I
Centri di Servizio Sociale per Adulti del Ministero della Giustizia
I
Centri di Servizio Sociale per Adulti (C.S.S.A.) sono uffici periferici del
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, da cui dipendono
amministrativamente tramite i Provveditorati regionali, così come gli istituti
di pena. Attualmente sono 58, distribuiti
su tutto il territorio nazionale (l'Ordinamento penitenziario prevede un
C.S.S.A. per ogni Ufficio di Sorveglianza).
I
compiti dei Centri di Servizio Sociale, previsti prevalentemente dalla Riforma
dell'Ordinamento Penitenziario (Legge n. 354 del 26 luglio 1975 e successive
modificazioni), sono molteplici, sia sul territorio (misure alternative alla
detenzione, rapporti con gli Enti e le risorse territoriali, ecc.) sia all'interno
degli istituti di pena.
Nel
corso dei ventiquattro anni dall'approvazione della Riforma le competenze dei
Centri si sono progressivamente ampliate e trasformate quantitativamente ed
anche qualitativamente. Le Misure Alternative e le altre modalità di esecuzione
penale sul territorio. Le Misure Alternative alla detenzione sono state
introdotte in Italia dalla Riforma Penitenziaria (L. 354 del 26.07.75).
Esse
vengono concesse, sulla base di specifici requisiti definiti dalla normativa,
con l'obiettivo prioritario di favorire un processo di recupero e
reinserimento sociale dei condannati. Dal 1975 ad oggi diverse leggi e sentenze,
e per ultima la Legge Simeone - Saraceni (L. 165 del 27 maggio 1998) hanno
progressivamente ampliato le possibilità di scontare la pena fuori dal carcere.
Al
fine di evitare ai soggetti condannati a pene detentive brevi il trauma di un'eventuale detenzione e dei suoi conseguenti effetti negativi, la Legge 689 del
24.11.81 ha inoltre previsto la possibilità di sostituire le pene con
particolari sanzioni da scontare sul territorio. Tutto ciò senza far venir meno
la certezza della pena.
Un
ulteriore misura seguita dai Centri di Servizio Sociale, sempre per favorire il
reinserimento sociale, è la libertà vigilata.
I
compiti del Centro Servizio Sociale per Adulti
Le competenze operative dei CSSA sono individuate nella Legge
n. 354 del 26/7/1975 di Riforma dell'Ordinamento Penitenziario (o.p.),
nel Regolamento di Esecuzione (R.E.), D.P.R.
431/76, ed in altre leggi successive.
I
Centri svolgono le seguenti indagini socio-familiari
|
per
il "trattamento dei condannati e degli
internati", su richiesta del Tribunale di Sorveglianza; |
|
per
"fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la
proroga e la revoca delle misure di
sicurezza ..." (art. 72 comma 4 o.p.), su richiesta del
Magistrato o del Tribunale di Sorveglianza; |
|
per
i soggetti condannati che richiedono la concessione di una misura
alternativa dallo stato di libertà (art. 47, 3° e 4° comma o.p.),
sempre su richiesta del Tribunale di Sorveglianza. Ciò in analogia, e per
prassi ormai consolidata, con quanto previsto per i soggetti che richiedono
gli stessi benefici dallo stato di detenzione, con la evidente differenza
che, in tali casi di indagini su soggetti "in libertà", il
servizio sociale fornisce gli elementi di conoscenza senza il contributo ed
il riscontro degli altri operatori penitenziari; |
|
per
fornire al Magistrato di Sorveglianza notizie utili per l'esame delle
istanze di remissione del debito
(art. 56 o.p.); |
|
per
fornire al Tribunale di Sorveglianza notizie utili in relazione alle istanze
di grazia (art. 681 c.p.p.), liberazione
condizionale (art.682 c.p.p.) e riabilitazione
(art. 683 c.p.p.). |
Competenze
all'interno degli Istituti di pena
"I
Centri prestano, su richiesta delle direzioni degli Istituti di pena, opera
di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario"
(art. 72 o.p. comma 5); in particolare:
partecipano
all'attività di osservazione scientifica della
personalità svolta dall'équipe di osservazione e trattamento nei
confronti dei condannati e degli internati. Questa équipe è composta dal
Direttore del carcere, da un Educatore, da un Assistente Sociale, da un esperto
Psicologo o Criminologo, da un rappresentante del Corpo della Polizia
Penitenziaria ed eventualmente da un Assistente Volontario. In sede di équipe
di osservazione e trattamento, il compito dell'Assistente Sociale è quello di
relazionare circa la capacità di rapporto che il detenuto ha con la realtà
esterna, la sua eventuale possibilità di interagire con essa, nonché circa la
presenza o carenza di risorse del territorio utili per il reinserimento sociale;
partecipano,
all'interno degli Istituti di pena, alle seguenti Commissioni:
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Commissione
per la definizione del regolamento interno (art. 16 o.p., comma 2); |
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Commissione
per la scelta dei libri e periodici per la biblioteca dei detenuti (art.
12 o.p., comma 2); |
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Commissione
per le attività culturali, ricreative e sportive (art. 27 o.p.). |
Misure
alternative, sanzioni sostitutive e misure di sicurezza non detentive
I
C.S.S.A. hanno specifici compiti e responsabilità in relazione alle misure
alternative, alle sanzioni sostitutive ed alla libertà vigilata:
|
Per
quanto riguarda l'affidamento in prova al
servizio sociale(art. 47 o.p. , come modificato dalla Legge 27/05/98
n.165) "il condannato può essere affidato al servizio sociale
..." e quest'ultimo ne "controlla la condotta e lo aiuta superare
le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in
relazione con la sua famiglia e con gli altri ambienti di vita" (art.
47 comma 9). "Il servizio sociale riferisce periodicamente al
Magistrato di Sorveglianza sul comportamento del soggetto" (idem, comma
10);
|
il
servizio sociale è altresì competente per l'affidamento
in prova in casi particolari (art. 94 T.U. 309/90), ovvero
l'affidamento concesso a soggetti
tossicodipendenti o alcool dipendenti che abbiano in corso un programma di
recupero o che ad esso intendano sottoporsi;
|
il
C.S.S.A. ha la responsabilità anche dell'affidamento
in prova del condannato militare (artt. 1 e 3 della Legge 29 aprile
1983 n. 167);
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nella
detenzione domiciliare (art. 47 ter,
come modificato dalla Legge 27/05/98 n.165) il Tribunale di Sorveglianza
"determina ed impartisce altresì le disposizioni per gli interventi di
servizio sociale", interventi di sostegno in questo caso e non anche di
controllo (effettuato dagli organi di polizia);
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nei
confronti dei soggetti ammessi al regime di
semilibertà (artt. 48 e 50 o.p.), l'attività di vigilanza ed
assistenza è espletata in via primaria dal servizio sociale. "La
responsabilità del trattamento resta affidata al direttore dell'Istituto,
che si avvale del Centro di servizio sociale" (art. 92, comma 3, reg.
es.);
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i
Centri provvedono "... a prestare la loro opera per assicurare il
reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non
detentive" (art. 72 comma 4 o.p.), e più specificamente,
"il servizio sociale svolge compiti di sostegno e di
assistenza..." nei confronti dei
sottoposti alla libertà vigilata", al fine del loro
reinserimento sociale" (art. 55 o.p.). Anche nel caso di libertà
vigilata a seguito della liberazione
condizionale "al C.S.S.A. è affidato il compito di aiutare il
soggetto ai fini del suo reinserimento. Il Centro riferisce periodicamente
al Magistrato di Sorveglianza sui risultati degli interventi
effettuati." (art. 55 o.p. e art. 95 r. e.);
|
i
Centri di Servizio Sociale possono svolgere, su richiesta della Magistratura
di Sorveglianza, eventuali "interventi idonei al reinserimento
sociale" anche per i condannati sottoposti alle misure sostitutive
della semidetenzione e della libertà
controllata (artt. 53, 55 e 56 della Legge 24 novembre 1981 recante
"Modifiche al sistema penale");
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il
direttore dell'Istituto di pena può richiedere ai Centri interventi di
servizio sociale in favore degli ammessi al
lavoro all'esterno (art. 21 o.p.), con particolare riferimento alla
tutela dei diritti e della dignità del detenuto e dell'internato (art. 46
reg. es.). |
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Altre
competenze degli assistenti sociali penitenziari
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seguono
l´esperienza dei permessi premio
(art. 30 ter, comma 3), in quanto "parte integrante del programma di
trattamento" ed "in collaborazione con gli operatori del
territorio", ed in particolare "...forniscono, se necessario, al
condannato ed ai servizi assistenziali territoriali le indicazioni utili a
stabilire validi collegamenti per gli eventuali problemi di competenza degli
enti locali..." (art. 61 bis, comma 4, reg. es.); |
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"Il
trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza
alle famiglie... per conservare e migliorare le relazioni dei
soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare
il reinserimento sociale ... in collaborazione con gli enti pubblici e
privati qualificati nell'assistenza sociale" (art. 45 o.p. e artt. 89 e
90 reg. es., 1 comma). Intervengono, su segnalazione del Direttore
dell'Istituto, quando risulti che i familiari non mantengano rapporti con il
detenuto o con l'internato (art. 35 reg. es.). Curano il mantenimento dei
collegamenti tra la madre detenuta e i figli (art. 18 reg. es.). Delicata
appare l'attività relativa agli internati, sia in previsione delle licenze
di esperimento, sia della licenza finale e della dimissione. Ciò in
riferimento non solo agli interventi con le famiglie, ma anche con i
Dipartimenti di salute mentale; |
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"...
partecipano alle attività di assistenza ai
dimessi" e di aiuto alle famiglie nel periodo che precede il
loro ritorno (artt. 83, 89 e 90 reg. es.). Il definitivo reinserimento dei
detenuti ed internati "è agevolato da interventi di servizio
sociale" in collaborazione con gli organi territoriali competenti (art.
46 o.p. e art. 84 reg. es., comma 5); |
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intervengono
per favorire la partecipazione della comunità esterna all'azione
rieducativa (art. 63 reg. es.). |
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