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Tribunale di Rimini Ordinanza del 22 marzo 2006 (Il Giudice, dott. Sante Bascucci)
Ritenuto che i limiti posti in tema di bilanciamento delle circostanze per coloro che siano recidivi come di recente introdotto dalla L.5/12/2005 n. 251 che ha modificato l’art. 69 – comma 4^ - c.p. la cui vigente disposizione preclude ai recidivi ex art. 99 – comma 4^ - c.p. di potere beneficiare del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti non appare né irrazionale ex art. 3 Cost. né lesivo del diritto di difesa ex art. 24 Cost.; Ritenuto invero che il vigente sistema processuale contempla vari casi nei quali il recidivo non può ottenere benefici processuali: cfr, a mero titolo di esempio, la disposizione di cui all’art. 444 – comma 1 bis – c.p.p. introdotta con L.12/6/2003 n. 134 che preclude ai recidivi ex art. 99 – comma 4^ - c.p.p. di potere definire il processo con il rito del c.d. patteggiamento allargato; Osservato che, in proposito, la Corte Costituzione nel rigettare l’eccezione sollevata sul punto ha ritenuto che è conforme ai principi costituzionali un trattamento differenziato per il recidivo; Rilevato, invero, che la Corte ha osservato: “che, da un punto di vista generale, va rilevato che il legislatore pone normalmente la condizione del soggetto recidivo a base di un trattamento differenziato – e meno favorevole – rispetto alla posizione del soggetto incensurato, e considera la recidiva reiterata sintomatica di una pericolosità soggettiva più intensa rispetto alle altre forme di recidiva; che, in particolare, la recidiva reiterata costituisce elemento impeditivo dell’applicazione in numerosi istituti, quali l’amnistia, l’indulto (salvo che la legge disponga diversamente), l’oblazione di cui all’art. 162 bis cod. pen., la sospensione condizionale della pena, l’estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo; che, al riguardo, questa Corte ha avuto occasione di precisare che tra le <<condizioni personali e sociali>>, richiamate dall’art. 2 Cost. per escludere che possano costituire il presupposto di eventuali trattamenti discriminatori, non rientrano certamente quelle che, come la recidiva, derivano da una condotta illegale o addirittura criminosa (sentenze numeri 100 del 1971 e 5 del 1977); che, con particolare riferimento al divieto, posto solo nei confronti dei recidivi reiterati, di accedere a determinati benefici di natura sostanziale la Corte ha ritenuto esente da profili di irragionevolezza o di incoerenza la disciplina che esclude tali soggetti dalla concessione della sospensione condizionale della pena (sentenze numeri 133 del 1980 e 361 del 1991, ordinanza n. 393 del 1993); che risulta pertanto coerente con le finalità perseguite in via generale dall’ordinamento penale che il legislatore, nell’ampliare l’ambito di operatività del patteggiamento, abbia previsto specifiche esclusioni soggettive nei confronti di coloro che, da un lato, hanno dimostrato un rilevate grado di capacità a delinquere e, dall’altro, sono imputati di reati che – ove si tenga conto della determinazione della pena in concreto e della speciale diminuente di un terzo per effetto del patteggiamento – rivestono non trascurabile gravità, tanto da comportare l’applicazione di una pena detentiva superiore a due e sino a cinque anni; che la questione deve conseguentemente essere dichiarata manifestamente infondata in relazione ad entrambi i parametri evocati dal rimettente” 1 Osservato che l’istante non prospetta nella sua questione aspetti nuovi o diversi che consentano di superare le argomentazioni poste a fondamento della sua decisione da parte della Corte Costituzionale; Ritenuto, invero, che non viola il disposto di cui all’art. 101 Cost. una norma che regolamenti, anche riducendolo, il potere discrezionale del Giudice nella determinazione della pena da applicare nel caso concreto, spettando al legislatore l’esercizio ragionevole del potere di determinare i criteri di calcolo della pena che il Giudice deve irrogare nel caso concreto; Rilevato, inoltre, che la questione posta in riferimento alle conseguenze dell’applicazione del disposto di cui all’art. 69 – comma 4^ - c.p.p. in relazione alle “altre” circostanze attenuanti diverse da quelle generiche ex art. 62 bis c.p. (quali il vizio parziale di mente ex art. 89 c.p., l’ubriachezza ex art. 91 – comma 2^ - c.p., etc.) non è rilevante ai fine del presente giudizio nel quale tali diverse circostanze non sembrano trovare applicazione; Rilevato che il fine rieducativo della pena di cui all’art. 27 Cost. è attuato ed assicurato, nel vigente sistema, non solo dal potere discrezionale del Giudice nella determinazione della pena, ma anche dagli altri istituti di diritto penitenziario vigenti; Ritenuto che la questione così come sollevata è manifestamente infondata;
P.Q.M.
Rigetta la eccezione.
Rimini, lì 22 marzo 2006
1 Corte Cost. 23/12/2004 n. 421
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