I diritti dei detenuti lavoratori

 

Il diritto al lavoro o meglio i diritti dei detenuti lavoratori

 

Sommario

 

  1. Il lavoro nella normativa penitenziaria

  2. Il diritto al riposo e alle ferie del detenuto lavoratore

  3. Gli "altri" diritti del detenuto lavoratore

  4. L’assimilazione all’ordinario lavoro subordinato

1. Il lavoro nella normativa penitenziaria

 

Il lavoro nel regime penitenziario "nasce in funzione strettamente punitiva" e conserva questa caratteristica anche nel Regolamento del 1931, configurandosi come "mera modalità dell’espiazione". È con l’ordinamento penitenziario del 1975 che il lavoro assume la connotazione di elemento del trattamento penitenziario (art. 15), dovendo peraltro essere assicurato al condannato e all’internato, salvo casi di impossibilità.

 

Diritti dei detenuti e Costituzione

 

Il lavoro carcerario è disciplinato dagli art. da 20 a 25 ord. penit. e dagli artt. da 47 a 57 del nuovo Regolamento di esecuzione (d.p.r. 30 giugno 2000, n° 230). Esso non deve avere "carattere afflittivo", deve essere "remunerato" ed è "obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro" (art. 20 ord. penit.). Il lavoro dei detenuti, dunque, viene visto non come fattore di ulteriore sofferenza ai fini dell’espiazione della pena, ma come strumento finalizzato alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato, tant’è vero che, come disposto dal 5° comma dell’art. 20 ord. penit., "l’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale". La normativa penitenziaria riflette sul punto le previsioni contenute nelle "Regole minime per il trattamento dei detenuti" dell’ONU e nella Raccomandazione R (87) 3 sulle "Regole penitenziarie europee", che considerano il lavoro come elemento positivo di trattamento e di formazione. Peraltro, la previsione della obbligatorietà del lavoro non si porrebbe in contrasto con la normativa sopranazionale, in quanto sia la Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (art. 4,2° e 3° comma) sia il Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 8, 3° comma), pur stabilendo il divieto del lavoro forzato o obbligatorio, escludono che possa considerarsi tale il lavoro richiesto ad una persona detenuta a seguito di condanna o in stato di custodia cautelare).

La perdita di ogni connotazione affittiva e la manifestata esigenza di una organizzazione del lavoro penitenziario che rifletta, nelle modalità e nelle forme di esecuzione, il lavoro libero si pongono in aderenza con i princIpi della Costituzione repubblicana che) nel considerare il lavoro come fondamento della Repubblica democratica e nel riconoscerlo a tutti i cittadini come diritto la cui effettività deve essere perseguita promovendo le condizioni che la rendano possibile) non opera alcuna distinzione tra lavoratori liberi e detenuti. In mancanza di una previsione costituzionale che operasse la suddetta distinzione, il rapporto tra lavoro carcerario e lavoro libero è venuto più volte in rilievo nella giurisprudenza costituzionale con riferimento alla questione della determinazione del "compenso" spettante al detenuto per l’attività lavorativa prestata e delle relative " decurtazioni " previste dall’ordinamento penitenziario, lamentandosi la lesione degli art. 3 e 36 Cost. La Corte costituzionale ha inizialmente dichiarato inammissibili le relative questioni, per lo più con riferimento al fatto che esse venivano sollevate nel corso di procedimenti non giurisdizionali che venivano decisi con "ordini di servizio". Successivamente, la Corte costituzionale ha ritenuto infondata, in riferimento agli art. 3 e 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 ord. penit., nella parte in cui prevede che la "mercede" dei lavoratori detenuti possa essere inferiore (anche se entro il limite minimo dei due terzi) rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi (sent. n° 1087 del 1988). In sostanza, il giudice delle leggi ha ritenuto l’art. 22 ord. penit. applicabile solo per il lavoro alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, valutando la riduzione della remunerazione prevista per il lavoro intramurario come non necessariamente implicante una violazione delle norme costituzionali. Occorre, infatti, precisare che l’ordinamento penitenziario distingueva tra "mercede" (art. 22) e "remunerazione" (art. 23), prevedendo per la prima ipotesi - ritenuta applicabile solo al lavoro svolto per l’amministrazione penitenziaria con esclusione di quello svolto in regime di semilibertà o per imprese pubbliche o private - che il compenso che spetta ai detenuti sia determinato "equitativamente" da una apposita Commissione per ciascuna categoria di lavoranti in relazione alla quantità e qualità di lavoro effettivamente prestato, all’organizzazione e al tipo di lavoro, e comunque in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali. :ve consegue, a giudizio della Corte costituzionale, che, se il suddetto articolo non è per se difforme dagli art. 3 e 36 Cost., nulla esclude che "trattandosi di un diritto soggettivo, il lavoratore possa adire, come nella specie, il giudice del lavoro il quale può disapplicare l’atto determinativo della mercede se importi violazione dei surrichiamati precetti costituzionali".

Quanto alla "remunerazione", l’art. 23 ord. penit., nella formulazione antecedente all’abrogazione parziale operata con l’art. 29, legge n° 663 del 1986, prevedeva che il compenso fosse "determinato nella misura dell’intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati"; i residui tre decimi di quest’ultima venivano versati alla cassa per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto e, dopo la soppressione di quest’ultima (legge n° 641 del 1978), agli enti locali. In sostanza, prima della riforma del 1986, la "remunerazione" rappresentava la parte della mercede al netto di tale detrazione, per cui, venuta meno la suddetta trattenuta, può dirsi oggi venuta meno la stessa distinzione tra "mercede" e "remunerazione".

nonostante nella rubrica dell’art. 23 quest’ultimo termine ancora residui. A seguito della intervenuta abrogazione della previsione della ritenuta dei tre decimi della mercede, la Corte costituzionale è stata comunque chiamata a pronunciarsi su di essa dichiarandone l’incostituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost., con effetti, dunque, sulle trattenute operate anteriormente alla legge n° 663 del 1986.

Nonostante l’abolizione della trattenuta dei tre decimi, con la conseguente parificazione tra mercede e remunerazione, la retribuzione del lavoratore in carcere può comunque risultare inferiore a quella del lavoratore libero che eserciti la stessa attività. Permane, infatti, la possibilità di riduzione della mercede fino a un massimo di un terzo del trattamento economico previsto dai contratti collettivi, che può essere operata dall’apposita Commissione (art. 22 ord. penit.), cui va aggiunto il prelievo delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da reato e di rimborso delle spese di giustizia (art. 24 ord. penit.).

Il pericolo resta quello di una violazione del principio costituzionale dell’ equa retribuzione che, comunque, "dovrebbe essere mantenuta nei limiti della minore produttività, ma non risultare irrisoria", in quanto "una remunerazione di gran lunga inferiore alla normale retribuzione sarebbe certamente diseducativa e controproducente; il detenuto non troverebbe alcun incentivo ed interesse a lavorare e, se lavorasse egualmente, non avrebbe alcun interesse ad una migliore qualificazione professionale".

D’altra parte non va neppure dimenticato che il rapporto di lavoro carcerario può ricondursi allo schema del comune rapporto di lavoro, in quanto, come di recente ben sottolineato in dottrina, in esso si riscontrano gli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato: l’obbligo della prestazione di fare che, in questo caso, trae origine dalla legge; la subordinazione, che si esprime nella esecuzione della prestazione alle dipendenze e sotto la direzione della controparte datrice di lavoro; la collaborazione, intesa come obbligo di svolgimento della prestazione con diligenza e in obbedienza al datore di lavoro; la continuità o disponibilità nel tempo del prestarore all’impresa altrui; l’onerosità, che si traduce nella remunerazione. Ma, se così è, non vi è ragione di escludere che al rapporto di lavoro dei detenuti si applichi, in linea di massima, la legislazione protettiva del lavoro 15, anche perché "se la Repubblica è impegnata a tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 Cost), va pure tutelato il lavoro che è imposto al fine del recupero sociale del detenuto, in relazione al precetto che impone un regime penitenziario volto ad ottenere la rieducazione del condannato (art. 27, 3" comma, Cost). In altre parole, la "specialità" del rapporto di lavoro carcerario, che porta a ritenerlo "assimilabile" e non identico al lavoro "libero", non incide però sulla "natura" del rapporto, che resta essenzialmente di lavoro, con la conseguenza della "applicazione delle norme protettive del lavoro compatibili con le particolari modalità di svolgimento del lavoro carcerario". In questa direzione si muove anche la legge n° 193 del 2000, che ha introdotto misure per favorire il lavoro dei detenuti 18, la cui netta impronta lavoristica "si esprime anzitutto nella considerazione per cui il lavoro dei detenuti" dovrebbe essere considerato, prima di ogni altra cosa, come un lavoro in senso stretto. Lo stato di detenzione dovrebbe essere considerato, più che altro, sotto il profilo dei limiti che esso pone alla prestazione lavorativa, o per le caratteristiche peculiari della condizione complessiva della persona che lavora.

Ora, per ciò che più rileva, la tendenza a considerare il lavoro carcerario come "lavoro in senso stretto" sembra la più conforme al quadro costituzionale dal quale emerge, come più volte sottolineato, una chiara indicazione nel senso del più ampio riconoscimento possibile dei diritti delle persone soggette a restrizione della libertà personale, un riconosci mento che sia cioè compatibile con lo stato di detenzione. Ciò non vale, ovviamente, a disconoscere la peculiarità del rapporto di lavoro in esame, "che si evidenzia in relazione alle caratteristiche accidentali delle modalità di esecuzione dell’attività lavorativa, oltre che in connessione alle esigenze di sicurezza", ma consente di escludere che i diritti del detenuto lavoratore possano essere disciplinati fuoriuscendo dalle coordinate costituzionali o, addirittura, possano essere in tutto pretermessi.

2. Il diritto al riposo e alle ferie del detenuto lavoratore

 

In considerazione delle previsioni dell’ordinamento penitenziario per cui "il lavoro è obbligatorio" (art. 20, 3° comma) ed "è assicurato (. . .) salvo i casi di impossibilità" (art. 15, 2° comma), si dubita circa l’esistenza di un vero e proprio "diritto al lavoro" da parte del detenuto. Si sostiene ora che sussista uno specifico "interesse" allo svolgimento di attività lavorativa ora che sia configurabile un vero e proprio "diritto", cui non corrisponderebbe, però, un dovere dell’amministrazione penitenziaria di offrire un lavoro, potendo questa sottrarsi al presunto obbligo nei "casi di impossibilità". Certo è che la Costituzione considera il lavoro come un diritto per tutti i cittadini, senza distinzioni di sorta, e, soprattutto, riconosce una serie di diritti ai soggetti lavoratori che non sembrano poter essere a priori disconosciuti ai detenuti. In sostanza, anche qui, le eventuali limitazioni legislative dei diritti dovranno trovare il proprio fondamento nell’esigenza di tutelare altri valori costituzionali o di garantire la "sicurezza", anche se quest’ultima non può essere utilizzata come giustificazione bonne à tout faire.

È a quest’ultima tematica che, in linea con lo spirito della nostra indagine, occorre rivolgere l’attenzione. Dal diritto al lavoro dei detenuti, dunque, ai diritti dei detenuti lavoratori. Oltre al diritto alla retribuzione, del quale si è già trattato nel paragrafo precedente, fondamentale importanza, nel quadro costituzionale, assume il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite, la cui rilevanza è confermata dalla previsione della loro irrinunciabilità (art. 36, 3° comma, Cost). Sul punto la normativa penitenziaria, mentre prevede il diritto alla limitazione della durata delle prestazioni lavorative, secondo le disposizioni delle leggi vigenti in materia di lavoro, e riconosce il diritto al riposo festivo, o e la tutela assicurativa e previdenziale (art. 20, 16° comma, O.P), nulla disponeva in ordine al godimento delle ferie annuali. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi su tale omissione, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 20, 16 ° comma, O.P, nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito (o alla relativa indennità sostitutiva) al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell’amministrazione carceraria. La "specificità" del rapporto di lavoro penitenziario, la cui regolamentazione può conoscere delle "varianti" o delle "deroghe" rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale, in ragione delle esigenze organizzative, disciplinari e di sicurezza proprie dell’ambiente carcerario, non vale "ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato". D’altra parte, la Costituzione sancisce chiaramente che la Repubblica tutela il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35) e il diritto al riposo annuale integra una di quelle "posizioni soggettive" che non possono essere in alcun modo negate, in quanto rivolto a soddisfare primarie esigenze del lavoratore tra le quali la reintegrazione delle energie psicofisiche. La garanzia del riposo annuale, sancita nel 56 art. 36, 3° comma, Cost, non consente, infatti, alcuna deroga e va assicurata ad ogni lavoratore senza distinzioni di sorta, ivi compreso chi presti attività lavorativa in stato di detenzione. Ovviamente, il godimento del diritto alle ferie annuali retribuite verrà assicurato con gli adattamenti che si rendono necessari, sotto il profilo delle modalità (di forme e di tempo), per assicurarne la compatibilità con lo stato di detenzione. Il periodo di sospensione dell’attività lavorativa potrà essere dedicato al riposo o ad attività alternative esistenti nell’istituto carcerario e comunque - specifica ancora la Corte nella sent.158 del 2001 le concrete modalità di fruizione potranno diversificarsi a seconda che il lavoro sia intramurario o si svolga all’esterno o in situazione di semilibertà.

Come si vede, altro è sostenere l’esigenza di una "differenziazione di modalità " nella fruizione di un diritto in ragione dello stato detentivo del suo titolare, altro è non garantire un diritto, pur riconosciuto dalla Costituzione "senza distinzioni di sorta", per il solo fatto della sussistenza dello stato detentivo. li giudice delle leggi ha, molto opportunamente, indicato la prima via come la sola costituzionalmente percorribile, riconoscendo che "il ruolo assegnato al lavoro nell’ambito di una connotazione non più esclusivamente afflittiva della pena comporta che, ove si configuri un rapporto di lavoro subordinato, questo assuma distinta evidenza dando luogo ai correlativi diritti e obblighi".

3. Gli "altri" diritti del detenuto lavoratore

 

Nella trattazione dei diritti del detenuto lavoratore si distinguono, tradizionalmente, le posizioni di coloro che sono ammessi al lavoro all’esterno rispetto a coloro che si dedicano al lavoro intramurario. La suddetta distinzione è fatta propria dalla normativa penitenziaria che nel riconoscere alcuni diritti si riferisce esclusivamente ai lavoratori che prestano la propria opera fuori dallo stabilimento carcerario. La ragione di una diversa disciplina sembrerebbe da ricondursi al fatto che l’ammissione al lavoro all’esterno richiede una approvazione del provvedimento dell’autorità carceraria da parte del magistrato di sorveglianza (art. 21 ord. penit.), il quale dovrà valutare la natura del reato, la durata della pena e l’esigenza di prevenire il pericolo che l’interessato commetta altri reati. In sostanza, si potrebbe ritenere che se un detenuto è stato ammesso al lavoro all’esterno vuoi dire che, con specifico riferimento alla "storia personale" dello stesso, si è valutato che le esigenze di sicurezza non siano più tali da legittimare una forte compressione dei suoi diritti.

Non sembra, però, che la ratio della distinzione possa essere tale da legittimare una disparità di trattamento tra i detenuti lavoratori, come, invece, si evince dalla previsione per cui i (soli) detenuti ammessi al lavoro all’esterno possono esercitare "i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privativa della libertà (art. 48, 11° comma, reg. esec.). Se si tiene conto del fatto che l’ammissione al lavoro all’esterno presuppone la valutazione per cui le esigenze di sicurezza non sarebbero più tali da legittimare una torte compressione dei diritti, la previsione prima richiamata sembra essere l’implicita conferma di una tendenza a considerare prevalenti le "esigenze di sicurezza " anche in un ambito nel quale queste sembrerebbero giocare un ruolo davvero residuale. Siamo ben lontani, dunque, dalla prospettiva qui proposta, per cui i diritti in capo ai detenuti andrebbero riconosciuti nella misura più ampia possibile, che non sia incompatibile con le esigenze di sicurezza.

E questo, nonostante, lo si ribadisce, la Costituzione consideri il lavoro come fondamento della Repubblica democratica e lo riconosca a tutti i cittadini come diritto la cui effettività deve essere perseguita promovendo le condizioni che lo rendano possibile, senza operare distinzione alcuna tra lavoratori liberi e detenuti. Non è un caso che la Corte costituzionale, chiamata a decidere sulla spettanza del diritto alle ferie in capo ai detenuti, non abbia operato distinzioni di sorta tra lavoro entra ed extra murario, riconoscendo la possibilità di goderne con gli adattamenti che si rendono necessari, sotto il profilo delle modalità (di forme e di tempo), per assicurarne la compatibilità con lo stato di detenzione.

Si è già detto del diritto all’equa retribuzione e non v’è dubbio che una disciplina differenziata rispetto al "lavoro libero" non possa, anche qui, trovare giustificazione in esigenze di sicurezza.

Si tratta, ora, di verificare quali siano gli "altri" diritti del detenuto lavoratore, con specifico riferimento alle "implicazioni" normative derivanti dalla sopravvalutazione della distinzione tra lavoro all’esterno e lavoro intramurario.

Dall’affermazione per cui "i detenuti e agli internati ammessi al lavoro all’esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privativa della libertà" (art. 48, 110 comma, reg. esec.), discende il riconoscimento della applicabilità della legislazione lavoristica comune. In particolare, questi hanno diritto al rispetto della qualifica, all’indennità di anzianità e di disoccupazione, possono esercitare il diritto di sciopero, partecipare ad assemblee sindacali sul luogo di lavoro, quando si svolgono nel periodo nel quale possono rimanere all’esterno, svolgere attività sindacali. Dovrebbe inoltre trovare applicazione la normativa relativa alla durata indeterminata del contratto di lavoro e al divieto di licenziamento se non per giusta causa .

In mancanza di una analoga previsione per i detenuti che lavorano all’interno del carcere, si è sostenuto, seguendo la regola per cui il legislatore ubi voluit dixit, che i diritti non esplicitamente riconosciuti ad essi dovrebbero ritenersi esclusi. In realtà il problema, risolto dalla Corte costituzionale per quanto riguarda il diritto alle ferie, si pone particolarmente per i diritti sindacali riconosciuti dalla Costituzione il cui esercizio non appare di per se incompatibile con lo stato di detenzione. Non sembra, in particolare, che il diritto di sciopero possa essere compresso per ragioni di ordine e sicurezza o, come pure si è sostenuto, in forza del carattere "obbligatorio" del lavoro carcerario, proprio perché non pare in se pregiudicare la disciplina interna del carcere, ponendosi, anzi, insieme agli altri diritti sindacali, in perfetta armonia con una prospettiva non più legata all’ideologia repressiva e punitiva, ma ad un’ideologia sociale volta all’effettivo recupero del condannato, che postula un atteggiamento rivolto ad evitare nette cesure tra carcere e società. Anche qui, in altre parole, il problema non dovrebbe essere quello del riconoscimento del diritto ma di una disciplina delle modalità di fruizione che ne consenta l’esercizio senza pregiudicare le esigenze di sicurezza.

4. L’assimilazione all’ordinario lavoro subordinato e il problema della competenza per le controversie concernenti il lavoro carcerario

 

La Corte costituzionale, nella già richiamata sent. n° 158 del 2001, ha affermato che "alla soggezione derivante dallo stato di detenzione si affianca, distinguendosene, uno specifico rapporto di lavoro subordinato, con il suo contenuto di diritti (tra cui quelli previsti dall’art 2109 c.c.) e di obblighi". La suddetta affermazione consegue alla considerazione per cui il lavoro non sarebbe più un "fattore di aggravata afflizione", come poteva sostenersi in base al Regolamento del 1931, configurandosi come elemento fondamentale del trattamento, la cui importanza trova riscontro nella più recente legislazione in materia, richiamata dalla stessa Corte costituzionale nella motivazione della sentenza. Si fa riferimento in particolare, alla assimilazione del lavoro del detenuto al lavoro comune, già delineata dalla Corte costituzionale nella sent. n° 1087 del 1988, ed ora fatta propria dalla richiamata legge 22 giugno 2000, n° 193 ("Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti") che presuppone, come emerge dalla relazione illustrativa del relativo progetto di legge, la considerazione del lavoro di chi è ristretto nella propria libertà come " lavoro in senso stretto". La Corte costituzionale, dunque, conferma l’opinione sostenuta da autorevole dottrina e confortata dalla più recente legislazione, per cui "il rapporto di lavoro carcerario - quale che sia la natura della sua fonte - è assimilabile a quello del libero lavoratore con quel che ne consegue sul piano dei diritti del detenuto lavoratore".

Alla suddetta "assimilazione" dovrebbe conseguire il riconoscimento della competenza del giudice del lavoro a decidere le questioni in tema di rapporto di lavoro dei detenuti. In effetti, l’originario atteggiamento della Cassazione era in questo senso, ritenendosi che il lavoro prestato dai detenuti, pur non essendo regolato da norme identiche a quelle concernenti l’ordinario rapporto di lavoro, dovesse, tuttavia, ritenersi a questo assimilabile, con la conseguenza dell’appartenenza alla competenza al giudice del lavoro delle controversie promosse dal detenuto al fine di ottenere il risarcimento dei danni, nel caso di specie subiti a cagione della mancata adozione delle cautele antinfortunistiche imposte dall’art. 2087 c.c.

Tuttavia, con le sentt. n° 490 e 594 del 1999, nonché n° 26 del 2001, la Cassazione, a sezioni unite, pur ribadendo che il lavoro prestato dal detenuto, all’interno o all’esterno dello stabilimento detentivo a favore dell’amministrazione penitenziaria oppure all’esterno alle dipendenze di altri datori di lavoro, sia assimilabile all’ordinario lavoro subordinato, ha ritenuto che la competenza del giudice del lavoro per le relative controversie debba ritenersi derogata a favore del magistrato di sorveglianza per effetto dell’attribuzione a quest’ultimo dei reclami dei detenuti concernenti l’attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, lo svolgimento delle attività di tirocinio e lavoro, e le assicurazioni sociali (artt. 69, 6c; comma, legge n° 354 del 1975, nel testo sostituito dall’art. 21, legge n° 663 del 1986), nell’ambito di una competenza di tale giudice alla quale deve riconoscersi natura giurisdizionale a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma penitenziaria di cui alla legge n° 663 del 1986 (c.d. legge Gozzini, che prevede lo svolgimento di uno speciale procedimento nel quale sono garantiti i diritti di difesa e la decisione con ordinanza impugnabile per cassazione . In sostanza, la competenza del giudice del lavoro può affermarsi, "in base al principio tempus regit actum, limitatamente alle controversie introdotte anteriormente all’ottobre 1986" [ossia all’entrata in vigore della legge n° 663 del 1986], in quanto, all’epoca, sarebbe mancata la "previsione di un procedimento di natura giurisdizionale sui reclami dei detenuti lavoratori concernenti l’osservanza delle norme riguardanti, tra l’altro, la mercede e la retribuzione, posto che ai sensi dell’art. 69, legge 26 luglio 1975, n° 354, il magistrato di sorveglianza, a seguito di detti reclami, provvedeva con un ordine di servizio, è cioè con un atto amministrativo non impugnabile". Ne conseguiva il difetto di natura giurisdizionale delle decisioni dei giudici di sorveglianza sui reclami presentati ai sensi della sopra citata norma, in quanto adottate con un "ordine di servizio" e non, come attualmente previsto, con una "ordinanza impugnabile soltanto per Cassazione".

Riservandosi di svolgere più ampie considerazioni sulla natura del procedimento previsto dall’art. 69, 6° comma, ord. penit. nel capitolo dedicato alla tutela dei diritti dei detenuti, sembra già qui necessario manifestare le perplessità che, da un punto di vista sostanziale, discendono dallo "spostamento di competenza " disposto dalla Cassazione per ciò che riguarda i profili civilistici attinenti alle prestazioni lavorative dei detenuti. Occorre infatti aver presente che l’art. 69, 6° comma, ord. penit., richiamandosi alla procedura di cui all’art. 14-ter, consente al reclamante di presentare memorie a sostegno delle proprie tesi, ma non di partecipare all’udienza e di essere sentito personalmente. Il procedimento si svolge in camera di consiglio "con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero", ma non dell’amministrazione penitenziaria, che può solo presentare memorie e non assume la veste di parte. Ne consegue l’impossibilità di garantire il contraddittorio proprio qualora il detenuto intenda far valere i propri crediti da lavoro nei confronti dell’amministrazione penitenziaria, la quale, come detto, non assume la veste di parte nel procedimento di reclamo.

Peraltro, alla mancata previsione della partecipazione al procedimento del contraddittore necessario, ossia del Ministero della Giustizia, deve aggiungersi l’esclusione della partecipazione personale del reclamante e la assenza di pubblicità del procedimento stesso. Di qui i dubbi, già altrove manifestati, in ordine alla compatibilità del suddetto procedimento rispetto all’art. 111, 2° comma, Cost. ("ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale").

Ed è fin troppo agevole rilevare quanto siffatta scelta, apparentemente limitata al campo delle modalità processuali, si riverberi sulla stessa consistenza del diritto riconosciuto al detenuto lavoratore, legata inevitabilmente alla garanzia di una sua tutela effettiva. Basti pensare che per le ordinarie controversie di lavoro è prevista la provvisoria esecutorietà della sentenza del giudice del lavoro (art. 431 c.p.c.), in contrapposto all’ordinanza del magistrato di sorveglianza che deve divenire cosa giudicata per essere esecutiva, è ampiamente garantito il diritto di difesa e sono assicurati sia il doppio grado del giudizio di merito (art. 433 c.p.c.) sia la pubblicità del processo.

Pur ritenendo che il lavoro del detenuto sia soggetto ad una disciplina speciale, non sembra dunque possibile, in mancanza di una previsione che espressamente e giustificatamente sottragga al giudice del lavoro la competenza sulle controversie relative al lavoro carcerario, la devoluzione delle stesse ad un giudice diverso e soprattutto ad un procedimento sicuramente meno garantista, per le ragioni esposte, del rito del lavoro.

Il diverso orientamento manifestato in questi ultimi anni dalla giurisprudenza non pare dunque condivisibile e sembra rispondere, ancora una volta, ad una logica di "separazione" delle vicende che riguardano il detenuto rispetto alle "vicende" che possono riguardare il cittadino "libero". Anche in quei casi in cui - come senz’altro le ipotesi riguardanti i profili civilistici delle prestazioni lavorative dei detenuti le esigenze di sicurezza non trovano spazio alcuno per giustificare limitazioni di sorta all’esercizio e all’effettivo godimento dei diritti.

Si spera che tutto ciò non sia il sintomo della riemersione di un atteggiamento rivolto a considerare il lavoro dei detenuti come mero momento di "riscatto" non bisognevole delle comuni garanzie. Non mancano, purtroppo, le conferme di questo sintomo, in quanto è proprio la retorica del lavoro come momento di "riscatto", sempre latente, a riemergere ora anche nelle proposte che, con il fine di introdurre misure alternative alla detenzione, prevedono un programma di "reintegrazione sociale" basato sulla prestazione d’attività lavorative di pubblica utilità non retribuite, le quali dovrebbero costituire "una sorta di risarcimento morale capace di rappresentare anche simbolicamente una compensazione per il danno sociale prodotto".

 

 

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