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Regolamento penitenziario (D.P.R. 230/2000)
Articolo 64 Permessi
I permessi previsti dal primo e secondo comma dell’articolo 30 della legge, sono concessi su domanda e hanno una durata massima di cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o l’internato deve recarsi. Nel provvedimento di concessione sono stabilite le opportune prescrizioni ed è in ogni caso specificato se il detenuto o l’internato deve o meno essere scortato per tutto o per parte del tempo del permesso, avuto riguardo alla personalità del soggetto e all’indole del reato di cui è imputato o per il quale è stato condannato. Al fine di acquisire elementi di valutazione sulla personalità del soggetto, il magistrato di sorveglianza o la competente autorità giudiziaria chiede alla direzione dell’istituto le necessarie informazioni. Per i permessi di durata superiore alle dodici ore pụ esser disposto che il detenuto o l’internato trascorra la notte in un istituto penitenziario. Le operazioni di scorta sono effettuate dal Corpo di polizia penitenziaria. Nel provvedimento di concessione del permesso possono essere specificate le modalità. Nel caso in cui risulti che il permesso deve essere eseguito in luogo diverso da quello indicato nel provvedimento, vengono rinnovati con la massima urgenza, se necessario, gli accertamenti con riferimento alla situazione e al luogo di effettiva esecuzione. Il conseguente provvedimento è comunicato ai sensi del terzo comma dell’articolo 30-bis della legge.
Articolo 66 Comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza
Dei provvedimenti esecutivi di concessione dei permessi, previsti dagli articoli 64 e 65, il direttore dell’istituto presso il quale l’interessato si trova, dà notizia senza ritardo al prefetto della provincia nel cui territorio è sito il comune ove il permesso deve essere fruito.
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