Cassazione n° 24767

 

Ex-Cirielli e concessione della semilibertà ai recidivi

Cassazione, Sez. I Penale, Sentenza 05.07.2006 n° 24767

 

Con la sentenza in oggetto, la Prima Sezione della Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell’applicazione del principio del tempus regit actum nel caso di successione di norme penali concernenti l’esecuzione e le misure alternative alla pena.

La pronuncia ha, in particolare, investito la quaestio concernente l’applicazione o meno della disciplina di cui all’art. 50 bis della legge sull’ordinamento penitenziario, come modificata dall’art. 7, comma 5, l. n. 251/05 (c.d. legge ex-Cirielli), relativi ai limiti di concessione della semilibertà ai recidivi di cui all’art. 99, comma 4, c.p., anche alle condanne anteriori all’entrata in vigore della legge.

La legge ex-Cirielli ha, infatti, inasprito la disciplina de qua, subordinando la concessione della semilibertà all’avvenuta espiazione di un terzo di pena in più.

Nell’esprimersi sul punto, la Suprema Corte ha preso in considerazione, al contempo, la lettera delle norme interessate e la posizione espressa dalla giurisprudenza di legittimità e da quella costituzionale con riferimento ai criteri applicabili alla successione di norme non involgenti istituti di diritto penale sostanziale.

Con riferimento al primo aspetto, il Collegio ha osservato che l’art. 50 bis l. ord. pen., nella sua nuova versione, non ha sancito alcuna deroga al principio tempus regit actum, che rappresenta il criterio previsto per la successione nel tempo di norme penali di diritto penale processuale.

Detto principio, ha osservato la Corte, è applicabile anche alle norme disciplinanti l’esecuzione della pena e le misure ad essa alternative, alle quali non è, dunque, applicabile il principio espresso dall’art. 2 c.p., per come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24561 che precede di un giorno la sentenza in oggetto.

Gli ermellini hanno, inoltre, richiamato un ulteriore dato normativo, costituito dall’art. 10 l. n. 251/05, il quale, nel prevedere il regime transitorio, disciplina ai commi 2 e 3 l’ambito di applicazione temporale di alcune modifiche introdotte dalla legge ex-Cirielli, adoperando, con riferimento alle rimanenti, l’inciso " ferme restando le disposizioni dell’art. 2 c.p.".

Tale espressione, secondo il Collegio, deve essere interpretata nel senso che il principio sancito dall’art. 2 c.p. opera soltanto con riferimento alle modifiche inerenti le norme di diritto sostanziale.

Al contrario, per le norme che non abbiano ad oggetto istituti di diritto penale sostanziale, quali quelle in materia di esecuzione della pena e concessione delle misure alternative alla detenzione, opera il succitato principio del tempus regit actum.

Con riferimento al secondo aspetto, la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale ed, in particolare, la sentenza n 257 del 2006 in cui la Consulta, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della disciplina dei permessi premio introdotta con la legge ex- Cirielli per violazione dell’art. 27, comma 3, ha sancito, in motivazione, che le finalità di prevenzione generale e speciale e di rieducazione attribuite dalla Costituzione alla pena implicano, quale necessario presupposto, la flessibilità della stessa.

Muovendo da tale presupposto, la Corte Costituzionale ha affermato che l’introduzione di norme più repressive rispetto alle precedenti rientra nella discrezionalità del legislatore, al quale spetta adottare, nei limiti del principio di ragionevolezza, le scelte di politica criminale ritenute necessarie al raggiungimento delle diverse finalità della pena.

Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, la Suprema Corte ha sancito che la nuova disciplina introdotta dalla legge ex-Cirielli sia applicabile anche alle condanne anteriori all’entrata in vigore della legge.

Gli ermellini hanno, quindi, rigettato il ricorso proposto dal condannato, il quale lamentava la violazione dell’art. 2 c.p. per essere stata la normativa de qua applicata al caso di specie, nonostante la condanna fosse stata pronunciata prima dell’entrata in vigore della legge.

I giudici di Piazza Cavour hanno, infatti, ritenuto che le disposizioni censurate, le quali costituiscono espressione della discrezionalità del legislatore, non violino il fine del carattere rieducativo della pena, né il principio della ragionevolezza, poiché non precludono l’accesso alla misura alternativa della semilibertà, ma si limitano a prevedere una disciplina più rigorosa.

Suprema Corte Di Cassazione - Sezione I Penale

Sentenza 5 luglio 2006, n. 24767

(Presidente T. Gemelli, Relatore P. Piraccini)

 

Fatto e diritto

 

Il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di concessione della misura alternativa della semilibertà, avanzata da B. Carlo, rilevando che la modifica legislativa introdotta dall’art. 7 comma 5 della L. 5 dicembre 2005 n. 251, entrata in vigore il giorno stesso della decisione, aveva elevato il limite per la concedibilità della misura alternativa all’avvenuta espiazione di due terzi della pena. Poiché il condannato aveva espiato solo anni 1, mesi 10 e giorni 27 di reclusione, contro agli anni 2 e mesi 8 richiesti, riteneva che la stessa domanda fosse inammissibile.

Contro la decisione presentava ricorso il condannato per violazione di legge, rilevando che detta norma era stata applicata con retroattività in violazione dell’art. 2 c.p., mentre ogni inasprimento degli effetti della recidiva poteva essere applicato solo nei confronti di condannati per delitti commessi dopo l’entrata in vigore della legge. Se, viceversa, si interpretava la norma nel senso che la disciplina transitoria consentiva l’applicazione retroattiva, allora doveva ritenersi tale legge costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 25 Cost. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato.

L’art. 50 bis dell’ord. pen., inserito dall’art. 7, comma 5, della Legge 5 dicembre 2005 n. 251 prevede che la semilibertà possa essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata con sentenza la recidiva prevista dall’art. 99, comma 4, c.p., solo dopo l’espiazione dei due terzi della pena e, pertanto, introduce una modifica delle regole di applicazione della misura, senza prevedere una disciplina derogatoria al principio tempus regit actum.

Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che " le norme che regolano l’esecuzione della pena e le misure ad essa alternative non hanno contenuto di diritto sostanziale e, come tali, non sono soggette al principio di rango costituzionale, sancito dall’art. 2 cod. pen." ( Sez. I, 11 febbraio 2000 n. 999, rv. 215502). Inoltre, l’art. 10 della stessa legge n. 251 cit. fissa il regime transitorio nei seguenti termini:

al comma 2, stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 6 non si applicano ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti, al comma 3, stabilisce che i nuovi termini di prescrizione, se più brevi, si applicano ai procedimenti in corso e ai processi pendenti in primo grado, solo se non vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, e non si applicano ai processi pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione.

Per tutte le altre modifiche normative l’art. 10 si limita ad utilizzare la formula " ferme restando le disposizioni dell’art. 2 c.p." e tale inciso deve essere interpretato nel senso che, solo qualora le modifiche riguardino norme che si riferiscono a istituti di diritto sostanziale, vale il principio stabilito dall’art. 2 c.p.

D’altra parte il legislatore, nell’introdurre modifiche in materia di esecuzione della pena e di misure alternative alla detenzione, ha ritenuto in più occasioni di dettare la disciplina intertemporale, in particolare:

nei confronti di persone condannate per delitti di criminalità organizzata, o comunque previsti dall’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, introdotto dall’art. 1 del D.L. 13/5/1991 n. 152, convertito nella legge 12/7/1991 n. 203, ha previsto all’art. 4 della stessa legge la non applicazione solo di alcune parti della nuova normativa a persone condannate per delitti commessi prima dell’entrata in vigore della legge ( Sez. I 5 dicembre 1991 n. 4686, rv. 189064; Sez. I 27 gennaio 1992 n. 366, rv. 189237);

nei confronti dei medesimi soggetti, in occasione della modifica dell’art. 4 bis e 41 bis Ordinamento penitenziario, introdotta dalla L. 23 dicembre 2002 n. 279, all’art. 4 stessa legge ha previsto un regime transitorio secondo cui le limitazioni all’accesso alle misure alternative non potevano essere applicate a coloro che erano stati condannati per quei reati prima dell’entrata in vigore della legge.

Ne consegue che al caso di specie può essere applicato il principio di diritto secondo cui le disposizioni che regolano l’applicazione delle misure alternative non hanno natura sostanziale e, salvo la previsione contraria contenuta in norme intertemporali, ad esse non è applicabile il disposto dell’art. 2 cod. pen., bensì il principio tempus regit actum.

Una conferma a tale interpretazione della nuova normativa si rinviene nella sentenza delle Sez. Un. Pen. del 30 maggio 2006, ric. Aloi, dep. 17 luglio 2006, secondo la quale le disposizioni che individuano i delitti ostativi alle misure alternative alla detenzione e quelle che per relationem individuano i delitti ostativi alla sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, in quanto attengono solo alle modalità di esecuzione della pena stessa, non hanno natura di norma penale sostanziale e quindi non soggiacciono al principio di irretroattività stabilito dall’art. 2 c.p. e dall’art. 25, comma 2 , della Costituzione.

Ulteriore riscontro si rinviene nella pronuncia n. 257 del 2006 della Corte Costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della nuova disciplina dei permessi premio di cui all’art. 30 quater Ordinamento Penitenziario, come modificato dall’art. 7, comma 1, L. 251 del 2005, e sulla legittimità del regime transitorio in relazione agli artt. 25 e 27 Cost, non ha affrontato il problema del regime transitorio ed ha sancito l’illegittimità dell’art. 30 quater solo rispetto all’art. 27, comma 3, Cost. Ha stabilito che la preclusione alla fruizione del beneficio, scaturita dal nuovo regime per i condannati ai quali fosse stata applicata, prima dell’entrata in vigore della legge, la recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, c.p., determina una violazione del principio costituzionale del fine rieducativo della pena, ove applicata a soggetti che abbiano già raggiunto uno stadio del percorso rieducativo adeguato al godimento del permesso premio. Con la conseguenza che l’introduzione di una sostanziale regressione nella fruizione del permesso premio non collegata ad una corrispondente regressione comportamentale da parte del condannato si pone in evidente frizione rispetto alla stessa logica di progressività che muove l’intero programma trattamentale. In motivazione la Corte Costituzionale ha anche affermato che tra le finalità che la Costituzione assegna alla pena vi è sia quella di prevenzione generale e di difesa sociale, sia quella di prevenzione speciale e di rieducazione, il che comporta una certa flessibilità della pena in funzione dell’obiettivo della risocializzazione del reo.

La variabilità delle scelte di politica criminale che il legislatore è chiamato a compiere, in funzione della dinamica dei fenomeni criminali, comporta la necessità di un sistema flessibile che sia idoneo a plasmare i singoli istituti in funzione delle diverse esigenze che le scelte comportano. Ne discende l’impossibilità di censurare in astratto opzioni normative solo perché di tipo repressivo rispetto alle precedenti in quanto il legislatore può nei limiti della ragionevolezza far prevalere di volta in volta l’una o l’altra finalità della pena, a patto che nessuna di esse ne risulti obliterata.

La sentenza della Corte Costituzionale si pone nel solco di altra pronuncia dello stesso tenore, la n. 173 del 1999, che dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis, Ordinamento Penitenziario in relazione all’art. 27, comma 3, Cost., nella parte in cui non prevedeva che il beneficio del permesso premio potesse essere concesso nei confronti dei condannati che, prima dell’entrata in vigore del testo più rigoroso dell’art. 4 bis O.P. a seguito delle modifiche legislative introdotte col D.L. 306 del 1992 convertito nella L. 356/92, avessero realizzato le condizioni per usufruire del beneficio richiesto. Pertanto, venendo alla dedotta questione di legittimità costituzionale, deve esserne dichiarata la manifesta infondatezza, in quanto il principio di irretroattività della legge, qualora non sia riferito a norme di diritto penale sostanziale, non è di rango costituzionale ( C. Cost. n. 153 del 1994; C. Cost. n. 419 del 2000), purché le norme retroattive trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non violino altri valori e interessi costituzionalmente protetti. Orbene, nel caso in questione, e cioè in relazione alla modifica dell’art. 50 bis O.P. sulle condizioni per essere ammessi alla misura alternativa della semilibertà, poiché non si tratta di disposizioni che ne impediscono l’accesso, bensì di disposizioni che richiedono l’espiazione di un terzo di pena in più, non vi è né lesione del principio del carattere rieducativo della pena, né di quello della ragionevolezza, rientrando la scelta nei poteri riservati alla discrezionalità del legislatore.

 

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M

 

La corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale;

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

Roma, 5 luglio 2006.

 

 

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