Corte Costituzionale

 

Giurisprudenza Costituzionale in materia penitenziaria

 

Corte costituzionale

Ordinanza 13 -23/12/2004 n. 417

Ordinamento penitenziario: il nuovo 41-bis resiste al vaglio della Corte Costituzionale. Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha respinto una questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, come modificato dalla legge 279/2002 sulla disciplina della proroga del regime speciale di detenzione per gli appartenenti alla criminalità organizzata.

 

Corte costituzionale

Sentenza 24/11/2003 n. 350

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47 ter l. 354/1975 nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata e del padre condannato conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante.

 

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Sentenza n. 135, depositata il 24/4/2003

Ergastolo e liberazione condizionale: giusto negarla se il condannato non collabora. Secondo la Consulta, l’ergastolano che sceglie liberamente di non collaborare con la giustizia non può beneficiare dell’istituto della liberazione condizionale. Così la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4bis dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui "in assenza della collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58ter del medesimo ordinamento, non consente al condannato alla pena dell’ergastolo per uno dei delitti indicati nella disposizione censurata di essere ammesso alla liberazione condizionale".

 

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Ordinanza 27/3 - 16/4/2003 n. 130

Legittima la mancata concessione dei domiciliari a chi è stato condannato per reato di evasione, La Corte ha confermato la legittimità costituzionale del principio fissato dal comma 5-bis dell’art. 284 del cpp, secondo cui non sono concedibili gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede.

 

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Ordinanza n. 390, depositata il 23/7/2002

41 bis non impedisce al giudicante di modificare il regime per tutelare la salute. Secondo la Consulta, il regime carcerario previsto dall’articolo 41-bis non sospende le norme previste a tutela della salute del detenuto, che sono assicurate dai poteri conferiti al giudice che procede e dal controllo esercitato, su ricorso, dal Tribunale di sorveglianza.

 

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Sentenza 10 - 22/5/2001 n. 158

Riconosciuto il riposo annuale retribuito al detenuto che lavora nel penitenziario. La lettura della Consulta non ammette distinzioni tra impiego all’interno del carcere o presso terzi. L’autore evidenzia come il diritto alle ferie riconosciuto dalla sentenza riguarda tutti i detenuti, compresi quelli in semilibertà o in una situazione di affidamento in prova al servizio sociale.

 

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Sentenza 15 - 22/11/2000, n. 526

Perquisizioni in carcere legittime ma solo se verbalizzate in anticipo. Con questa sentenza, la Corte costituzionale ha affermato che le perquisizioni in carcere non costituiscono un’ulteriore restrizione di libertà per i detenuti: sono invece parte delle misure di trattamento e delle modalità concrete di attuazione del regime carcerario. È però necessaria e imposta la documentazione dell’avvenuta perquisizione e che le modalità di esecuzione della perquisizione siano sempre rispettose della personalità del detenuto.

 

Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1999

Ribadito il ruolo di garante dei diritti affidato al magistrato di sorveglianza. La Corte costituzionale ha affermato la tutela giurisdizionale dei detenuti davanti all’amministrazione penitenziaria.

 

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Sentenza 16 - 30/12/1997 n. 445

Condannato può godere della semilibertà se ha "chiuso" con il crimine organizzato.

 

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Sentenza 26/11 - 05/11/1997 n. 376

Restrizioni carcerarie del 41 bis non generano detenuti "speciali". La Corte costituzionale pone i suoi vincoli e il regime eccezionale resta legittimo.

 

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Sentenza 19/06 - 03/07/1997 n. 212

Detenuto condannato con sentenza definitiva può "conferire" subito con il proprio difensore. Il direttore dell’istituto penitenziario non dovrà più autorizzare i colloqui.

 

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Sentenza 5 - 13/06/1997 n. 173

Detenzione domiciliare: la denuncia per evasione non sospende automaticamente il beneficio. Le conseguenze della condotta del condannato sono valutate dal magistrato di sorveglianza.

 

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Sentenza 2 - 4/07/1997 n. 161

Ergastolo: libertà condizionale possibile anche se è stata revocata già una volta. Assicurato il fine rieducativo della pena: dubbi sui presupposti per la riammissione. È anche pubblicato un modello di domanda per la liberazione condizionale.

 

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Sentenza 9 - 22/04/1997 n. 109

Consulta estende ai condannati minorenni le misure concesse in alternativa al carcere. Affidamento ai servizi sociali o semilibertà anche se viene revocata la sanzione sostitutiva.

 

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Sentenza 18/10/1995 n. 438 Sentenza 18/10/1995 n. 439

Si tratta delle sentenze con cui è stata eliminata la presunzione assoluta di incompatibilità tra carcere e Hiv. Annullata la presunzione di incompatibilità. Spetta al giudice valutare i singoli casi.

 

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Sentenza n. 186 del 17/05/1995

Liberazione anticipata - Automaticità della revoca. L’art. 54 III co. l. 354/1975, nella parte in cui prevede la revoca automatica della liberazione anticipata nel caso di condanna per qualsiasi delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione di tale beneficio, anziché stabilire che la liberazione anticipata è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio, viola l’art. 27 III co. Cost. che sancisce che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato.

 

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Sentenza n. 68 del 22/02/1995

Benefici penitenziari e liberazione condizionale - Concedibilità nel caso in cui la collaborazione con la giustizia sia oggettivamente impossibile. L’art. 4 bis I co. viola gli art. 3 e 27 Cost. per lesione del principio della proporzionalità della pena rispetto alle responsabilità del condannato, nella parte in cui non prevede che i benefici penitenziari possano essere concessi anche nel caso in cui l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. L’art. 2 I co. d.l. 152/91 viola gli stessi parametri costituzionali nella parte in cui non prevede che per i delitti indicati nell’art. 4 bis I co. ord. pen. possono essere ammessi alla liberazione condizionale anche nel caso in cui l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

 

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Sentenza n. 70 del 21/02/1994

Rinvio dell’esecuzione della pena per le persone affette da infezione da HIV. La Corte Costituzionale ha ritenuto che l’art. 146 I comma n. 3 Codice Penale, che prevede il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena se questa deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS oppure di persona affetta da infezione da HIV per la quale il giudice ritenga che sussista incompatibilità con lo stato di detenzione, non violi gli artt. 2, 3, 111, 27 III comma e 32 I comma della Costituzione. La Corte ha dato grande rilievo, nel motivare la sentenza, alla salvaguardia della sanità pubblica nelle carceri.

 

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Sentenza 430 del 01/12/1993

L’art. 47 I co. ord. penit. non viola l’art. 3 Cost., né per irrazionalità, né per ingiustificata equiparazione rispetto ai condannati a una pena non superiore a 3 anni; né viola l’art. 97 Cost. per lesione del principio del buon andamento dell’amministrazione della giustizia.

 

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Sentenza 410 del 05/11/1993

Regime penitenziario - Potere del Ministro della Giustizia di sospendere regole di trattamento e istituti. Affidamento in prova al servizio sociale - Pena detentiva inflitta. L’art. 41 bis II co. ord. penit. va interpretato nel senso che avverso il procedimento con cui il Ministro della Giustizia, ricorrendo gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, sospende in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluni delitti, l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dallo stesso ordinamento penitenziario che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza può essere proposto dagli interessati reclamo al tribunale di sorveglianza.

 

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Sentenza n. 403 del 5/11/1993

Semilibertà - Ammissibilità per il condannato all’ergastolo.

 

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Sentenza n. 349 del 24/07/1993, dep. 28/07/1993

Regime penitenziario. Potere del Ministro della Giustizia di sospendere regole di trattamento e istituti.

 

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Sentenza n. 2, Anno 1990

Dichiarazione di non fondata questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte approvata il 16/2/1989 e riapprovata il 31/5/1989 (Impiego sperimentale di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all’esterno per lavori socialmente utili a protezione dell’ambiente), questione sollevata, con riferimento all’art. 117 Cost. dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

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Sentenza n. 274/1983

La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 54 della legge 354/75 nella parte in cui non prevede la possibilità di concedere anche al condannato all’ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini del computo della quantità di pena così detratta nella quantità scontata, richiesta per l’ammissione alla liberazione condizionale.

 

 

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