Ministero Lavoro su coop sociali

 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Direzione Generale della Cooperazione Divisione

Circolare n° 116 del 9 ottobre 1992

 

 

Oggetto: Legge 8 novembre 1991, n° 381, recante "Disciplina delle cooperative sociali". Chiarimenti.

 

 

Per una corretta applicazione della legge 8 novembre 1991 n° 381 (disciplina delle cooperative sociali), pubblicata sulla G.U. n° 283 del 3 dicembre 1991, in merito alla quale sono stati avanzati vari quesiti interpretativi, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

  1. L’art. 1 della legge in oggetto opera una netta distinzione tra le cooperative - entrambe appartenenti alla tipologia "sociale" - che svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (comma 1, lett. a) e quelle volte - attraverso attività in settori di tipo diverso dei quali viene data un’elencazione, da intendersi come esemplificativa e non tassativa, all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (comma 1, lett. b). Da tale distinzione, come anche dal tenore delle altre norme della legge, in particolare quelle contenute negli artt. 4 e 5 che riconoscono un regime speciale alle cooperative sociali di cui al comma 1, lettera b), si evince che ciascuna cooperativa sociale può operare nell’uno o nell’altro campo ma non in entrambi, per cui l’atto costitutivo e lo statuto debbono espressamente indicare in quale di essi la società intenda operare. Questo trova applicazione sia per le cooperative di nuova costituzione che per quelle già costituite all’entrata in vigore della legge: quest’ultime sono tenute, pertanto a rivedere lo statuto al fine di renderlo operativo specificando l’oggetto dell’attività sociale che deve rientrare alternativamente o nella tipologia sub a) o in quella sub b); così le cooperative con oggetto sociale plurimo dovranno operare una scelta di inquadramento.

  2. Si rammenta che la denominazione sociale voluta dalla legge (art. 1, comma 3) deve contenere l’indicazione di "cooperativa sociale", non avendo valore nessuna altra dicitura, anche se di contenuto analogo.

  3. Le agevolazioni contributive di cui all’art. 4 comma 3 della legge sono riservate esclusivamente alle cooperative di cui al comma 1, lettera b, dell’art. 1 (cooperative finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate). Di tali agevolazioni non beneficiano, pertanto, le cooperative di cui alla lettera a) dello stesso articolo (cooperative di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi). Nell’esenzione dal pagamento di contributi per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale (art. 4, comma 3, cooperative di inserimento lavorativo di persone svantaggiate) va ricompresa anche la quota a carico del lavoratore.

  4. Circa i servizi socio-sanitari ed educativi che possono essere gestiti dalle cooperative sociali di cui all’art. 1, lettera a), si osserva che gli stessi debbono essere finalizzati alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, come interesse generale della comunità. In concreto si ritiene che questa funzione sia svolta da quei servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria, tutti di rilevanza costituzionale (art. 32 comma 1, art. 34, art. 35 comma 2, art. 38 della Costituzione). Ne consegue che questi possono essere i settori di attività delle cooperative sociali. Riguardo invece i destinatari dei servizi dovrà trattarsi di persone bisognose di intervento sociale. Tale intervento trova la sua origine in motivazioni connesse all’età, sia alla condizione personale o familiare, alla condizione sociale.

  5. Le persone svantaggiate interessate all’inserimento lavorativo devono appartenere alle categorie indicate all’articolo 4: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. La condizione di appartenenza alle suddette categorie deve risultare da documentazione proveniente dalle competenti autorità. In caso di persone caratterizzate da menomazioni temporanee, in condizione di trattamento riabilitativo, la documentazione dovrà constatare il perdurare della condizione di soggetto svantaggiato, condizione che dovrebbe venir meno con la fine del trattamento.

  6. In questa prima fase di applicazione della legge viene presa in considerazione come soglia minima di invalidità quella del 45%, stabilita per il collocamento obbligatorio (L. 2.4.1968 n° 482; D.L. 23.11.1988 n° 509). Considerato, però, che la legge intende favorire l’avviamento al lavoro di coloro che si trovano in situazioni di più grave svantaggio, rispetto alla generalità degli invalidi per i quali la disciplina del collocamento obbligatorio già appresta una sufficiente tutela, appare opportuno dare priorità ai casi più evidenti di svantaggio, cioè ai soggetti che pur avendo una residua capacità lavorativa presentano percentuali di invalidità superiori (oltre il 45%).

  7. Le persone svantaggiate, ai sensi dell’art. 4, secondo comma, devono costituire almeno il trenta per cento di coloro che lavorano nella cooperativa e, compatibilmente con il loro stato, devono essere soci della stessa; questa percentuale, cioè, deve calcolarsi in relazione al numero complessivo dei lavoratori, siano essi soci o dipendenti della cooperativa, esclusi i soci volontari. Si tratta di una percentuale minima che costituisce la condizione perché la cooperativa possa essere definita "sociale": essa deve essere presente al momento dell’iscrizione nel registro prefettizio e deve mantenersi, anche in caso di variazione del numero complessivo dei soci.

  8. Accanto ai soci previsti per la generalità delle cooperative, la legge 381 consente che gli statuti delle cooperative prevedano la presenza dei soci volontari. Si tratta di soci che insieme agli altri partecipano al raggiungimento dello scopo sociale attraverso il loro apporto lavorativo. Pertanto, anche per i soci volontari, condizione per essere socio della cooperativa è la prestazione lavorativa, che in questo caso è resa gratuitamente. Ad essi infatti può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi dell’art. 2, comma 4. I soci volontari non possono superare il 50% del numero complessivo dei soci (art. 2, comma 2), ed in quanto soci a tutti gli effetti, concorrono alla formazione del numero minimo per costituire la base sociale della cooperativa, secondo la normativa in atto per le diverse tipologie di società cooperative. Si confida che gli uffici egli enti in indirizzo si adopereranno, unitamente a questo ministero, per la migliore attuazione della legge in oggetto, che, oltre a rappresentare una novità nella normativa di settore, merita un’attenzione tutta particolare per l’alto valore sociale che riveste.

 

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

 

Precedente Home Su Successiva