Consiglio
regionale del Veneto - Settima Legislatura
Proposta
di legge d’iniziativa dei Consiglieri Braghetto, Silvestrin
"Istituzione
dell’Ufficio del Garante delle persone
sottoposte
a misure restrittive della libertà personale"
Relazione
Sono
ormai anni che in Italia si dibatte sulla figura del garante delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale, altrimenti - ma anche
con maggiore imprecisione - detto difensore civico dei detenuti. Tale figura è
prevista dalla convenzione dell’Onu contro la tortura del 1987, firmata dall’Italia,
che impone al nostro Paese di dotarsi di uno strumento civile, nel solco dell’ombudsman
della tradizione anglosassone, operante soprattutto nelle carceri. Sono vari i
livelli ci cui il garante può operare.
A
livello nazionale è previsto da ben tre disegni di legge attualmente all’esame
della commissione Affari costituzionali della Camera, presentati da Giuliano
Pisapia, Prc, Anna Finocchiaro, Ds, ed Erminia Mazzoni, Udc. Il tema ha
registrato l’interessamento personale, diretto e sollecito del presidente
della Camera, Pierferdinando Casini.
Anche
singoli comuni si sono attivati: in testa Roma e Firenze, che hanno già
nominato i rispettivi garanti, mentre analoghi provvedimenti stanno prendendo i
comuni di Torino, Genova, Bologna, Milano e Cosenza. Per quanto riguarda le
amministrazioni regionali, il termine di riferimento per ora è la Regione
Lazio, che ha nominato Angiolo Marroni garante regionale, e la regione
Lombardia, in cui il provvedimento istitutivo del garante è ancora in fieri.
In
cosa consistono le competenze del garante a tutela delle persone private della
libertà personale? Il garante si occupa dei detenuti e del loro rapporto col
sistema carcerario, in modo da renderlo, dove è possibile, più vivibile e
tollerabile e contribuisce alla salvaguardia dei loro diritti fondamentali
(lavoro, salute, formazione), operando per la risoluzione dei conflitti in una
logica e secondo i canoni della mediazione. L’esperienza, decollata già da
anni in altri paesi europei (Austria, Danimarca, Ungheria, Norvegia, Olanda,
Portogallo, Finlandia, Inghilterra, Scozia), si pone come elemento "terzo
", a completamento e con una precisa funzione di raccordo rispetto alle
figure istituzionali e della società civile già operanti.
Diverse
possono essere le azioni che il "garante" può attuare:
-
assumere
iniziative per assicurare ai detenuti le precisazioni inerenti al diritto
alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione e
alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al
recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del
lavoro;
-
segnalare
agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno;
-
attivarsi
nei confronti dell’amministrazione penitenziario per quanto riguarda i
problemi sopra esposti, coinvolgendo anche gli enti locali e i soggetti del
Terzo settore;
-
intervenire
a livello regionale in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a
proprie competenze;
-
proporre
agli organi regionali interventi amministrativi e legislativi da
intraprendere ed esprimere pareri su ogni atto legislativo che possa
riguardare le condizioni dei detenuti;
-
proporre
alla Giunta regionale iniziative concrete di informazione e promozione
culturale.
La
creazione del difensore civico penitenziario risponde inoltre all’esigenza, di
avere un organo - esterno e indipendente rispetto all’apparato carcerario -
incaricato di contribuire a quanto previsto dal dettato costituzionale, che l’esecuzione
della pena detentiva miri al reinserimento sociale del detenuto, risultando
quindi depurata di ogni afflittività aggiuntiva rispetto a quella che le è
propria.
Per
tale ragione è necessario, che - come previsto dai vari testi legislativi già
approvati oltre che dalla presente proposta di legge - il garante possa operare
a stretto contatto con la realtà carceraria per poter esercitare efficacemente
la propria opera di mediazione.
In
questo senso la figura del garante nasce anche con l’intento di integrare all’interno
degli istituti di pena l’opera del magistrato di sorveglianza, figura che oggi
anche per croniche carenze di organico purtroppo è oberata da varie incombenze,
oltre che da moltissime richieste di interventi di varia natura. La presenza del
garante e la sua collaborazione con il magistrato di sorveglianza contribuirebbe
ad assicurare un canale continuo di corretta informazione tra i detenuti e le
autorità giudiziarie, oltre che a rappresentare le istanze dei soggetti
carcerati più deboli (ad esempio gli stranieri o i minorenni).
Almeno
altrettanto importante la funzione che questa nuova.figura verrebbe a svolgere
nei confronti del mondo esterno. Su temi quali la sanità, le condizioni di
vita, il lavoro, previsto che il garante funga da elemento di raccordo tra tutti
i soggetti istituzionali e della società civile che già oggi operano nella
realtà carceraria, senza peraltro trovare sempre un coordinamento adeguato.
In
particolare la creazione di circuiti virtuosi che coinvolgano anche imprenditori
privati e associazioni di categoria, attraverso la mediazione di comuni e
realtà sociali, potrebbe rivelarsi particolarmente efficace nella creazione di
lavoro non solo interno al carcere, ma anche come efficace "camera di
decompressione" in vista del progressivo reinserimento sociale dei detenuti
e delle persone che godono di misure alternative alla detenzione.
Più
conformi alla tradizionale figura di "difensore civico" (che -
ripetiamo - solo in parte coincide con quella del garante individuato nella
presente proposta) sono invece le mansioni di autorità a garanzia della
trasparenza e dell’efficacia dei provvedimenti. Al garante spetta il compilo
di favorire la sburocratizzazione delle carceri, problema purtroppo di
dimensioni molto più rilevanti rispetto al mondo esterno, A noto che spesso il
tempo impiegato dai giudici "penitenziari" per decidere il reclamo del
detenuto nei confronti di un atto dell’amministrazione carceraria è
eccessivo.
La
presente proposta di legge prevede che l’ufficio del garante sia strutturato
in modo tale - quanto a risorse ed organico - da consentire un’assidua
presenza all’interno degli istituti penitenziari. La logica sottostante è
quella di prevenire i contrasti, di mediare, di mantenere vivi i collegamenti
con gli enti e le istituzioni che a vario titolo si occupano del carcere, di.far
convergere la necessaria attenzione dell’opinione pubblica e, prima ancora,
delle istituzioni sui reali problemi dell’apparato detentivo. La figura
prevista quindi va ad integrarsi con le realtà istituzionali e le
professionalità esistenti, favorendone il dialogo e la collaborazione e
provvedendo a segnalare alle stesse le cause e le situazioni di attuale o
potenziale degrado della dignità delle persone detenute.
Articolo
1
Ufficio
del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale
-
È
istituito, presso il Consiglio regionale, l’Ufficio del Garante delle
persone Sottoposte a misure restrittive della libertà personale, al fine di
contribuire a garantire, in conformità ai principi di cui agli articoli 2,
3 e 4 della Costituzione e nell’ambito delle materie di competenza
regionale, i diritti di tali persone.
-
Tra
le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti presenti negli istituti
penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei centri di prima
accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle
strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario
obbligatorio.
Articolo
2
Costituzione,
incompatibilità e revoca
-
Il
titolare dell’ufficio di cui all’articolo. è il Garante che viene
eletto con un maggioranza di due terzi degli aventi diritto dal Consiglio
Regionale all’inizio della legislatura tra persone che abbiano ricoperto
incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo.
-
La
carica di Garante è incompatibile con quella di:
a)
membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale,
provinciale e comunale;
b)
amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione
pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a
qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
-
Il
Garante non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro
autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a personale
regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il
collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del
posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento
di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.
-
Il
Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
-
Il
Consiglio regionale, può revocare il Garante per gravi o ripetute
violazioni di legge.
-
Il
Garante per la propria attività, s’avvale di un organo di consulenza,
formato da tre membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta
con voto limitato, scelti tra magistrati, professori universitari ordinari
in materie giuridiche o sociali e personalità di alta e riconosciuta
professionalità che si siano distinte in attività di impegno sociale.
Articolo
3
Trattamento
economico
-
Al
Garante è attribuita un’indennità di funzione pari, rispettivamente, al
50 per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai consiglieri
regionali.
-
Per
ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni, nel caso di
missione in un comune diverso da quello in cui ha sede l’ufficio, al
Garante spetta altresì il trattamento economico di missione previsto per i
consiglieri regionali.
Articolo
4
Organizzazione
e regolamento
-
Alla
dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell’ufficio
provvede, sentito il Garante, l’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale
-
Il
Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare
su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni
di volontariato e di centri di studi e ricerca.
-
Il
Garante adotta un apposito regolamento che disciplina il proprio
funzionamento.
Articolo
5
Funzioni
-
Il
Garante, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 e nell’ambito
delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le
competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:
a)
assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all’articolo
1, comma 2 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al
miglioramento della qualità della vita, all’istruzione e alla formazione
professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla
reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro;
b)
segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le
persone di cui all’articolo 1, comma 2, dei quali venga a conoscenza in
qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di
associazioni o organizzazioni non governative che svolgano una attività
inerente a quanto segnalato;
c)
si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché questa
assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla
lettera a);
d)
interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di
accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che
compromettano l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e,
qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi
regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune
iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
e)
propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da
intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti
delle persone di cui all’articolo 1, comma 2 e, su richiesta degli stessi
organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono
riguardare anche dette persone;
f)
propone alla Giunta regionale iniziative concrete di informazione e promozione
culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale.
Articolo
6
Protocolli
d’intesa
-
I
protocolli d’intesa sottoscritti dalla Regione e le amministrazioni
statali competenti devono promuovere:
a)
l’attivazione all’interno degli istituti penitenziari stramenti
informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti
nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all’articolo
1, comma 1;
b)
la previsione anche altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo
svolgimento delle funzioni dell’ufficio del garante.
Articolo
7
Relazione
annuale
-
Entro
il 30 aprile di ogni anno il Garante presenta una relazione sull’attività
svolta nell’anno precedente e sui risultati ottenuti alla Giunta regionale
e al Consiglio regionale.
-
La
relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio
regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa
della regione o indipendenti.
Articolo
8
Disposizioni
finanziarie
-
Per
le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale di
previsione per l’esercizio 2003 e pluriennale 2003/2005, è istituito
dello stanziamento dell’UPB T25.