a)
per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1.
285 (devastazione, saccheggio e strage);
2.
416 bis (associazione di tipo mafioso);
3.
422 (strage);
4.
630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di
estorsione);
5.
648 bis (riciclaggio); limitatamente all’ipotesi che la sostituzione
riguardi
denaro,
beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo
di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
b)
per i delitti previsti dai seguenti articoli della Legge 22 dicembre 1975, n°
685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nel testo in
vigore precedentemente alle modifiche di cui alla Legge 26 giugno 1990, n°
162:
1.
71, commi primo, secondo e terzo (attività illecite), ove applicate le
circostanze aggravanti specifiche di cui all’articolo 74;
2.
75 (associazione per delinquere).