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Protocollo addizionale, firmato a Strasburgo il 28.04.1983
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata
"la Convenzione"), considerato che gli sviluppi intervenuti in parecchi Stati membri del Consiglio
d'Europa indicano una tendenza generale a favore dell'abolizione della pena di
morte,
Articolo 1 - Abolizione della pena di morte
Articolo 3 - Divieto di deroghe
Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può indicare il territorio o i territori nei quali si applicherà il presente Protocollo. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese che segue la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. li ritiro avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese che segue la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.
Articolo 6 - Relazioni con la Convenzione
Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data alla quale cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 7. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data di deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.
Articolo 9 - Funzioni del depositario
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno
firmato il presente Protocollo. |