Comune Roma

 

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

 

Articolo 1

Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

        

  1. Nell’ambito dei Comune di Roma è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Roma, di seguito denominato "Garante", con i compiti previsti dalla presente delibera.

Articolo 2

Nomina e durata

 

  1. Il Sindaco nomina, con propria ordinanza, il Garante, scegliendolo fra persone residenti nel Comune di Roma d’indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei Centri di servizio sociale. Il Garante resta in carica per 5 anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L’incarico è rinnovabile non più di una volta.

  2. Il Garante è un organo monocratico. L’incarico è incompatibile con l’esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza .pubblica. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.

Articolo 3

Compiti del Garante        

  1. Il Garante:

  1. promuove, con contestuali funzioni di osservazione e vigilanza indiretta, l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Roma, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;

  2. promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;

  3. promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il Difensore Civico cittadino, competenti nel settore per l’esercizio dei compiti di cui alla lett. a);

  4. rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all’esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;

  5. promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.

 

Articolo 4

Relazione agli Organi del Comune

 

  1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell’esercizio dei compiti di cui all’art. 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.

  2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all’art.

  3. Il Garante, almeno una volta l’anno, riferisce alla Consulta cittadina per i problemi penitenziari e alle associazioni maggiormente rappresentative dei detenuti, tenendo conto delle osservazioni da queste ricevute.

 

Articolo 5

Strutture e personale

 

  1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio dell’Amministrazione Comunale, che sarà istituito con successiva deliberazione della Giunta.

 

 

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