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Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n° 217, recante
istituzione del patrocinio a spese dello Stato
Art. 1
1. Prima dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserita la seguente rubrica:
«Capo I – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI PENALI».
Art. 2
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «del cittadino non abbiente,» è inserita la seguente: «indagato,» e dopo la parola: «imputato,» è inserita la seguente: «condannato,». 2. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente: «3.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e per
ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed
incidentali, comunque connesse». 4.
Il comma 7 dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato. «9-bis. Il giudice respinge l’istanza ove vi siano fondati motivi per ritenere che l’interessato non versi nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e di attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere in ordine all’istanza, può trasmetterla, unitamente alla relativa autocertificazione, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche. 9-ter. Il giudice, quando si procede per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) e alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative al loro tenore di vita, alle loro condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza».
Art. 3
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole da: «lire otto milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «lire diciotto milioni». 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal 1º luglio 2001.
Art. 4
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, la parola: «strettamente» è soppressa. 2.
Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge 30 luglio 1990,
n. 217, dopo le parole: «consulenti tecnici di parte,» sono inserite le
seguenti: «investigatori privati autorizzati,». «2.
Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze di cui al
comma 1 che, all’atto del conferimento, apparivano irrilevanti o superflue ai
fini della prova». 5. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.
Art. 5
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «la sua famiglia anagrafica» sono aggiunte le seguenti: «nonché del proprio numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei componenti il nucleo familiare». 2.
Il comma 2 dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato. «3.
Se l’istante è straniero, per i redditi prodotti all’estero si applica la
disposizione di cui al comma 1. L’istanza deve essere accompagnata da una
certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la veridicità
di quanto in essa affermato». 5. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente: «5.
Gli interessati, ove il giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la
documentazione necessaria per accertare la veridicità delle loro dichiarazioni.
In caso di impossibilità a produrre la documentazione di cui al presente comma
e al comma 3, questa può essere sostituita da un’autocertificazione».
Art. 6.
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza,» sono inserite le seguenti: «a pena di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,». 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente: «1-bis.
Il giudice decide sull’istanza negli stessi termini previsti dal comma 1
anche quando ha richiesto le informazioni di cui all’articolo 1, commi 9-bis
e 9-ter, all’esito delle quali può revocare il beneficio con diritto
di ripetizione delle somme a carico dell’interessato».
Art. 7.
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: «4, comma 4,» sono soppresse.
Art. 8.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto il seguente: «1-bis. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l’interessato può nominare, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell’indagato, dell’imputato o del condannato, un secondo difensore, limitatamente agli atti che effettivamente si compiono a distanza».
Art. 9.
1. Dopo l’articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente: «Art. 9-bis. - (Nomina di consulenti, sostituti e investigatori). – 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un consulente tecnico residente nel distretto di corte d’appello nel quale pende il procedimento. 2. Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può altresì nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d’appello ove ha sede il giudice competente per il fatto per cui si procede, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva».
Art. 10.
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: «dai commi 1, lettera c), 4 e 5 dell’articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, lettera c), e 4 dell’articolo 5» e le parole: «o a presentare la prescritta documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «o a presentare la documentazione richiesta».
Art. 11.
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «al consulente tecnico» sono inserite le seguenti: «o all’investigatore privato autorizzato». 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Il compenso spettante al difensore è liquidato dal giudice, previo parere del consiglio dell’ordine, tenuto conto della natura dell’impegno professionale in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte è liquidato ove le stesse non siano dichiarate inammissibili. 2-ter. I compensi e le spese spettanti ai difensori di persone ammesse al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono liquidate dal giudice nella misura e con le modalità previste dalla presente legge». 3. Al comma 3 dell’articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «al consulente tecnico,» sono inserite le seguenti: «all’investigatore privato autorizzato,».
Art. 12.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto il seguente: «2-bis. L’avere l’avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale».
Art. 13.
1. Dopo l’articolo 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente capo: «Capo
II – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI. 2.
Il trattamento riservato dal presente capo al cittadino italiano è assicurato
altresì allo straniero, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al
momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giudizio da instaurare,
e all’apolide nonché ad enti o associazioni che non perseguano scopi di lucro
e non esercitino attività economica. Art. 15-ter. - (Condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato). – 1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi dispone di un reddito non superiore a lire diciotto milioni. 2.
In caso di convivenza, il reddito ai fini del presente articolo è costituito
dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del
nucleo stabilmente convivente; tuttavia quando la causa ha ad oggetto diritti
della personalità ovvero quando gli interessi del richiedente sono in conflitto
con quelli degli altri componenti il nucleo, si tiene conto del solo reddito
dell’interessato. Art. 15-quater. - (Istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato). – 1. La parte che si trovi nelle condizioni indicate nell’articolo 15-ter può chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. 2.
L’istanza, a pena di inammissibilità, è sottoscritta dall’interessato. La
sottoscrizione è autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che
la riceve. Art.
15-quinquies. - (Contenuto dell’istanza) – 1. L’istanza prevista
dall’articolo 15-quater è redatta in carta semplice e contiene, a pena
di inammissibilità, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato ed all’indicazione del procedimento, se già pendente, cui si
riferisce: b)
un’autocertificazione dell’interessato attestante la sussistenza delle
condizioni di reddito previste per l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali
fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 15-ter; 2. Se l’istante è straniero, per i redditi prodotti all’estero si applica la disposizione di cui al comma 1. L’istanza è accompagnata da una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto in essa indicato. 3.
Gli interessati, ove il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli
avvocati competente a provvedere in via anticipata e provvisoria lo richiedano,
sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la
documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa
indicato. Può essere concesso un termine non superiore a due mesi per la
presentazione o l’integrazione della documentazione prevista. Art. 15-sexies. - (Effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato). – 1. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per una determinata causa od affare si ritiene estesa anche a tutti gli atti che vi si riferiscono, siano essi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere. L’ammissione giova per tutti i gradi di giurisdizione, salvo che sia rimasta soccombente la parte che l’ha ottenuta; in tale caso l’interessato non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione. 2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, e ferma l’applicazione dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato produce i seguenti effetti: a) la difesa a carico dello Stato per la causa o per l’affare riguardo ai quali ha luogo l’ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili e nelle cause penali nelle quali vi sia stata costituzione di parte civile; b)
l’annotazione a debito delle tasse di registro e l’uso della carta non
bollata a norma delle vigenti leggi e regolamenti; Art.
15-septies. - (Iscrizione a debito di onorari ed indennità) – 1. Nelle
cause riguardanti persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari
e le indennità dovuti all’avvocato sono, a sua domanda, iscritti nel registro
delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse, anche
nel caso di transazione della lite. 2. Le stesse pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all’articolo 15-octies. Art. 15-decies. - (Procedura per l’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato). – 1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o pervenuta l’istanza di cui all’articolo 15-quater, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell’autocertificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. 2.
Copia dell’atto con il quale il consiglio dell’ordine accoglie o respinge
ovvero dichiara inammissibile l’istanza è trasmessa all’interessato, al
giudice procedente e al direttore regionale delle entrate competente. Art. 15-undecies. - (Ammissione da parte del giudice). – 1. Se il consiglio dell’ordine degli avvocati respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al giudice. 2. Il giudice decide sull’istanza unitamente al merito. Si applicano, anche in tale caso, ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 15-bis a 15-nonies. Art.
15-duodecies. - (Nomina del difensore e del consulente tecnico). – 1.
Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore
scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati nonché un consulente
tecnico nei casi previsti dalla legge. 2.
Con il provvedimento che definisce il merito, il giudice modifica o revoca l’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine
degli avvocati se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione
ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa
grave. Art. 15-quattuordecies. - (Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico). – 1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall’autorità giudiziaria, previo parere del consiglio dell’ordine degli avvocati, contestualmente alla decisione di merito tenuto conto della natura dell’impegno professionale in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso, osservando, rispettivamente, la tabella professionale e i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative a onorari, diritti e indennità, ridotti della metà. 2.
La liquidazione è effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase
o grado del procedimento o comunque all’atto della cessazione dell’incarico,
dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione,
alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato
la sentenza passata in giudicato. Art. 15-quinquiesdecies. - (Divieto di percepire compensi o rimborsi). – 1. Il difensore e il consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. Ogni patto contrario è nullo. 2. L’avere l’avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale. Art. 15-sexiesdecies. - (Pagamento in favore dello Stato). – 1. Il provvedimento che condanna la parte soccombente alla rifusione degli oneri e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l’altra parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 2.
Lo Stato cura direttamente il rimborso delle spese di cui al comma 1. Laddove
esso non venga tuttavia in tale modo rimborsato e la vittoria della causa o la
composizione della lite abbia messo la parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato in condizione di potere restituire le spese erogate in suo favore, questa
deve adempiere a tale rivalsa. Art. 15-septiesdecies. - (Azione di recupero). – 1. L’azione di recupero a carico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse ed i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle tasse e diritti, ovvero nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione del giudizio. Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha l’obbligo di far dichiarare l’estinzione dello stesso se cancellato dal ruolo, ai sensi dell’articolo 309 del codice di procedura civile. L’inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare. 2.
Nel caso di cui al comma 1, il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello
Stato è tenuto a rimborsare in ogni caso le spese anticipate dall’erario con
la somma o valore conseguito, qualunque esso sia. Art.
15-octiesdecies. - (Ammissione al patrocinio a spese dello Stato in altri
casi). – 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in
quanto compatibili, anche nella fase dell’esecuzione e nel procedimento di
revocazione. 2. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi di cui al presente capo deliberata anteriormente al 1º luglio 2002 rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge».
Art. 14.
1. Prima dell’articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserita la seguente rubrica: «Capo III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI».
Art. 15.
1. All’articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: «al gratuito patrocinio» sono sostituite dalle seguenti: «al patrocinio a spese dello Stato nei casi di cui al capo I».
Art. 16.
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è ammesso il recupero delle somme pagate al difensore e delle spese, di cui all’articolo 4, nel processo penale, salvo i casi in cui sia stata revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del comma 2 dell’articolo 10».
Art. 17.
1. Dopo l’articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente: «Art. 17-bis. - (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato). – 1. Presso ogni consiglio dell’ordine degli avvocati è istituito l’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. 2.
L’elenco è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in
possesso dei requisiti previsti dal comma 3. a) attitudini ed esperienza professionale; b)
assenza di sanzioni disciplinari; 4. L’inserimento nell’elenco è revocato in qualsiasi momento nel caso intervenga una sanzione disciplinare. 5. L’elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico ed è a disposizione degli utenti presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio della provincia».
Art. 18.
1. L’articolo 18 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente: «Art. 18. - (Relazione al Parlamento) – 1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003 e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull’applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa».
Art. 19.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all’articolo 10, in materia di oneri deducibili, al comma 1, dopo la lettera l-bis)
è aggiunta la seguente:
Art. 20.
1. Presso il consiglio dell’ordine degli avvocati è istituito, con addetti anche avvocati designati dal consiglio, un servizio di informazione e consulenza per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa d’ufficio. 2. Il servizio fornisce al pubblico i dati necessari per conoscere: a) i costi dei procedimenti giudiziali, con riguardo alle spese e alle eventuali imposte, nonché i requisiti, le modalità e gli obblighi per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; b) i presupposti, le modalità e gli obblighi per la nomina del difensore d’ufficio. 3. A richiesta, il servizio fornisce a chiunque si trovi in una situazione di conflitto potenzialmente produttiva di una controversia civile, penale o amministrativa le informazioni di cui al comma 2, specificate con riferimento al problema prospettato, ai fini della valutazione dell’opportunità dell’instaurazione di o della costituzione in un giudizio ovvero della sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativa del conflitto. 4.
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato il
contributo, da porre a carico degli utenti, per le spese del servizio di cui al
comma 3, in misura tale da assicurare la più ampia possibilità di accesso.
Art. 21.
1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernenti la disciplina dei pagamenti in favore dello Stato e del recupero delle spese anticipate dallo Stato nei procedimenti in cui vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con abrogazione delle norme di legge incompatibili. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate con regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme di attuazione delle disposizioni di cui al capo II della legge 30 luglio 1990, n. 217, introdotto dall’articolo 13 della presente legge.
Art. 22.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per l’anno 2001, in lire 116.792 milioni per l’anno 2002 ed in lire 159.484 milioni a decorrere dall’anno 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 23.
1. L’articolo 152 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. 2. Il testo della legge sul gratuito patrocinio, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, l’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall’articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e gli articoli da 11 a 16 della medesima legge n. 533 del 1973 sono abrogati a decorrere dal 1º luglio 2002.
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