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Codice Penale
Articolo 228 Libertà vigilata
La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all’Autorità di pubblica sicurezza (p.p. 658 ss.; o.p. 55). Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati (att. p.p. 190). Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate. La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale. La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno. Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali (p. 232).
Articolo 229 Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata
Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge (p. 2123, 2153, 2193, 2212, 2241, 2251, 2302, 2333, 2343, 6693, 6923, 701, 713) la libertà vigilata può essere ordinata:
Articolo 230 Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata
(1) La libertà vigilata è sempre ordinata:
(1) Articolo abrogato dall’art. 31, comma 1, l. 10 ottobre 1986, n. 663. Il comma 2 dell’art. cit. dispone ora: «Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa». Il testo dell’art. 204 era il seguente: «Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa. Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge. Nondimeno, anche in tali casi, l’applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all’accertamento di tale qualità, se la condanna o il proscioglimento è pronunciato: 1) dopo dieci anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo 219 e dell’articolo 222; 2) dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, in ogni altro caso. È altresì subordinata all’accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa la esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell’articolo 222, ovvero cinque anni in ogni altro caso».
Articolo 231 Trasgressione degli obblighi imposti
Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell’articolo 177, quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta (p. 237 s.). Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario (p. 223, 227).
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