Le
disposizioni comunitarie e internazionali sulla giustizia riparativa
Si
propone un approfondimento delle disposizioni comunitarie ed internazionali
sulla tutela delle vittime e la giustizia riparativa, con un commento sintetico
che può essere di aiuto alla lettura dei documenti, a cura di Maria Pia
Giuffrida (Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria e Presidente
della Commissione di studio "Mediazione Penale e Giustizia
riparativa"), che fa parte integrante dell’articolo "Verso la
giustizia riparativa" pubblicato sulla Rivista Mediares Semestrale sulla
mediazione n. 3/2004. Per reperire il testo integrale delle disposizioni si può
consultare il portale dell’Unione europea o del Consiglio d’Europa e delle
Nazioni Unite.
|
La
Raccomandazione concernente la Partecipazione della società alla politica
criminale (Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa - Racc. n. R(83)7
del 23/06/1983), nella quale considerato che una reazione appropriata ai
problemi della criminalità deve prevedere lo sviluppo di una politica
criminale orientata verso la prevenzione del crimine, la promozione di
misure sostitutive delle pene detentive, il reinserimento sociale dei
delinquenti e l’aiuto alle vittime, afferma l’importanza della
partecipazione della società tutta per il perseguimento efficace degli
obiettivi. In particolare in relazione all’importanza di sviluppare una
politica di prevenzione penale, generale e speciale, si afferma che il
trattamento dei condannati in libertà dà un risultato significativo nel
senso della reintegrazione sociale. Afferma infine che la politica criminale
deve tenere presente gli interessi ed i bisogni delle vittime. |
|
La
Convenzione Europea sul risarcimento alla vittima di reati di violenza
(Consiglio d’Europa - ETS n. 116 del 24/11/1983), che impegna gli Stati
membri a sviluppare i passi necessari per garantire un risarcimento
economico nei confronti delle vittime dei reati citati soprattutto laddove i
rei non siano stati identificati o siano privi di risorse. |
|
La
Raccomandazione concernente la Posizione delle vittime nell’ambito del
diritto penale e della procedura penale (Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa - Racc. n. R(85)11 del 28/06/1985), nel premettere che talvolta
gli attuali sistemi penali tendono ad accrescere, piuttosto che diminuire, i
problemi delle vittime, raccomanda agli Stati di prevedere a livello
legislativo ed operativo una serie di misure a tutela delle vittime, in tute
le fasi del procedimento. In particolare raccomanda di prendere atto dei
vantaggi che possono presentare i sistemi di mediazione e di conciliazione e
di promuovere ed incoraggiare le ricerche sull’efficacia delle
disposizioni concernenti le vittime. |
|
La
Dichiarazione sui Principi fondamentali di giustizia in favore delle vittime
della criminalità e delle vittime di abusi di potere (Assemblea Generale
delle Nazioni Unite - Risoluzione n. 40/34 del 29/11/1985) che afferma la
necessità di adottare delle misure nazionali e internazionali miranti a
garantire il riconoscimento universale e efficace dei diritti delle vittime
della criminalità e di abuso di potere e sottolinea altresì la necessità
di incoraggiare tutti gli Stati a progredire nell’impegno di raggiungere
tale fine senza pregiudizio per gli indagati o i condannati, invitando gli
Stati membri a prendere le necessarie iniziative per dare seguito alle
disposizioni della dichiarazione al fine di attivare misure speciali di
prevenzione del crimine per ridurre la vittimizzazione. |
|
La
Raccomandazione concernente l’assistenza alle vittime e la prevenzione
della vittimizzazione (Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa -
Racc. n. R(87)21 del 17/11/1987), che considerato che la giustizia penale
non è sufficiente per riparare il pregiudizio e i danni causati dal reato,
raccomanda agli Stati membri di prendere quelle misure che tendano a
garantire la vittima, evitando una vittimizzazione anche secondaria. Inoltre
invita gli Stati membri a favorire la creazione di organismi nazionali per
la promozione degli interessi delle vittime, lo sviluppo di adeguate
politiche in favore delle vittime ed incoraggiare altresì le esperienze -
su base nazionale o locale - di mediazione tra il delinquente e la vittima
valutando i risultati, con particolare attenzione a quelle misure in cui gli
interessi delle vittime sono salvaguardati. |
|
La
Risoluzione sugli "Elementi di una responsabile prevenzione della
criminalità: standard e norme" (Economic and Social Council delle
Nazioni Unite n. 1997/33 del 21/07/1997) che prendendo atto del
sovraffollamento delle carceri e del critico stato del sistema di giustizia
penale, afferma l’importanza di una prevenzione non-repressiva del crimine
e rilancia la necessità di una attenzione alla vittima, che non va
"colpevolizzata" ma assistita e protetta, e di una contestuale
dovuta considerazione ai diritti del reo. |
|
La
Risoluzione sulla "Cooperazione internazionale tesa alla riduzione del
sovraffollamento delle prigioni ed alla promozione di pene alternative"
(Economic and social Council delle Nazioni Unite n. 1998/23 del 28/07/1998)
che, preso atto del sovraffollamento delle carceri e della difficoltà del
lavoro degli operatori, raccomanda agli Stati membri di ricorrere allo
sviluppo di forme di pena non custodiali e - se possibile - a soluzioni
amichevoli dei conflitti di minore gravità, attraverso l’uso della
mediazione, l’accettazione di forme di riparazione civilistiche o accordi
di reintegrazione economica in favore della vittima con parte del reddito
del reo o compensazione con lavori espletati dal reo in favore della vittima
stessa. |
|
La
Risoluzione sullo Sviluppo ed attuazione di interventi di mediazione e
giustizia riparativa nell’ambito della giustizia penale (Economic and
social Council delle Nazioni Unite n. 1999/26 del 28/07/1999) che riafferma
come la risoluzione di piccole dispute e reati può essere ricercata
ricorrendo alla mediazione ed altre forme di giustizia riparativa, ed in
specie misure che, sotto il controllo di un giudice o altra competente
autorità, faciliti l’incontro tra il reo e la vittima, risarcendo i danni
sofferti o espletando servizi /attività utili per la collettività. Viene
inoltre sottolineato che la mediazione e le altre forme di giustizia
riparativa possono essere soddisfacenti per la vittima, come pure per la
prevenzione di futuri comportamenti illeciti, e può rappresentare una
valida alternativa a brevi periodi di pena detentiva o contravvenzioni.
Invita gli Stati membri a considerare, nell’ambito dei rispettivi sistemi
giuridici, lo sviluppo di procedure che servano come alternative a
procedimenti formali di giustizia penale e a formulare politiche di
mediazione e giustizia riparativa, nell’ottica di promuovere una cultura
favorevole alla mediazione ed alla giustizia riparativa. Sottolinea l’importanza
di garantire appropriata formazione a chi dovrà attuare tali processi. |
|
La
Raccomandazione concernente il sovraffollamento carcerario e l’inflazione
della popolazione carceraria (Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa
– Racc. n. R(99)22 del 30/09/1999) nella quale in ordine alla necessità
di ridurre il sovraffollamento, al punto 15 tra le misure alternative alla
detenzione viene individuata tra le altre la "mediazione
vittima-delinquente/compensazione della vittima". |
|
La
raccomandazione relativa alla Mediazione in materia penale (Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa n. R(99)19 adottata il 15/09/1999) invita
gli Stati membri a tenere presente - nello sviluppo di iniziative nel campo
della mediazione penale - i Principi contenuti nell’appendice. Detto
allegato definisce puntualmente: i principi generali in tema di mediazione,
le regole che devono disciplinare l’attività degli organi della giustizia
penale in relazione alla mediazione, agli standard da rispettare per l’attività
dei servizi di mediazione, alle indicazioni sulla qualifica dei mediatori e
sulla loro formazione, al trattamento dei casi individuali agli esiti della
mediazione, alle attività di ricerca e valutazione che gli Stati membri
dovrebbero promuovere sulla materia. |
|
Le
conclusioni del Consiglio europeo di Tampere (15-16 ottobre 1999) nel corso
del quale i Capi di stato e di governo hanno deciso di far progredire
rapidamente l’idea di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’ambito
dell’Unione Europea. In particolare al punto 32 viene richiamata la
necessità di elaborare norme minime sulla tutela delle vittime della
criminalità, in particolare sull’accesso delle vittime alla giustizia e
sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali.
Dovrebbero inoltre essere creati programmi nazionali di finanziamento delle
iniziative, sia statali che non governative, per l’assistenza alle vittime
e la loro tutela. |
|
La
Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia (X Congresso delle
Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e il trattamento dei detenuti -
Vienna 10-17 aprile 2000), con cui gli Stati membri si impegnano alla
promozione del principio di legalità ed al potenziamento del sistema
giustizia penale, nonché allo sviluppo ulteriore della cooperazione
internazionale nella lotta alla criminalità trasnazionale ed all’effettiva
prevenzione della criminalità. Alcuni punti della dichiarazione trattano
specificatamente la definizione di impegni verso l’introduzione di
"adeguati programmi di assistenza alle vittime del crimine, a livello
nazionale, regionale, ed internazionale, quali meccanismi per la mediazione
e la giustizia riparatrice" individuando nel 2002 il "termine
ultimo per gli Stati per rivedere le proprie pertinenti procedure, al fine
di sviluppare ulteriori servizi di sostegno alle vittime e campagne di
sensibilizzazione sui diritti delle vittime, e prendere in considerazione l’istituzione
di fondi per le vittime, oltre allo sviluppo e all’attuazione di politiche
per la protezione dei testimoni (art. 27)". L’art. 28 recita inoltre
"Incoraggiamo lo sviluppo di politiche di giustizia riparatrice, di
procedure e di programmi rispettosi dei diritti, dei bisogni e degli
interessi delle vittime, dei delinquenti, delle comunità e di tutte le
altre parti". |
|
La
risoluzione sui principi base sull’uso dei programmi di giustizia
riparativa in materia criminale (Economic and Social Council delle Nazioni
Unite n. 2000/14 del 27/07/2000) che, richiamando i contenuti delle
precedenti risoluzioni nonché la Dichiarazione di Vienna, individua nel suo
allegato uno schema preliminare di dichiarazione dei principi base per l’uso
dei programmi di giustizia riparativa in ambito criminale, da sottoporre all’attenzione
degli Stati membri, delle organizzazioni intergovernative e non governative
più rilevanti, nonché agli organismi della rete delle Nazioni Unite che si
occupano di prevenzione del crimine e dei programmi di giustizia penale, al
fine di definire principi comuni sulla materia. |
|
La
risoluzione sulla Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia: nuove
sfide nel XXI secolo (Assemblea Generale delle Nazioni Unite – n. 55/59
del 04/12/2000), che recepisce i contenuti della dichiarazione di Vienna.
Gli Stati membri, prendono atto della necessità di accordi bilaterali,
regionali e internazionali sulla prevenzione del crimine e la giustizia
penale, nel convincimento che i programmi di prevenzione e di riabilitazione
sono fondamentali quali strategie di effettivo controllo della criminalità
e che un’adeguata politica criminale rappresenta un fattore importante
nella promozione dello sviluppo socio-economico e della sicurezza dei
cittadini. Si afferma altresì la consapevolezza dell’importanza dello
sviluppo di forme di giustizia riparativa che tende a ridurre la
criminalità e promuove la ricomposizione delle vittime, dei rei e delle
comunità. La risoluzione fa propri gli obiettivi definiti dagli artt. 27 e
28 della Dichiarazione di Vienna in ordine allo sviluppo di piani d’azione
in supporto delle vittime, nonché forme di mediazione e di giustizia
riparativa, stabilendo come data di scadenza per gli Stati membri il 2002. |
|
La
risoluzione concernente il seguito da dare al Congresso delle Nazioni Unite
per la prevenzione della criminalità e il trattamento dei delinquenti
(Assemblea Generale delle Nazioni Unite – n. 55/60 del 04/07/2000) con cui
si invitano i governi a ispirarsi alle dichiarazione di Vienna e domanda al
Segretario Generale di voler preparare – previe consultazioni con gli
Stati membri – dei progetti di piani di azioni che comprendano specifiche
misure in vista dell’attuazione degli impegni presi a Vienna. |
|
La
Decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa alla posizione
della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI del 15 marzo 2001)
adottata nell’ambito del cosiddetto "Terzo Pilastro" dell’Unione
europea, sulla scorta delle determinazioni assunte nel vertice di Tampère.
Con essa gli Stati membri adottano una regolamentazione quadro relativa al
trattamento da riservare alle vittime del reato. In particolare oltre a
definire il concetto di vittima ed i suoi diritti la decisione quadro
chiarisce che la mediazione nelle cause penali è la ricerca – prima o
durante lo svolgimento del procedimento penale – di una soluzione
negoziata tra la vittima e l’autore del reato con la mediazione di una
persona competente. Ciascuno Stato si impegna a definire dei servizi
specializzati che rispondano ai bisogni della vittima in ogni fase del
procedimento, adoperandosi affinché la stessa non abbia a subire pregiudizi
ulteriori e inutili pressioni. Si impegnano ancora ad assicurare l’adeguata
formazione professionale degli operatori. Gli Stati sono vincolati a fare
entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie ai fini dell’attuazione della decisione quadro,
entro scadenze vincolanti e precisamente: entro il 22 marzo 2002 la
predisposizione delle necessarie disposizioni attuative, di ordine
legislativo, regolamentare e amministrativo; entro il 22 marzo 2004 la
definizione delle garanzie in materia di comunicazione e di assistenza
specifica alla vittima; entro il 22 marzo 2006 la implementazione della
mediazione nell’ambito dei procedimenti penali e l’indicazione dei reati
ritenuti idonei per questo tipo di misure, nonché la garanzia che eventuali
accordi raggiunti tra la vittima e l’autore del reato nel corso della
mediazione nell’ambito dei procedimenti penali vengano presi in
considerazione. |
|
La
Risoluzione concernente i Piani d’azione per l’attuazione della
Dichiarazione di Vienna sulla criminalità e la giustizia: le nuove sfide
del XXI secolo (Assemblea generale delle Nazioni Unite – n. 56/261 del
31/01/2002) che recepisce i piani di azione predisposti dalla Commissione
per la prevenzione del crimine e per la giustizia penale, previe
consultazioni con gli Stati membri. In particolare i piani di azione danno
seguito ai punti 27 e 28 della Dichiarazione di Vienna con l’individuazione
di misure sia nazionali che internazionali. Rispettivamente al Cap. IX si fa
riferimento alle "Misure in favore i testimoni e le vittime della
criminalità" sottolineando l’importanza di favorire progetti pilota
per la creazione o lo sviluppo di servizi per le vittime ed altre attività
connesse. Al Cap. XV invece si fa riferimento alle "Misure relative
alla giustizia riparativa" ed alla necessità quindi di sviluppare una
idonea politica ed ai connessi programmi di giustizia riparativa, tenendo
conto degli impegni internazionali presi in favore delle vittime. Si
sottolinea altresì la necessità di promuovere una cultura favorevole alla
mediazione ed alla giustizia riparativa e l’esigenza di formare
adeguatamente gli operatori che dovranno lavorare all’applicazione di
dette politiche. |
|
La
risoluzione sui Principi base circa l’applicazione di programmi di
giustizia riparativa nell’ambito penale (Economic and Social Council delle
Nazioni Unite n. 15/2002), che nel prendere atto del lavoro svolto dal
Gruppo di esperti sulla giustizia riparativa, incoraggia gli Stati membri a
sviluppare programmi in tal senso e di supportarsi a vicenda per avviare
ricerche, valutazioni, scambi di esperienze. Il documento allegato alla
risoluzione contiene delle indicazioni che – come gli esperti dichiarano
nel corso dei loro lavori – non possono essere obbligatorie e rigide
dovendosi adattare al sistema penale dei vari Stati. La giustizia riparativa
va comunque considerata come una misura dinamica di contrasto alla
criminalità, che rispetta la dignità di ciascuno e l’eguaglianza di
tutti, favorisce la comprensione e contribuisce all’armonia sociale
essendo tesa alla "guarigione" delle vittime, dei rei e delle
comunità. Importante l’affermazione che riguarda il fatto che gli
interventi di giustizia riparativa danno la possibilità alle vittime di
ottenere una riparazione, di sentirsi più sicure e di trovare una
tranquillità, e permette altresì ai delinquenti di prendere coscienza
delle cause e degli effetti del loro comportamento e di assumersi le loro
responsabilità in maniera costruttiva, aiutando anche le comunità a
comprendere le cause profonde della criminalità e a promuovere azioni per
un maggiore benessere e per la prevenzione della criminalità. I principi
contenuti nel documento sono estremamente chiari partendo dalla definizione
dei concetti portanti, chiarendo che nel parlare di programmi di giustizia
riparativa ci si riferisce a tutte le iniziative che i vari Paesi – a
seconda del loro sistema penale – pongono in essere nei vari stadi del
procedimento o nell’esecuzione delle pene, sottolineano l’importanza del
libero consenso delle varie parti all’offerta riparatoria, che deve essere
loro proposta in maniera chiara e senza costrizioni - soprattutto rispetto
ad eventuali conseguenze negative o sanzioni giudiziarie. |
|