Sospensione cautelativa alternative

 

Ordinamento penitenziario (legge 354/75)

 

Articolo 51 ter

Sospensione cautelativa delle misure alternative

 

 

Se l’affidato in prova al servizio sociale (o.p. 47 s.) o l’ammesso al regime di semilibertà (o.p. 48 ss.) o di detenzione domiciliare (o.p. 47-ter) o di detenzione domiciliare speciale pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l’accompagnamento del trasgressore in istituto (reg. es. 985). Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza (reg. es. 986). Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

 

 

 

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