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Ordinamento penitenziario (legge 354/75)
Articolo 52 Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà
Al condannato ammesso al regime di semilibertà (o.p. 48) possono essere concesse (o.p. 57, 697) a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all’anno (reg. es. 102). Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata (p. 228, 231; o.p. 55). Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata (o.p. 69) indipendentemente dalla revoca di semilibertà (o.p. 51). Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al [precedente] articolo.
Articolo 53 Licenze agli internati
Agli internati può essere concessa (o.p. 57, 697) una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità (p. 208). Ai medesimi può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all’anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale. Agli internati ammessi al regime di semilibertà (o.p. 48) possono inoltre essere concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel primo comma dell’articolo precedente. Durante la licenza l’internato è sottoposto al regime della libertà vigilata (p. 228, 231; o.p. 55). Se l’internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata (o.p. 69) indipendentemente dalla revoca della semilibertà (o.p. 51). L’internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza, senza giustificato motivo, è punito in via disciplinare (o.p. 38 ss.) e, se in regime di semilibertà, può subire la revoca della concessione (o.p. 51).
Articolo 53 bis Computo del periodo di permesso o licenza
Il tempo trascorso dal detenuto o dall’internato in permesso o licenza è computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive della libertà personale, salvi i casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio. In questi casi sull’esclusione dal computo decide, con decreto motivato, il magistrato di sorveglianza (o.p. 69). Avverso il decreto può essere proposto dall’interessato reclamo al tribunale di sorveglianza secondo la procedura di cui all’articolo 14-ter. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.
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