Regione Piemonte

 

Decreto Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2004, n° 4

Gazzetta Ufficiale - 3ª Serie Speciale - Regioni n° 41 del 16.10.2004

 

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 marzo 1995, n° 45 (Impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro all’esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare per lavori socialmente utili) come modificata ed integrata dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n° 1.

 

Il Presidente della Giunta Regionale, visto l’Articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Vista la legge regionale 23 marzo 1995, n. 45, come modificata dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 24-13128 del 26 luglio 2004.

 

Emana il seguente regolamento

 

Articolo 1

Finalità

 

La Regione, nell’ambito della propria attività a favore dell’inserimento sociale del recupero dei detenuti attua, d’intesa con i competenti organi del Ministero di giustizia, interventi per l’impiego di. detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro all’esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare in opere e servizi socialmente utili, promossi d’intesa con gli enti locali e da questi gestiti avvalendosi, di norma, dei cantieri di lavoro.

 

Articolo 2

Soggetti

 

Le finalità di cui all’Articolo 1 vengono perseguite per mezzo dell’intervento coordinato secondo le proprie competenze, nelle fasi di ideazione, stesura, realizzazione, controllo e valutazione dei progetti, dai seguenti soggetti: a) enti locali; b) istituti penitenziari; b) centri di servizio sociale adulti del Ministero della giustizia; d) gruppi operativi locali (GOL) del territorio; coordinati dalla provincia o dal comune che, in relazione alla proprie competenze, collaborano per la loro realizzazione.

 

Articolo 3

Progetti

 

I comuni, le comunità montane e le province interessate inviano i progetti, approvati con proprio provvedimento, entro il 31 maggio di ogni anno, alla Regione Piemonte - Direzione politiche sociali - Settore programmazione - corso Stati Uniti, 1 - 10128 Torino.

I progetti presentati devono essere redatti in modo conforme a quanto stabilito dall’Articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 e su appositi modelli messi a disposizione dagli uffici regionali competenti entro i termini stabiliti.

I progetti possono avere una durata da 3 a 12 mesi ed impiegare da 1 a 10 persone.

La Regione Piemonte si impegna ad inviare annualmente la determinazione dirigenziale di ammissione al finanziamento dei progetti al Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria, al tribunale di sorveglianza, ai direttori dei centri di servizio sociale adulti e degli istituti penitenziari ed ai GOL del territorio.

La determinazione dirigenziale di cui al comma 4 indica la data entro cui i progetti devono concludersi nonché il numero dei detenuti da utilizzare.

I progetti devono costituire, per ogni persona inserita, una tappa di un percorso individualizzato avviato nel periodo di esecuzione della pena e mirato all’acquisizione e al consolidamento di professionalità spendibili per un inserimento lavorativo al termine del progetto.

Nei progetti devono essere evidenziati i soggetti pubblici e/o provati coinvolti, le rispettive competenze e responsabilità, le risorse messe a disposizione da ciascuno e le modalità operative di attuazione.

Nel caso si rendano necessarie modifiche a progetti in corso d’opera, è indispensabile richiedere alla Regione un’autorizzazione alla variazione.

 

Articolo 4

Individuazione dei detenuti

 

L’individuazione delle persone in possesso dei requisiti giuridici e individuali richiesti per la partecipazione ai progetti avviene da parte delle equipe di osservazione e trattamento degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale adulti del Ministero della Giustizia con la stretta collaborazione degli enti locali per la selezione di soggetti in possesso dell’idoneità fisica e dei requisiti professionali necessari per svolgere le mansioni richieste.

Le direzioni degli istituti espletano, inoltre, tutte le procedure relative alla concessione dei benefici mettendo in grado il tribunale di sorveglianza di valutare la posizione del detenuto e la possibilità di accedere al percorso progettuale previsto.

Tali attività sono compiute in tempo utile per poter dare inizio ai lavori nei cantieri entro i termini concordati con gli enti locali competenti.

Ciascuna direzione di istituto penitenziario e di centro di servizio sociale adulti provvede a formare un elenco di soggetti avviabili al lavoro al quale si possa attingere in caso di necessità di sostituzione di uno dei partecipanti al progetto.

Gli operatori dell’amministrazioni penitenziaria che hanno seguito l’inserimento lavorativo e sociale dei partecipanti al progetto, collaborano con i funzionari responsabili dell’ente locale alla stesura della relazione conclusiva.

Ciascun soggetto avviato al lavoro sottoscrive un documento, stilato dall’ente locale responsabile, nel quale sono elencati i diritti e i doveri derivanti dalla partecipazione al progetto.

 

Articolo 5

Relazione e documentazione all’esito del progetto

 

Entro 30 giorni dal termine del progetto l’ente locale deve inviare alla Regione una dettagliata relazione finale secondo la modulistica redatta dagli uffici regionali competenti e da una valutazione del raggiungimento dei fini prefissati.

Tale relazione deve essere corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute, condizione indispensabile per l’erogazione del saldo del finanziamento.

Il finanziamento concesso è ridotto in caso di spesa minore rispetto al preventivo e revocato se il progetto non viene realizzato. In quest’ultimo caso, la struttura regionale competente si riserva l’opportunità di utilizzare fondi resi disponibili da eventuali revoche e/o economie di spesa per finanziare altri progetti in graduatoria ritenuti ammissibili e non finanziati per mancanza di disponibilità economica.

Nel preventivo economico allegato al progetto dovranno essere specificati i costi a carico della Regione e, in particolare, quelli previsti dall’Articolo 5 della legge regionale n. 45/1995 relativi alle prestazioni lavorative e al trattamento assicurativo ed assistenziale e le risorse aggiuntive messe a disposizione dai soggetti attuatori.

 

Articolo 6

Comitato per la valutazione dei progetti

 

Ai sensi dell’Articolo 7 della legge regionale n. 45/1995, come modificato dall’Articolo 63 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, è istituito il Comitato per la valutazione dei progetti da finanziare annualmente.

Il Comitato, nominato con decreto del Presidente della giunta regionale, svolge la sua attività a titolo gratuito ed è costituito da: a) due rappresentanti designati dal provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria; b) un rappresentante designato dall’ANCI; c) un rappresentante designato dall’UPI; d) un funzionario della direzione formazione professionale, lavoro; e) un funzionario della direzione tutela ambientale; f) un funzionario della direzione beni culturali; g) il dirigente del settore programmazione della direzione politiche sociali o suo delegato in qualità di coordinatore.

Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dal personale del settore programmazione della direzione politiche sociali.

Il comitato può, qualora lo ritenga necessario, avvalersi della collaborazione di esperti.

I componenti del comitato durano in carica 5 anni e possono essere rinominati più di una volta.

La valutazione dei progetti inviati annualmente è compiuta secondo i criteri indicati dall’Articolo 7.

 

Articolo 7

Criteri per la valutazione dei progetti

 

Il comitato, nella valutazione dei progetti, tiene conto dei seguenti criteri: a) equilibrata distribuzione dei progetti sul territorio regionale; b) coinvolgimento e collaborazione tra più istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati per la realizzazione del progetto; c) qualità del progetto in relazione all’ambito di intervento previsto (ambiente, beni culturali, ecc.); d) finanziamenti aggiuntivi dei soggetti promotori o di soggetti terzi; e) messa a disposizione di servizi da porte dell’ente proponente o di altri soggetti coinvolti nel progetto; f) presenza di azioni di tutoring; g) collegamento del progetto con le attività formative realizzate negli istituti penitenziari; h) specifiche azioni mirate alla ricerca di un successivo inserimento lavorativo stabile al termine del progetto; i) presenza di interventi mirati ad affrontare i diversi problemi connessi all’inserimento sociale; l) programmazione di attività tese alla sensibilizzazione della popolazione.

 

Articolo 8

Abrogazione

 

È abrogato il regolamento regionale 26 settembre 1995, n. 4.

 

Articolo 9

Norma transitoria

 

In deroga a quanto previsto dall’Articolo 3, comma 1, per l’anno 2004 il termine per l’invio dei progetti da parte dei comuni, delle comunità montane, e delle province interessate è fissato per il 30 settembre. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

Torino, 26 luglio 2004

 

 

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