale corrisponde l’estinzione progressiva del risarcimento. La durata massima di questa misura è fissata a dodici mesi, dopo i quali il debito si dichiara estinto.

La libertà controllata può essere sostituita (con richiesta alla Magistratura di Sorveglianza) dal "Lavoro Sostitutivo" (L. 689/81), che consiste in 60 giorni di lavoro di pubblica utilità, da svolgersi in forma gratuita presso Enti Pubblici o Associazioni (queste hanno il solo obbligo assicurativo). I giorni possono essere decisi dall’interessato, ovvero compatibilmente ad altri impegni, nel corso di un anno ed almeno a cadenza settimanale. (vedi il modulo dell'istanza)

 

Interdizione dai Pubblici Uffici

 

Nel periodo di Interdizione dai Pubblici Uffici è possibile comunque fare richiesta di assunzione presso Aziende Pubbliche per mansioni di tipo manuale, sia nei Lavori di Pubblica Utilità, sia per assunzioni trimestrali. Resta a discrezione della singola azienda valutare la conciliabilità tra reato e attività specifica.

 

 

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