SENATO
DELLA REPUBBLICA
Attesto
che il Senato della Repubblica, il 4 ottobre 2006,
ha
approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo:
Sospensione
dell'efficacia, nonché modifiche di
disposizioni
in tema di ordinamento giudiziario
Articolo
1
1.
L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160, è sospesa fino alla data del 31 luglio 2007.
2. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "sotto la propria
responsabilità" sono soppresse;
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Titolarità dell'azione penale). - 1. Il procuratore
della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita
personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio.
L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero
il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12.
2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il
procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato
deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si
attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione,
ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto
circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con
provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla
comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte
al procuratore della Repubblica".
3. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, i commi 2 e 3 sono abrogati;
b) all'articolo 2, comma 1:
1) la lettera i) è
abrogata;
2) la lettera v) è
sostituita dalla seguente:
"v) pubbliche dichiarazioni o interviste che
riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero
trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria,
quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione
del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio
2006, n. 106";
3) la lettera z) è abrogata;
4) la lettera bb) è abrogata;
5) la lettera ff) è sostituita dalla
seguente:
"ff) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme
vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile
negligenza";
c) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o),
p), cc) e ff), l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di
valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità
disciplinare.";
d) all'articolo 3, comma 1:
1) la lettera f) è abrogata;
2) la lettera h) è sostituita dalla
seguente:
"h) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e
continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di
soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare
l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del
magistrato";
3) la lettera i) è sostituita dalla
seguente:
"i) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione
del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare
l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste";
4) la lettera l) è abrogata;
e) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - (Condotta disciplinare irrilevante). - 1.
L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa
rilevanza.";
f) all'articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli
giudiziari e i dirigenti degli uffici hanno l'obbligo di comunicare al Ministro
della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni
fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i
presidenti di collegio nonché i procuratori aggiunti debbono comunicare ai
dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della
sezione o del collegio o dell'ufficio che siano rilevanti sotto il profilo
disciplinare.";
g) all'articolo 15:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Non può comunque essere promossa l'azione disciplinare
quando sono decorsi dieci anni dal fatto.";
2) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole:
"un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";
3) al comma 8, alinea, dopo le parole:
"il corso dei termini", sono inserite le seguenti: ", compreso
quello di cui al comma 1-bis,", e dopo la lettera d) sono
aggiunte le seguenti:
"d-bis) se, nei casi in cui all'articolo 2, comma 1, lettere
g) ed h), all'accertamento del fatto costituente illecito disciplinare è
pregiudiziale l'esito di un procedimento civile, penale o amministrativo;
d-ter) se il procedimento è sospeso a seguito di provvedimento a
norma dell'articolo 16";
h) all'articolo 16:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo
ritiene necessario ai fini delle determinazioni sull'azione disciplinare, può
acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa
essergli opposto. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica comunichi,
motivatamente, che dalla divulgazione degli atti coperti da segreto
investigativo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore
generale dispone, con decreto, che i detti atti rimangano segreti per un periodo
non superiore a dodici mesi, prorogabile di altri sei mesi su richiesta motivata
del procuratore della Repubblica ovvero di altri dodici mesi quando si procede
per reati di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, e
sospende il procedimento disciplinare per un analogo periodo. Successivamente il
Procuratore generale presso la Corte di cassazione può prendere visione degli
atti. Il procedimento può essere altresì sospeso nel corso delle indagini
preliminari.";
2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione
procede all'archiviazione se il fatto addebitato non costituisce condotta
disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-bis o forma oggetto
di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo
periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4
oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Il
provvedimento di archiviazione è comunicato al Ministro della giustizia, il
quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può richiedere
la trasmissione di copia degli atti e, nei sessanta giorni successivi alla
ricezione degli stessi, può richiedere al presidente della sezione disciplinare
la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione.
Sulla richiesta si provvede nei modi previsti nei commi 4 e 5 dell'articolo 17 e
le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal
Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto. Il
provvedimento di archiviazione acquista efficacia solo se il termine di cui
sopra sia interamente decorso senza che il Ministro abbia avanzato la richiesta
di fissazione dell'udienza di discussione orale davanti alla sezione
disciplinare. In tale caso è sospeso il termine di cui al comma 1 dell'articolo
15.";
3) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ". Potere di archiviazione ";
i) all'articolo 17:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il decreto di cui al comma 4 è comunicato, almeno dieci
giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero
e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo, se già designato, e,
nelle ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare o abbia richiesto
l'integrazione o la modificazione della contestazione, al Ministro della
giustizia";
2) al comma 7, è soppresso l'ultimo
periodo;
l) all'articolo 18, comma 1, è soppresso il secondo periodo;
m) all'articolo 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e le
conclusioni del pubblico ministero e della difesa dell'incolpato, il quale deve
essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione
in camera di consiglio.";
n) all'articolo 22, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Nei casi di minore gravità il Ministro della giustizia o il
Procuratore generale possono chiedere alla sezione disciplinare il trasferimento
provvisorio dell'incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, ma
diverso da quello indicato nell'articolo 11 del codice di procedura
penale";
o) all'articolo 24, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Corte di cassazione decide a sezioni unite civili,
entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso.";
p) all'articolo 25, i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
"7. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del
procedimento disciplinare e, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di
revisione se proposta fuori dai casi di cui al comma 2, o senza l'osservanza
delle disposizioni di cui al comma 4 ovvero se risulta manifestamente infondata;
altrimenti, dispone il procedersi al giudizio di revisione, al quale si
applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare.
8. Contro la decisione che dichiara
inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite
civili della Corte di cassazione.";
q) dopo l'articolo 32, è aggiunto il seguente:
"Art. 32-bis. - (Disposizioni transitorie). - 1.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti
disciplinari promossi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
2. Per i fatti commessi
anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente
decreto continuano ad applicarsi, se più favorevoli, gli articoli 17, 18, 19,
20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
3. I ricorsi proposti avverso le
sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura pendenti presso le sezioni unite penali della Corte di cassazione
sono trasferiti alle sezioni unite civili della stessa Corte".
Articolo 2
1.
All'articolo 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
"3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i centoventi giorni
successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno
dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti la disciplina transitoria, se necessaria, le norme
eventualmente occorrenti per il coordinamento dei medesimi con le altre leggi
dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.
I decreti legislativi previsti nel presente comma sono adottati con l'osservanza
dei principi e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 9, e divengono efficaci
dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Articolo
3
1.
All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n.
361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, le
parole: "è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento
giudiziario" sono sostituite dalle seguenti: "è differita alla data
di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della
delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150".
Articolo
4
1.
Fino al 31 luglio 2007 continuano ad applicarsi, nelle materie oggetto del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le disposizioni del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, nonché le altre disposizioni in materia di ordinamento
giudiziario, ed in particolare gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16
gennaio 2006, n. 20.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la
vigenza del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Il
Presidente del Senato