Legge
8 marzo 2001, n° 40
"Misure
alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli
minori"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 marzo 2001
Articolo 1
(Rinvio dell’esecuzione della
pena)
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L’articolo
146 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Articolo 146. – (Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena). – L’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:
1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad
anni uno;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da
grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma
2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente
grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano
incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una
fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le
certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti
disponibili e alle terapie curative.
Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera
o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è
dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del
codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri,
sempre che l’interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre
due mesi".
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L’articolo
147, primo comma, numero 3), del codice penale è sostituito dal seguente:
"3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere
eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni".
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L’articolo
147, terzo comma, del codice penale, è sostituito dal seguente:
"Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è
revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio
ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga
abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre".
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All’articolo
147 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se
adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di
delitti".
Articolo
2
(Modifiche all’articolo 211-bis
del codice penale in materia di ricovero coatto)
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All’articolo
211-bis del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell’autore
di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone
ovvero con l’uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta
nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in
una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o
alla patologia della persona".
Articolo
3
(Detenzione domiciliare speciale)
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Dopo
l’articolo 47-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Articolo 47-quinquies. – (Detenzione domiciliare speciale). –
1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter, le
condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non
sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è
la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere
ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di
privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine
di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l’espiazione di
almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici
anni nel caso di condanna all’ergastolo.
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Per
la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare
speciale, nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il
mantenimento, la cura e l’assistenza medica della condannata che si trovi
in detenzione domiciliare speciale.
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Il
tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale,
fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall’articolo
284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo
che la persona può trascorrere all’esterno del proprio domicilio, detta
le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali
prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di
sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica
l’articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.
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All’atto
della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni
che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.
Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare
le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in
relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita;
riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del
soggetto.
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La
detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del
soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare
incompatibile con la prosecuzione della misura.
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La
detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni
previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o
impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.
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Al
compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già
ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza
può:
a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l’applicazione
della semilibertà di cui all’articolo 50, commi 2, 3 e 5;
b) disporre l’ammissione all’assistenza all’esterno dei figli
minori di cui all’articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento
dell’interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte
dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della
misura e dell’entità della pena residua".
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Dall’applicazione
della disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 47-quinquies della
legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
non possono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Articolo
4
(Allontanamento dal domicilio)
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Dopo
l’articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354,
introdotto dall’articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:
"Articolo
47-sexies. – (Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo). —
1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che
rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di
dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura.
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Se
l’assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi
dell’articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la
disposizione dell’ultimo comma dello stesso articolo.
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La
condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.
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Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto,
qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell’articolo
47-quinquies, comma 7".
Articolo
5
(Assistenza all’esterno dei figli
minori)
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Dopo
l’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
"Articolo 21-bis. – (Assistenza all’esterno dei figli minori). —
1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all’assistenza
all’esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni
previste dall’articolo 21.
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Si
applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all’esterno, in
particolare l’articolo 21, in quanto compatibili.
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La
misura dell’assistenza all’esterno può essere concessa, alle stesse
condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata
e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre".
Articolo
6
(Limiti di applicabilità)
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I
benefici di cui alla presente legge non si applicano a coloro che sono stati
dichiarati decaduti dalla potestà sui figli, a norma dell’articolo 330 del
codice civile.
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Nel
caso che la decadenza intervenga nel corso dell’esecuzione della misura,
questa è immediatamente revocata.
Articolo
7
(Sospensione delle pene accessorie)
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L’applicazione
di uno dei benefici previsti dalla presente legge determina, per il tempo in
cui il beneficio è applicato, la sospensione della pena accessoria della
decadenza dalla potestà dei genitori e della pena accessoria della
sospensione dell’esercizio della potestà dei genitori.
Articolo
8
(Norme di coordinamento)
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All’articolo
51-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: "o della detenzione domiciliare" sono
inserite le seguenti: "o della detenzione domiciliare speciale" e le
parole: "o al comma 1 dell’articolo 47-ter" sono sostituite
dalle seguenti: "o ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 47-ter
o ai commi 1 e 2 dell’articolo 47-quinquies".
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All’articolo
51-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: "o di detenzione domiciliare" sono
inserite le seguenti: "o di detenzione domiciliare speciale".
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All’articolo
70, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
dopo le parole: "la detenzione domiciliare," sono inserite le
seguenti: "la detenzione domiciliare speciale".
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