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Il nuovo Codice penale svizzero, un profondo rinnovamento legislativo
Le Due Città, settembre 2003
Nella Confederazione Elvetica è giunta al termine, dopo esattamene vent’anni, l’opera di revisione della parte generale del codice penale. Le principali tappe di questo lungo percorso sono state le seguenti:
Poiché il 3 aprile 2003 è scaduto, senza essere utilizzato, il termine per chiedere il referendum, il provvedimento legislativo, che comporta la totale riscrittura della parte generale del codice penale, è divenuto definitivo. Si tratta di un risultato importante, che merita di essere conosciuto dai nostri lettori. Come si vedrà, molte delle maggiori innovazioni del codice penale vertono sul sistema sanzionato rio. Per esporre queste novità, di grande interesse anche per noi, ci avvaliamo di una fonte privilegiata: l’intervista rilasciata da Heinz Sutter, responsabile del progetto di revisione presso l’Ufficio Federale della Giustizia (che corrisponde al nostro Ministero della Giustizia), pubblicata sul numero del luglio scorso del "Bollettino di informazioni sull’esecuzione delle pene e misure", organo della "Sezione Esecuzione delle pene e misure" dell’Ufficio Federale della Giustizia. Chiunque voglia conoscere il testo integrale della parte generale del codice, come revisionata, può trovarlo nella Gazzetta ufficiale svizzera o consultarlo su internet all’indirizzo http://www.bk.admin.ch
I principi della riforma
Nell’indicare l’origine dei principi ispiratori della riforma, Sutter precisa che si è attinto a larghe mani dal "progetto alternativo" di riforma del diritto penale elaborato in Germania negli anni ’60-’70 del secolo scorso con il contributo di penalisti svizzeri. Questo progetto alternativo puntava sull’integrazione sociale dell’autore del reato e poneva l’accento sulla risocializzazione del reo, piuttosto che sull’espiazione o sulla riparazione dell’illecito commesso. Parallelamente numerose iniziative del parlamento e dei cantoni venivano a contestare le pene detentive di breve durata e, al tempo stesso, si faceva strada la convinzione della necessità di disporre di un più ampio ventaglio di sanzioni alternative, ricorrendo - in particolare ad alternative alle pene detentive brevi. Ricordiamo, a questo proposito, che la contestazione delle pene detentive brevi (tali sono considerate quelle sino a sei mesi) è diffusa in Europa. In Spagna, ad esempio, non si esegue in carcere una condanna a pena detentiva di durata inferiore a sei mesi. Sutter ha anche ricordato che negli anni ’90 si è avuto un cambio di direzione a seguito di delitti, in specie sessuali e violenti, ma anche di criminalità economica e organizzata, che hanno sconvolto l’opinione pubblica e prodotto la richiesta di un grado più elevato di sicurezza. Di qui l’inserimento di una nuova priorità nel codice penale. In esso non sono state abbandonate le priorità date al sistema della sanzione, alla sostituzione generalizzata delle pene detentive brevi con altre sanzioni e alla nuova concezione del regime delle misure. Ma, al tempo stesso, si è dato grande rilievo alla protezione della società nei confronti dei delinquenti pericolosi. Ciò si è tradotto nella previsione dell’art. 64 del nuovo codice, secondo cui il giudice ordina l’internamento di un delinquente che ha commesso un grave reato (pena da 10 anni in su) se vi è da temere, per la caratteristiche della sua personalità o per gravi turbe mentali, che torni a commettere altri delitti. Se ricorrono queste condizioni, il condannato, anche sano di mente e non recidivo, dopo aver scontato interamente la pena subirà una misura di internamento, che può protrarsi indefinitamente, anche a vita, finché non cessi la sua pericolosità. Tuttavia l’autorità è tenuta ad effettuare verifiche frequenti per accertare - attraverso un’ indagine peritale - se l’internato può essere ammesso alla liberazione condizionale. Si tratta, evidentemente, di un sistema a "doppio binario" (pena e misura di sicurezza), che pone al centro l’esigenza di rafforzamento della difesa sociale. Un condannato a forte rischio di recidiva per gravi crimini viene infatti neutralizzato, senza limiti temporali e potenzialmente anche "sino alla morte", seppure con la previsione di frequenti verifiche relative alla persistenza della pericolosità. Circa il sistema di verifica, va ricordato che l’art. 64b stabilisce che la decisione sulla liberazione condizionale sia preceduta da una perizia e dal parere di una commissione composta da rappresentanti delle autorità di indagine, delle autorità dell’esecuzione e di specialisti della psichiatria. La liberazione condizionale dura cinque anni, durante i quali, se si manifesta ancora un forte rischio di commissione di gravi reati, il giudice ordina che venga ripristinata la detenzione. Se questa è la soluzione, adir poco drastica, con la quale il legislatore svizzero ha inteso rispondere alla domanda di sicurezza che sale dalla società (in effetti una proposta d’iniziativa popolare pendente davanti al Parlamento svizzero è ancora più rigorosa nei confronti del delinquente pericoloso, prevedendo l’internamento a vita, salvo che si profilino nuove conoscenze scientifiche che consentano di stabilire che egli può essere emendato), vediamo ora come viene con figurato il sistema sanzionato rio nelle parti relative ai reati meno gravi.
Le sanzioni alternative
Qui s’incontra una serie di novità di grande interesse. Anzitutto la sanzione pecuniaria, che precedentemente era costituita dall’ammenda, viene ora sostituita dalla pena pecuniaria secondo il sistema dei "giorni-ammenda" (art. 34). Il giudice determina in un primo momento il numero dei giorni ammenda (fino al massimo di 360) e in un secondo tempo l’ammontare di ciascun giorno-ammenda (fino a 3 mila franchi) in funzione della situazione personale ed economica del condannato. In tal modo la pena pecuniaria può giungere sino a un milione e 80 mila franchi (contro un massimo attuale di 40 mila franchi). La pena pecuniaria, così determinata, sostituisce, di regola, le pene detentive brevi. Altra sanzione che può essere inflitta in luogo della detenzione breve è il lavoro d’interesse generale (art. 37), misura sperimentata con ottimi risultati in molti cantoni della Federazione sin dagli anni ’90. La misura, ordinata dal giudice con l’accordo del reo, si estende sino al massimo di 720 ore di lavoro gratuito, prestato per istituzioni sociali, opere di pubblica utilità o persone bisognose, nella misura di 4 ore al giorno (in precedenza si prevedeva la misura di 8 ore al giorno, che si è però dimostrata eccessiva, considerato che il lavoro è gratuito). Il lavoro d’interesse generale può essere applicato in sostituzione non soltanto della pena detentiva breve, ma anche dei giorni-ammenda (con il limite, peraltro, di 180 giorni-ammenda). Altra previsione interessante è quella del "sursis partiel". Il sursis è un istituto analogo alla nostra sospensione condizionale della pena. Il nuovo codice prevede che il sursis possa essere concesso per pene sino a 2 anni di detenzione (art. 42) e che possa essere anche parziale. Ad esempio, nell’infliggere la pena di tre anni di detenzione il giudice può stabilire che il condannato trascorra un anno in carcere e i due anni restanti in sospensione della pena (sursis). In nessun caso la pena detentiva da eseguire può superare la metà di quella inflitta accompagnata da sursis. Inoltre, né la parte da eseguire né quella sospesa possono essere inferiori a 6 mesi. Queste previsioni, com’è evidente, sono frutto della sfiducia nelle pene detentive brevi. Il "sursis partiel" si può applicare non solo alla pena detentiva, ma anche alla pena pecuniaria e al lavoro d’interesse generale. Una sanzione penale accessoria che può essere pronunciata con la pena è il ritiro della patente da un mese a 5 anni (art. 67). Questa sanzione viene applicata se è stato usato un veicolo per commettere un delitto e se vi è motivo di temere nuovi abusi. Un’altra novità di rilievo introdotta nel nuovo codice è quella della responsabilità penale dell’impresa, costruita come "colpa organizzativa", che si ha quando l’impresa omette di adottare un sistema di responsabilità chiaramente definite o di controlli efficaci. In queste ipotesi la colpevolezza morale dell’individuo si traduce in una colpevolezza propria dell’impresa. L’art. 5 del nuovo codice contiene poi una previsione diretta a reprimere un fenomeno che non è sconosciuto in Svizzera e che suscita profondo disgusto. Con la nuova previsione si consente di perseguire in Svizzera chiunque si trovi nel territorio della Confederazione se ha commesso un atto di "turismo sessuale" all’estero, intendendosi per turismo sessuale lo sfruttamento di fanciulli (sino a 14 anni) o giovani (sino a 18 anni, se ricorre una forma di violenza) per scopi sessuali. La medesima regola vale per punire la pornografia realizzata con bambini. Il codice non prevede il controllo elettronico (cosiddetto "braccialetto elettronico"). Ciò non dipende, peraltro, da una contrarietà per questo strumento. Al contrario, il ricorso al braccialetto elettronico in Svizzera sta dando buona prova e si sta diffondendo. L’assenza della previsione dal nuovo codice è dovuta semplicemente al fatto che è tuttora in corso la fase sperimentale di applicazione del nuovo strumento. Come abbiamo già riferito in questa Rivista, occupandoci del ricorso all’Electronic Monitoring (EM) nelle varie patti del mondo, in Svizzera è stato adottato un approccio prudente, che prevede una fase di sperimentazione che durerà al massimo sino al 31 agosto 2005, dopo della quale il Consiglio Federale deciderà, basandosi sui risultati del "progetto pilota", se introdurre l’EM nel diritto comune. Nello stesso numero del "Bollettino di Informazioni sull’Esecuzione delle pene e misure" dal quale ricaviamo le informazioni sul nuovo codice penale svizzero, si trova un ampio resoconto sull’andamento del "progetto pilota". Da esso risulta che la sperimentazione sta dando ottimi risultati, tanto da essersi estesa a un numero di cantoni maggiore di quello inizialmente previsto. Ma di ciò parleremo nel prossimo numero de "Le Due Città".
I concetti generali del nuovo codice
Veniamo ora a qualche considerazione di carattere generale. Il nuovo codice conserva la tripartizione tra crimini, delitti e contravvenzioni, ma elimina la distinzione, che esiste attualmente nel sistema elvetico, tra reclusione, imprigionamento e arresti. D’ora in avanti la sanzione penale detentiva sarà unica e si chiamerà "pena privativa della libertà" (art. 40). La distinzione tra reati di diversa gravità è data soltanto dall’entità della pena: sono "crimini" i reati che comportano una pena privativa della libertà superiore a tre anni, "delitti" quelli che comportano una pena detentiva inferiore o una pena pecuniaria, "contravvenzioni" i reati punibili con la sola ammenda (nella forma, come si è visto, dei giorni-ammenda). Altra considerazione di carattere generale, che presenta una peculiare importanza per i lettori de "Le Due Città", è la seguente: lo scopo dell’esecuzione delle pene consiste nel permettere al condannato, dopo la liberazione, di vivere in società senza commettere altri reati, ossia nella prevenzione della recidiva attraverso l’emenda. Per raggiungere questa finalità, che accomuna tutte le sanzioni penali, il codice afferma il principio del rispetto della dignità del detenuto, principio che si trova collocato al primo posto delle disposizioni relative all’esecuzione delle pene e misure. L’obiettivo dell’esecuzione viene poi identificato nello "sviluppo del comportamento sociale" del detenuto e, specificamente, della sua capacità di rispettare le leggi. Malgrado le delusioni che da tempo circondano, anche in Svizzera, la riuscita pratica della risocializzazione, questo obiettivo non è stato abbandonato dal nuovo codice, tutt’altro. Lo sfavore per le pene detentive brevi, al contrario, è determinato, in parte, proprio dalla circostanza che una pena di durata inferiore a 6 mesi non consente di avviare un serio tentativo di risocializzazione. La risocializzazione del delinquente rimane dunque chiaramente l’obiettivo della esecuzione penale, obiettivo che deve ottenersi cercando di creare condizioni di vita che si avvicinino il più possibile a quelle della vita normale, offrendo assistenza al detenuto (oltre che al detenuto collocato in "probation") e prevenendo gli effetti negativi della detenzione. In conclusione si è di fronte a un profondo rinnovamento legislativo, che vede alcune scelte tecniche di grande interesse, alcune soluzioni coraggiose, ma anche novità che fanno discutere. Consapevole del carattere in una certa misura rivoluzionario della nuova codificazione, il legislatore svizzero ha previsto che la revisione non entri in vigore prima del 2005, per dare tempo ai cantoni non soltanto di adeguare la propria legislazione, ma anche di svolgere un’attività di formazione diretta soprattutto alle autorità inquirenti e agli avvocati.
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