Ordinamento
penitenziario
(legge 354/75)
Articolo
58 quater
(Divieto
di concessione dei benefici)
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L’assegnazione
al lavoro all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova al
servizio sociale nei casi previsti dall’art. 47, la detenzione domiciliare
e la semilibertà non possono essere concessi al condannato per uno dei
delitti previsti nel comma 1 dell’art. 4 bis, che abbia posto in essere
una condotta punibile a norma dell’art. 385 del codice penale (evasione).
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La
disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è
stata disposta la revoca di una misura alternativa, ai sensi dell’art. 47,
comma 11, dell’art. 47 ter, comma 6, o dell’art. 51, primo comma.
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Il
divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal
momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena, o è
stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.
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I
condannati per i delitti di cui agli artt. 289 bis e 630 del codice penale
(rispettivamente sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione e
sequestro di persona a scopo di estorsione) che abbiano cagionato la morte
del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1
dell’art. 4 bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi
della pena irrogata o, nel caso dell’ergastolo, almeno ventisei anni.
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Oltre
a quanto previsto dai commi 1 e 3, l’assegnazione al lavoro all’esterno,
i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo
VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai
condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1 dell’art. 4 bis,
nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso
punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni,
commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’art.
385 del codice penale (evasione), ovvero durante il lavoro all’esterno, o
la fruizione di un permesso premio, o di una misura alternativa alla
detenzione.
Ai
fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma 5, l’autorità
che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al Magistrato di
Sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell’imputato.
Il
divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un
periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della
custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della
misura.
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