Sopravvenienza di nuove condanne

 

Ordinamento penitenziario (legge 354/75)

 

Articolo 51 bis

Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà

 

 

Quando durante l’attuazione dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il direttore dell’istituto penitenziario o il direttore del centro di servizio sociale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza (reg. es. 981). Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell’articolo 47-quinquies o ai primi tre commi dell’articolo 50, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso (reg. es. 983); in caso contrario ne dispone la revoca.

 

 

 

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