Ministero
del lavoro e della previdenza sociale
Direzione
Generale della Cooperazione Divisione
Circolare
n° 116 del 9 ottobre 1992
Oggetto:
Legge 8 novembre 1991, n° 381, recante "Disciplina delle cooperative
sociali". Chiarimenti.
Per
una corretta applicazione della legge 8 novembre 1991 n° 381 (disciplina delle
cooperative sociali), pubblicata sulla G.U. n° 283 del 3 dicembre 1991, in
merito alla quale sono stati avanzati vari quesiti interpretativi, si ritiene
opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
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L’art.
1 della legge in oggetto opera una netta distinzione tra le cooperative -
entrambe appartenenti alla tipologia "sociale" - che svolgono
attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (comma 1, lett.
a) e quelle volte - attraverso attività in settori di tipo diverso dei
quali viene data un’elencazione, da intendersi come esemplificativa e non
tassativa, all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (comma 1,
lett. b). Da tale distinzione, come
anche dal tenore delle altre norme della legge, in particolare quelle
contenute negli artt. 4 e 5 che riconoscono un regime speciale alle
cooperative sociali di cui al comma 1, lettera b), si evince che ciascuna
cooperativa sociale può operare nell’uno o nell’altro campo ma non in
entrambi, per cui l’atto costitutivo e lo statuto debbono espressamente
indicare in quale di essi la società intenda operare. Questo
trova applicazione sia per le cooperative di nuova costituzione che per
quelle già costituite all’entrata in vigore della legge: quest’ultime
sono tenute, pertanto a rivedere lo statuto al fine di renderlo operativo
specificando l’oggetto dell’attività sociale che deve rientrare
alternativamente o nella tipologia sub a) o in quella sub b); così le
cooperative con oggetto sociale plurimo dovranno operare una scelta di
inquadramento.
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Si
rammenta che la denominazione sociale voluta dalla legge (art. 1, comma 3)
deve contenere l’indicazione di "cooperativa sociale", non
avendo valore nessuna altra dicitura, anche se di contenuto analogo.
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Le
agevolazioni contributive di cui all’art. 4 comma 3 della legge sono
riservate esclusivamente alle cooperative di cui al comma 1, lettera b, dell’art.
1 (cooperative finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate). Di tali agevolazioni non beneficiano, pertanto, le
cooperative di cui alla lettera a) dello stesso articolo (cooperative di
gestione di servizi socio-sanitari ed educativi). Nell’esenzione dal
pagamento di contributi per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale (art. 4, comma 3, cooperative di inserimento lavorativo di
persone svantaggiate) va ricompresa anche la quota a carico del lavoratore.
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Circa
i servizi socio-sanitari ed educativi che possono essere gestiti dalle
cooperative sociali di cui all’art. 1, lettera a), si osserva che gli
stessi debbono essere finalizzati alla promozione umana e all’integrazione
sociale dei cittadini, come interesse generale della comunità. In
concreto si ritiene che questa funzione sia svolta da quei servizi sociali
ed assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari
di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria, tutti di rilevanza
costituzionale (art. 32 comma 1, art. 34, art. 35 comma 2, art. 38 della
Costituzione). Ne consegue che questi possono essere i settori di attività
delle cooperative sociali. Riguardo
invece i destinatari dei servizi dovrà trattarsi di persone bisognose di
intervento sociale. Tale intervento trova la sua origine in motivazioni
connesse all’età, sia alla condizione personale o familiare, alla
condizione sociale.
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Le
persone svantaggiate interessate all’inserimento lavorativo devono
appartenere alle categorie indicate all’articolo 4: gli invalidi fisici,
psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti
in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in
età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi
alle misure alternative alla detenzione. La condizione di appartenenza alle
suddette categorie deve risultare da documentazione proveniente dalle
competenti autorità. In caso di
persone caratterizzate da menomazioni temporanee, in condizione di
trattamento riabilitativo, la documentazione dovrà constatare il perdurare
della condizione di soggetto svantaggiato, condizione che dovrebbe venir
meno con la fine del trattamento.
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In
questa prima fase di applicazione della legge viene presa in considerazione
come soglia minima di invalidità quella del 45%, stabilita per il
collocamento obbligatorio (L. 2.4.1968 n° 482; D.L. 23.11.1988 n° 509).
Considerato, però, che la legge intende
favorire l’avviamento al lavoro di coloro che si trovano in situazioni di
più grave svantaggio, rispetto alla generalità degli invalidi per i quali
la disciplina del collocamento obbligatorio già appresta una sufficiente
tutela, appare opportuno dare priorità ai casi più evidenti di svantaggio,
cioè ai soggetti che pur avendo una residua capacità lavorativa presentano
percentuali di invalidità superiori (oltre il 45%).
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Le
persone svantaggiate, ai sensi dell’art. 4, secondo comma, devono
costituire almeno il trenta per cento di coloro che lavorano nella
cooperativa e, compatibilmente con il loro stato, devono essere soci della
stessa; questa percentuale, cioè, deve calcolarsi in relazione al numero
complessivo dei lavoratori, siano essi soci o dipendenti della cooperativa,
esclusi i soci volontari. Si tratta di
una percentuale minima che costituisce la condizione perché la cooperativa
possa essere definita "sociale": essa deve essere presente al
momento dell’iscrizione nel registro prefettizio e deve mantenersi, anche
in caso di variazione del numero complessivo dei soci.
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Accanto
ai soci previsti per la generalità delle cooperative, la legge 381 consente
che gli statuti delle cooperative prevedano la presenza dei soci volontari.
Si tratta di soci che insieme agli altri partecipano al raggiungimento dello
scopo sociale attraverso il loro apporto lavorativo. Pertanto, anche per i
soci volontari, condizione per essere socio della cooperativa è la
prestazione lavorativa, che in questo caso è resa gratuitamente. Ad essi
infatti può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate ai sensi dell’art. 2, comma 4.
I soci volontari non possono superare il 50%
del numero complessivo dei soci (art. 2, comma 2), ed in quanto soci a tutti
gli effetti, concorrono alla formazione del numero minimo per costituire la
base sociale della cooperativa, secondo la normativa in atto per le diverse
tipologie di società cooperative. Si
confida che gli uffici egli enti in indirizzo si adopereranno, unitamente a
questo ministero, per la migliore attuazione della legge in oggetto, che,
oltre a rappresentare una novità nella normativa di settore, merita un’attenzione
tutta particolare per l’alto valore sociale che riveste.
Il
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
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