Testo
Unico sull'Immigrazione
Decreto
legislativo n. 286 del 1998
Articolo
16
Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione
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Il
giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nell’applicare la pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in
taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, quando ritiene
di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non
ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena
ai sensi dell’articolo 163 del codice penale né le cause ostative
indicate nell’articolo 14, comma 1, del presente decreto, può sostituire
la medesima pena con la misura dell’espulsione per un periodo non
inferiore a cinque anni.
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L’espulsione
di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è
irrevocabile, secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4.
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L’espulsione
di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna
riguardi uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente
decreto, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.
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Se
lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio
dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, la
sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.
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Nei
confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna
delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, che deve scontare una
pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta
l’espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna
riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente
decreto.
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Competente
a disporre l’espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di
sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite
le informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità
dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che,
entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al
tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
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L’esecuzione
del decreto di espulsione di cui al comma 5 è sospesa fino alla decorrenza
dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza
e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati
acquisiti i necessari documenti di viaggio. L’espulsione è eseguita dal
questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la
modalità dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
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La
pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall’esecuzione
dell’espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia
rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo
stato di detenzione è ripristinato e riprende l’esecuzione della pena.
Reati
esclusi dall’espulsione alternativa o sostitutiva alla detenzione
Articolo
407 Cpp, comma 2 lettera a)
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delitti
di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter,
limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a, d ed e del
comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
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delitti
consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo
comma, e 630 dello stesso codice penale;
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delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del
codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo;
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delitti
commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento
costituzionale per i quali la legge stabilisce (p.p. 278) la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci
anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis,
secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;
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delitti
di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita,
cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi
da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine
nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’art. 2,
comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
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delitti
di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi
dell’art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni;
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delitto
di cui all’art. 416 del codice penale nei casi (p.p. 3802) in cui è
obbligatorio l’arresto in flagranza (trans. p.p. 2423);
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7-bis
i delitti previsti dagli articoli 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601,
609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 609-ter,
609-quater, 609-octies del codice penale.
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Inoltre,
i reati previsti dal Testo Unico sull'Immigrazione. |
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