Protocollo
d’intesa tra Regione Toscana e Ass. Container
in materia di servizi per l’impiego a favore dei detenuti
Premesso
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che
la Legge Regionale 6 agosto 1998, n° 52, disciplina funzioni e i compiti
della Regione Toscana e degli Enti Locali in materia di collocamento,
politiche attive del lavoro e promozione del lavoro e definisce i principi e
criteri per l’organizzazione del sistema regionale dei servizi per
l’impiego;
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che
la Regione, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge Regionale citata, al
fine di favorire l’incontro domanda offerta di lavoro, promuove e
favorisce l’integrazione delle funzioni relative ai servizi per
l’impiego con le politiche attive del lavoro, dell’istruzione, anche
universitaria, della formazione professionale, con le politiche delle
attività produttive, della ricerca, dell’orientamento scolastico e
professionale, e con le politiche sociali;
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che
la Regione, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge Regionale citata, per
realizzare l’integrazione di cui sopra, promuove e favorisce il raccordo,
tramite anche convenzioni, con soggetti pubblici o privati aventi per scopo
la prestazione di qualificati servizi per il lavoro;
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che,
ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L.R. 52/98, citata, le Province, per la
erogazione di servizi finalizzati a migliorare la qualità degli interventi
connessi a specifiche esigenze locali o a favorire l’inserimento
lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio rispetto al mercato del
lavoro, possono stipulare specifiche convenzioni con qualificate strutture
pubbliche o private;
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che,
ai sensi dell’art. 11 comma 5 della L.R. 52/98, le Province, per la
erogazione dei servizi connessi alle funzioni e compiti di gestione delle
politiche attive del lavoro, possono stipulare convenzioni con le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali operanti sul territorio, gli enti
bilaterali previsti dagli accordi interconfederali e dai contratti
collettivi di lavoro, le .Camere di Commercio ed altri soggetti pubblici e
privati in grado di offrire idonei supporti tecnici richiesti dalla
particolare natura dei servizi;
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che
l’Associazione Container ha tra i suoi compiti quello di promuovere
servizi in tutti i campi in cui manifestano esperienze culturali e formative
e in tutti quelli in può dispiegare ogni forma di discriminazione e
emarginazione;
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che
a tale scopo l’Associazione Container dal 1995 ha costituito il "Punto
Informazione Lavoro Detenuti" con il compito di informare le
persone recluse circa le offerte ed i percorsi del mercato del lavoro al
lavorativo dei detenuti;
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che
il Punto Informazione Lavoro Detenuti è presente nel territorio e dispone
di una rete di rapporti di collaborazione con associazioni di categoria,
Camere di Commercio, Enti Bilaterali, Istituti di Formazione, etc. ed è in
grado di contribuire alla erogazione di servizi di informazione,
orientamento ed inserimento lavorativo in favore dei detenuti, avendo già
svolto tale servizio in convenzione per i Comuni di Firenze, Prato ed
Empoli;
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che
si rende perciò necessaria tra la Regione Toscana l’Associazione
Container, per l’attività svolta dal Punto Informazione Lavoro Detenuti,
una stretta collaborazione finalizzata alla erogazione di servizi, in
particolare di quelli inerenti alla raccolta e manutenzione dei dati e delle
professionalità relativi ai detenuti, alle aziende disponibili al
reinserimento lavorativo degli stessi e alla loro successiva diffusione
secondo le norme e le regole poste alla base della funzione del
collocamento;
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si
conviene
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La
Regione Toscana riconosce nell’Associazione Container attraverso il Punto
Informazione Lavoro Detenuti e nelle sue arti colazioni territoriali, una
struttura organizzativa titolata ad offrire un servizio complementare ed
integrativo alla rete regionale dei servizi per l’impiego a favore dei
detenuti;
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L’Associazione
Container si impegna in tal senso a mettere a disposizione la propria
esperienza e il proprio personale al fine di garantire una offerta
qualificata di servizi nonché, di rispettare le norme e gli indirizzi
emanati per la gestione dei servizi per l’impiego dalla Regione e dalle
Province nel quadro della Legge Regionale 52/98;
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La
Regione Toscana e l’Associazione Container si impegnano altresì allo
scambio continuo e reciproco delle informazioni sui dati del mercato del
lavoro e alla integrazione delle proprie banche dati in relazione al
funzionamento dei servizi stessi;
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L’operatività
nei territori e il rapporto con i singoli centri per l’impiego viene
demandata alla stipula di specifiche convenzioni con le Province nel
rispetto della loro autonomia organizzativa in quanto enti titolati ai sensi
della legge regionale 52/98;
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L’eventuale
onerosità di alcuni interventi o attività sorte in virtù del presente
protocollo, sia per la formazione del personale addetto sia per il
potenziamento della rete o la adattabilità della stessa a particolari
esigenze operative, verrà regolata con appositi e specifici atti da parte
delle Amministrazioni direttamente interessate e per i quali il presente
protocollo rappresenta un opportuno riferimento.
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