1° Protocollo addizionale, firmato
a Parigi il 20.03.1952
I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa, risoluti ad adottare misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di
certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito, denominata
"la Convenzione"),
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 - Protezione della proprietà
Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può
essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e
nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto
internazionale.
Le disposizioni Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di
mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso
dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento
delle imposte o di altri contributi o delle ammende.
Articolo 2 - Diritto all'istruzione
Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato,
nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e
dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale
educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e
filosofiche.
Articolo 3 - Diritto a libere elezioni
Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli,
libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera
espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.
Articolo 4 - Applicazione territoriale
Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente
Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario
Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui
si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo nei territori di
cui assicura le relazioni internazionali che sono designati nella stessa
dichiarazione.
Ogni Alta Parte Contraente che ha presentato una dichiarazione in virtù del
paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione
che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine
all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo in un qualsiasi
territorio.
Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata
come fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.
Articolo 5 - Relazioni con la Convenzione
Le Alte Parti Contraenti considereranno gli artt. 1, 2, 3 e 4 di questo
Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni
della Convenzione si applicheranno di conseguenza.
Articolo 6 - Firma e ratifica
Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa,
firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla
Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Esso entrerà in vigore dopo il
deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà
successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello
strumento di ratifica.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale del
Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo
avranno ratificato.
Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi facendo
egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del
Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia certificata
conforme ad ognuno dei Governi firmatari.