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Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento
Senato della Repubblica - XIV Legislatura Disegno di Legge n. 3600 d’iniziativa del deputato Pecorella
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento
(Testo definitivamente approvato dal Senato della Repubblica il 12 gennaio 2006)
Art. 1.
1. L’articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 593. – (Casi di appello). – 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. 2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda".
Art. 2.
1. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: ", quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula" sono soppresse.
Art. 3.
1. All’articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini".
Art. 4.
1. L’articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 428. – (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). – 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione: a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso. 2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606. 3. Sull’impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127".
Art. 5.
1. All’articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza".
Art. 6.
1. L’articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 580. – (Conversione del ricorso in appello). – 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell’appello".
Art. 7.
1. Al comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile"; b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) se manca o è contraddittoria o è manifestamente illogica la motivazione".
Art. 8.
1. All’articolo 652 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La sentenza penale di assoluzione, anche se irrevocabile, non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni. In questo caso la sentenza ha effetto quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima".
Art. 9.
1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima. 2. L’appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione. Possono essere presentati nuovi motivi entro sessanta giorni. 3. Nel caso che sia annullata una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, si applica la lettera c) del comma 1 dell’articolo 623 del codice di procedura penale.
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