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La legge "Cirami" sul legittimo sospetto
Il 5 novembre 2002 la Camera ha approvato la legge Cirami con 310 sì, quattro no e un solo astenuto. L’Ulivo non ha preso parte al voto. Il provvedimento aveva ricevuto il via libera dell’Aula del Senato, il 24 ottobre, con alcune correzioni tecniche. Ecco, in sintesi, cosa prevedono le norme.
Casi di rimessione
Può
essere sollevata in qualsiasi stato e grado del processo, da imputati o PM, ed
è disposta quando la Cassazione rileva che esistono "gravi situazioni
locali non altrimenti eliminabili". Le quali devono essere tali da
"pregiudicare la libera determinazione o la sicurezza e l’incolumità
pubblica. O essere, comunque, in grado di "determinare motivi di legittimo
sospetto".
Sospensione facoltativa ma niente sentenze
I processi nei quali vengono presentate istanze di rimessione possono sempre essere sospesi per decisione del giudice del processo o delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. La sospensione è comunque obbligatoria quando il processo giunge alla fase delle conclusioni. In ogni caso, la presentazione di una istanza di rimessione impedisce i decreti di rinvio a giudizio e la pronuncia di sentenze dal momento in cui viene comunicato che l’istanza ha superato il primo vaglio di ammissibilità ed è assegnata alle Sezioni Unite della Cassazione.
Niente sospensione per istanze ripetute
La sospensione del processo non può essere disposta a seguito di istanze che vengono ripresentate dopo essere state respinte.
Stop a decorso prescrizione e termini di custodia cautelare
Con la correzione introdotta dal Senato al testo della Camera, vengono fugate - secondo la maggioranza, ma l’opposizione non è d’accordo - le interpretazioni ambigue: quando un processo è sospeso a causa di un’istanza di rimessione presentata da un imputato, è sospeso il decorso dei termini di prescrizione come quelli di custodia cautelare.
Nel nuovo processo che si apre quando la Cassazione sposta un processo da una sede ad un’altra, gli atti compiuti nel processo giudicato sospetto possono essere "rinnovati" dal nuovo giudice quando lo richiedono l’imputato o il pubblico ministero. Sempre che "non si tratti di atti di cui la rinnovazione è impossibile".
Le istanze di rimessione respinte possono essere sempre ripresentate dalle parti, purché si fondino su elementi nuovi e non siano state respinte la prima volta per manifesta infondatezza.
Il maxiemendamento della Cdl precisa che la nuova legge oltre ad applicarsi ai processi in corso, consente di "conservare efficacia alle istanze di rimessione già presentate. Ddl Senato 1578 Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale
Articolo 1
1. L’articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Articolo 45. - (Casi di rimessione) – 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la Corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell’articolo 11".
2. L’articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Articolo 47. - (Effetti della richiesta) – 1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile, o rigetta, la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. 2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall’apposita sezione di cui all’articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi, rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile. 3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che rigetta, o dichiara inammissibile, la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti. 4. In caso di sospensione del processo si applicano l’articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall’imputato, sono sospesi i termini di cui all’articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 304.
3. L’articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Articolo 48. - (Decisione) – 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. 2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d’inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell’articolo 610, comma 1. 3. L’avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dalla apposita sezione prevista dall’articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede. 4. L’ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l’ordinanza della Corte di cassazione sia, per estratto, comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private. 5. Fermo quanto disposto dall’articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. 6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro".
4. L’articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Articolo 49. - (Nuova richiesta di rimessione) – 1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. 2. L’ordinanza che rigetta, o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza, la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi. 3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato. 4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta".
5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d’inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l’articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l’immediata comunicazione di cui all’articolo 48, comma 3, del codice di procedura penale.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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