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Disegno di legge recante: "Nuove disposizioni in materia
di visto sulla
corrispondenza dei detenuti."
Articolo 1 1. Dopo l'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: "Art. 18-ter (limitazioni e controlli della corrispondenza). 1. Nei confronti dei singoli detenuti o internati possono essere disposti, con decreto motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, successivamente prorogabile, i provvedimenti consistenti nella limitazione alla corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa; nel visto di controllo della corrispondenza; nel controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, qualora: 2. vi sia la necessità di impedire che reati vengano portati a conseguenze ulteriori ovvero ricorrano esigenze investigative o connesse ad un procedimento penale in corso; a. sussistano 3. Ciascuna delle proroghe di cui al comma 1 può essere autorizzata per un tempo non superiore a tre mesi. 4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'articolo 35 ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte. 5. Nei casi indicati alla lettera a) del comma 1 provvede l'autorità giudiziaria che procede. 6. Nei casi indicati alla lettera b) del comma 1 provvede il magistrato di sorveglianza, su richiesta del direttore dell'istituto. 7. Le autorità giudiziarie di cui ai commi 4 e 5, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedere direttamente, possono delegare il controllo al direttore o ad un appartenente alla amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. 8. Contro i provvedimenti di cui al comma 4 può essere proposta richiesta di riesame a norma degli articoli 324 e 325 del codice di procedura penale. 9. Nei casi previsti dal comma 5 si applicano le disposizioni dell'articolo 14-ter".
Articolo 2 1. Le disposizioni dell'articolo 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1, si applicano anche ai provvedimenti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge; avverso tali provvedimenti l'interessato, nel termine di giorni venti, può proporre impugnazione secondo le modalità indicate ai commi 7 e 8 del medesimo articolo.
1. Il comma 2 dell'articolo 14-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: "2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18-ter.". 2. Sono abrogati il settimo e nono comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354. 3. All'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono abrogate le parole: "la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza".
4. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
Articolo 4 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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