Garante dei diritti delle persone private della libertà personale
Articolo
1
Istituzione
del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale
-
Nell’ambito
dei Comune di Roma è istituito il Garante dei diritti delle persone private
della libertà personale del Comune di Roma, di seguito denominato
"Garante", con i compiti previsti dalla presente delibera.
Articolo
2
Nomina
e durata
-
Il
Sindaco nomina, con propria ordinanza, il Garante, scegliendolo fra persone
residenti nel Comune di Roma d’indiscusso prestigio e di notoria fama nel
campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività
sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei Centri di servizio
sociale. Il Garante resta in carica per 5 anni e opera in regime di
prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia.
L’incarico è rinnovabile non più di una volta.
-
Il
Garante è un organo monocratico. L’incarico è incompatibile con
l’esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della
sicurezza .pubblica. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge,
ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di
amministratori comunali.
Articolo
3
Compiti
del Garante
-
Il
Garante:
-
promuove,
con contestuali funzioni di osservazione e vigilanza indiretta,
l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita
civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private
della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento
domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Roma, con
particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla
formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, allo
sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune
medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
-
promuove
iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti
umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione
della pena detentiva;
-
promuove
iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in
particolare con il Difensore Civico cittadino, competenti nel settore per
l’esercizio dei compiti di cui alla lett. a);
-
rispetto
a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua
attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative
delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle
autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala
il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un opera di
assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse
relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare
attenzione all’esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente
tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa,
contrastata o ritardata nei fatti;
-
promuove
con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter
espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.
Articolo
4
Relazione
agli Organi del Comune
-
Il
Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle
Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di
avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini
dell’esercizio dei compiti di cui all’art. 3, sulle attività svolte,
sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga
opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
-
Il
Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli
Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno
per i fini di cui all’art.
-
Il
Garante, almeno una volta l’anno, riferisce alla Consulta cittadina per i
problemi penitenziari e alle associazioni maggiormente rappresentative dei
detenuti, tenendo conto delle osservazioni da queste ricevute.
Articolo
5
Strutture
e personale
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Per
lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio
dell’Amministrazione Comunale, che sarà istituito con successiva
deliberazione della Giunta.
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