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La legge sul "patteggiamento allargato"
Articolo 1
Il comma 1 dell’articolo 444 del codice di procedura penale è 80stituiro dai seguenti: "1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria".
Articolo 2
All’articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: 1. "La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del codice penale. 1-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 653, la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna"; b) al comma 2, dopo le parole: "il reato è estinto" sono inserite le seguenti: "ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria".
Articolo 3
Al comma 1 dell’articolo 629 del codice di procedura penale, dopo le parole: "delle sentenze di condanna" sono inserite le seguenti "o delle sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444, comma 2".
Articolo 4
Alla legge 24 novembre 1981, n° 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo e il secondo comma dell’articolo 53 sono sostituiti dai seguenti: "Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione: quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente. La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall’articolo 57. Per determinare l’ammontare della pena, pecuniaria il giudice individua valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell’ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero, non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 133 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l’articolo 133-ter del codice penale"; b) al primo comma dell’articolo 59 le parole: "due anni" sono sostituire dalle seguenti: "tre anni"; c) l’articolo 60 è abrogato.
Articolo 5
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