Progetto M.E.D.I.A.RE.

 

Mutual exchange of data and information about restorative justice

Programma Comunitario Grotius II Penale

 

Visita di studio a Parigi 21-24 aprile 2004

 

Il programma della visita prevedeva incontri con esponenti del Ministero della Giustizia francese,con responsabili di alcuni servizi giudiziari ed operatori direttamente impegnati nella gestione concreta delle attività di mediazione . In particolare la delegazione ha avuto un incontro con la dott.ssa Maya Bartolucci, Capo dell’Ufficio della giustizia penale "di prossimità" , la quale ha illustrato e presentato la normativa relativa alla mediazione in Francia. Successivamente presso la Maison de la Justice et du Droit d’Ermont è stato possibile incontrare operatori sul campo e responsabili della struttura che hanno illustrato le finalità il funzionamento e l’organizzazione della Maison. Un ultimo lungo incontro con i direttori dei servizi decentrati della tutela giudiziaria dei minori ha fatto conoscere alla delegazione l’articolato sistema posto in essere dalla Francia a tutela dei minori con particolare riferimento alle forme di riparazione per i minori. Il gruppo inoltre in incontri dedicati ha riflettuto e discusso su quanto appreso durante la visita ed ha valutato le possibili applicazioni nel contesto italiano cogliendo differenze e somiglianze con il sistema francese. La relazione sarà articolata in tre punti: Quadro legislativo sulle misure alternative alle azioni giudiziarie penali. L’attività della Maison de la Justice et du Droit La tutela giudiziaria dei minori in Francia

Quadro legislativo sulle misure alternative alle azioni giudiziarie penali in Francia.

La mediazione penale, nel sistema legislativo francese, è una delle sei possibili misure di diversione processuale. Tali misure erano già state sperimentalmente sviluppate dai procuratori della repubblica, un pò prima degli anni 90, per rispondere in maniera più idonea e rapida ad infrazioni di lieve entità ma spesso commesse per strada e generanti sentimenti di insicurezza nella popolazione.

Testi di riferimento:

Legge del 4 gennaio 1993 di riforma del codice di procedura penale: istituisce la mediazione penale nell’art. 41 del codice di procedura penale. Legge del 23 giugno 1999 rafforzante l’efficacia della procedura penale; consacra ed individua tutte le misure alternative alle azioni giudiziarie ed istituisce la composizione penale. Decreto di esecuzione del 29 gennaio 2001 che indica gli attori (procuratori, delegati del procuratore, mediatori) e le modalità di applicazione della composizione penale. Legge 9 settembre 2002 e 9 marzo 2004 che modificano la normativa citata.

Descrizione:

Le sei misure rappresentano, con gradualità, la fermezza di una risposta giudiziaria via sempre più importante, ma ciascuna di esse persegue un obiettivo specifico con contenuti e contesti propri: Richiamo agli obblighi derivanti dalla legge - art. 41-1(1°) - Consiste, nell’ambito di un colloquio solenne, nel rappresentare all’autore i contenuti della norma infranta, la pena prevista e le sanzioni previste in caso di reiterazione dei delitti. Permette di dare una risposta penalmente rilevante in tutte quelle situazioni che altrimenti porterebbero ad un’archiviazione pura e semplice ma che alimenterebbero, nell’autore, un sentimento di impunità, e di solitudine e abbandono, nella vittima. Obiettivo: provocare, nell’autore, la consapevolezza delle conseguenze del proprio atto, per la società, per la vittima e per se stesso. Il colloquio deve inoltre esprimersi in un contesto dialettico che non si riduca a delle semplici considerazioni moralizzatrici.

Art. 41-1(2°) Orientamento verso una struttura sanitaria, sociale o professionale - Consiste nel chiedere all’autore del fatto di prendere contatto con il tipo di struttura designata (ospedale, scuola, ecc.). è necessaria l’adesione consapevole dell’interessato e si esige che vi sia la prova concreta della realizzazione della procedura, ma non dell’esito. In questo senso si distingue nettamente dalla ingiunzione terapeutica e dagli obblighi tipici del controllo giudiziario. Peraltro, l’orientamento verso una struttura sociale o professionale, con la riserva di adottare la procedura specifica della composizione penale, consiste nell’attuazione di veri e propri stage educativi alternativi alla prosecuzione dell’azione in stretta connessione con la natura del reato; gli stages sono svolti in partenariato con gli enti locali.

Art. 41-1(3°) Regolarizzazione di una situazione amministrativa che costituisce infrazione

Art. 41-1 (4°) Riparazione del danno - Si chiede all’autore del reato di riparare il danno prodotto con un risarcimento quasi sempre di tipo economico: a volte riveste anche un significato morale e pedagogico (es.: lettera di scuse nei confronti della vittima).

Mediazione penale art. 41-1-(5°) - Consiste, sotto l’auspicio di un terzo (il mediatore), nel mettere in relazione l’autore e la vittima per trovare un accordo sulla modalità di riparazione ed insieme stabilire o ristabilire la comunicazione e di favorire, per quanto possibile, la non reiterazione del fatto. Essa è simile ad un accordo negoziale e può portare ad un risarcimento di tipo economico o morale. Deve assicurare la riparazione effettiva e rapida. Di fatto, è esperita per infrazioni che prevedono pene inferiori ad un mese e che sono quasi sempre causate da conflitti in ambito famigliare, lavorativo, di vicinato, tra persone, quindi che saranno costrette a rincontrarsi. Tende ad aumentare il livello di tolleranza delle differenze: previene la reiterazione del fatto, in quanto l’autore è messo a confronto concretamente con gli effetti negativi della propria azione. A livello generale, tende ad una composizione della conflittualità sociale; viene considerata soprattutto quale strumento eccellente di prevenzione della recidiva, in particolare nell’ambito della famiglia e si ritiene sia efficace soprattutto per la composizione dei conflitti al loro primo insorgere.

Composizione penale (art. 41-2 - 41-3) - è una transazione tra l’autore ed il Procuratore e consiste in una sanzione accettata e convalidata da un giudice di tribunale.

Essa è una misura che si colloca a metà tra le altre misure alternative citate e quella di altre risposte penali. Occorre osservare che questa misura è l’unico strumento legale che permette l’esecuzione di un lavoro non retribuito. Altre caratteristiche: deve essere accettata entro 10 gg. è possibile il patrocinio di un avvocato entro sei mesi occorre riparare il danno alla vittima, se identificata.

Caratteristiche giuridiche comuni

Sono delle vere e proprie misure di risposta penale; sono decisioni proprie della procura e precedono sempre ogni altra azione giudiziaria; sono gestite direttamente dal procuratore o da un suo delegato; l’esito positivo è "sanzionato" da un’archiviazione e, per quel che riguarda la composizione penale, dall’estinzione dell’azione pubblica; l’esito negativo porta, a seconda dei casi, sia a una misura di composizione penale che al proseguimento dell’azione giudiziaria; sospendono i termini di prescrizione dell’azione pubblica e se c’è un nuovo reato si può procedere anche per il vecchio, ad accezione della composizione penale.

Obiettivi comuni

Aumentare il tasso di risposta penale ed abbassare conseguentemente il numero delle archiviazioni; sanzionare gli atti ma contestualmente abbassare il livello della conflittualità sociale; arricchire e diversificare la risposta penale adattandola alla personalità dell’autore e alle singole fattispecie; consentire una risposta alla delinquenza, ma differenziata e proporzionata, in coerenza con la politica penale generale; tendere a considerare sia le circostanze (che hanno portato a commettere l’infrazione) che le sue conseguenze; favorire la prevenzione della reiterazione del fatto-reato.

Attori

persone fisiche abilitate: procuratore della Repubblica, delegati e mediatori del procuratore;

associazioni abilitate e convenzionate con la giustizia;

servizio pubblico dell’Amministrazione penitenziaria e della Protezione giudiziaria per i minori. Luoghi

Le misure sono applicate nelle case della giustizia e di accesso al diritto, nelle sedi di partenariato, nelle sedi della associazioni e nel caso della composizione penali, nei tribunali.

Brevi note di commento e di proposta per il sistema italiano

Come si è visto, le misure descritte, in Francia sono misure discrezionali, proprie del Procuratore della Repubblica ed i tipi di infrazioni (delitti e contravvenzioni) per i quali possono essere adottate sono individuati dal procuratore, che sembrerebbe avere, quindi, la massima discrezionalità. La legge individua, infatti, esclusivamente i criteri di carattere generale, che devono essere seguiti e che sono, per tutte le misure, nonostante la loro diversità: assicurare la riparazione del danno mettere fine alla turbativa dell’ordine pubblico abbassare il livello di conflittualità sociale contribuire al cambiamento, in positivo, dell’autore del fatto. Di fatto, però, poiché in Francia i Procuratori della Repubblica dipendono dall’esecutivo, essi si attengono, per l’individuazione delle infrazioni penali, alle linee direttive che in materia sono emanate dal Ministro al Procuratore Generale e da questo ai Procuratori stessi. Appare evidente, conseguentemente, un condizionamento politico molto forte che può quindi orientare in senso ampio o restrittivo il ventaglio delle infrazioni per le quali si può ricorrere alle misure. Inoltre, mentre le stesse misure potrebbero apparire espressione della volontà di ridurre la "penalità" rappresentano, al contrario, un ampliamento della stessa; la sospensione stessa dei termini della prescrizione (ad eccezione della composizione penale) rende le misure stesse, all’occorrenza, dei veri e propri precedenti giudiziari. Esse nascono, infatti, come già visto, quale risposta di politica penale alla microcriminalità urbana ed al sentimento di insicurezza collettiva determinato dalla stessa. Le misure rappresentano però, nel contempo, come si vedrà meglio più avanti, veri e propri "ponti" con la società civile: le decisioni sono quasi tutte prese nelle "Case della giustizia e di accesso al diritto" che sono luoghi giudiziari, ma lontani dai Tribunali e vicini al territorio e alle persone; le misure stesse sono poi gestite in partenariato tra Ministero Giustizia, Comuni ed Associazioni del privato sociale. Vi è di estremamente positivo, quindi, il tentativo di costruire risposte che abbiano insieme efficacia nei confronti della società tutta e che abbiano il maggior consenso possibile. In Italia, invece, come dice Elvio Fassone, è proprio "il grado di razionalità, efficacia e consenso della complessiva architettura penale ad essere divenuto assai basso". Occorrerebbe, quindi, perseguire, attraverso opportune modifiche al codice penale e di procedura penale la razionalità e l’efficacia dell’intero sistema, oggi carenti; si potrebbero percorrere e sviluppare strade, come quella della mediazione penale e delle prestazioni di pubblica utilità oggi introdotte, la prima, come diversione processuale, e l’altra come pena principale solo nell’ordinamento sulle competenze penale del giudice di pace, e perciò in ambito molto limitato. Si potrebbe suggerire l’ampliamento e l’impiego su larga scala delle prestazioni di pubblica utilità come pene alternative al carcere date anche in giudizio ed il ricorso, in maniera più vasta, alla mediazione penale, come diversione processuale e come strumento utile di ricomposizione sociale dei conflitti. La mediazione penale, persegue, infatti, oltre che una comprensione e pacificazione tra due individui, anche una finalità di interesse comune che riguarda la comunità territoriale: questa diviene non solo destinataria di una politica di riparazione ma anche promotrice di un percorso di pace sociale. La mediazione, infatti, funzionando anche come prevenzione di futuri conflitti, migliora il dialogo tra differenti culture e contribuisce a rendere più sicure le nostre comunità. La finalità principale della mediazione, va oltre gli aspetti del conflitto-reato tra le parti coinvolte e riguarda tutta la comunità in quanto espressione di una cultura condivisa e quindi, anche luogo condiviso della gestione dei conflitti che nascono nel territorio e che lì debbono trovare la loro comprensione e composizione. La presenza di più soggetti istituzionali trasversalmente coinvolti nella ricomposizione del conflitto e che offrono, in qualità di attori un contributo alla sicurezza della comunità, impone che l’attività di mediazione debba essere attuata da un servizio organizzato e sostenuto da tutti gli organismi rappresentativi delle comunità locali. Questo, "de iure condendo", ma anche con la legislazione attuale, (come già ipotizzato in un documento elaborato dai gruppi tecnici della Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti tra Ministero della Giustizia, le Regioni, gli Enti locali ed il Volontariato) potrebbe essere incentivata e praticata la cultura della "mediazione penale" sia durante l’esecuzione della pena per quanto previsto dall’ordinamento penitenziario (art. 47 1.7 legge 354/75 e art. 27 D.P.R 230/00), sia durante il procedimento penale per i reati a querela della persona offesa, su iniziativa del Giudice di Pace(art. 29 D. leg.vo 274/00). Sicuramente "agevolante" sarebbe l’istituzione di Uffici di mediazione sul territorio, che vedano la partecipazione di tutti gli attori coinvolti, così come già avviene per la Giustizia minorile e come previsto in molti dei protocolli d’intesa a carattere generale "Ministero Giustizia - Regione" nello specifico capitolo riguardante la giustizia riparativa e l’assistenza alle vittime del delitto. Aprire spazi di applicazione concreta nel sistema penale adulti, può accelerare lo sviluppo di un percorso culturale che porti ad una riforma del codice penale e di procedura penale, in cui possa trovare spazio la "mediazione" e altri istituti di diversione processuale simili a quelli previsti dalla legislazione francese quali strumenti di soluzione dei conflitti e quindi quale contributo alla sicurezza delle comunità civili.

L’attività della maison de la justice et du droit

Il complesso delle misure penali che costituiscono l’impianto legislativo della mediazione penale in Francia trovano il loro terreno centrale di attuazione nella Maison de la Justice e de Droit (MJD). Gli interlocutori francesi hanno tutti voluto sottolineare con convinzione che la Maison è prima di tutto indirizzata alla realizzazione della giustizia per il cittadino e poi del diritto, intendendo quindi che quest’ultimo si realizza solo nella misura in cui il cittadino ha la percezione che il "prodotto penale" abbia condotto ad una "risposta di giustizia". Nel documento adottato il 20 giugno 2003 dal Conseil National de Villes si sottolinea che le MJD "costituiscono un significativo esempio di adattamento alle esigenze locali del servizio pubblico della giustizia per meglio rispondere ai bisogni degli abitanti della città e dei quartieri, all’interno del quadro della politica per il territorio". Le MJD oggi sono 107 in totale a fronte delle 27 Corti d’Appello e dei 180 Tribunali sul territorio nazionale. Agli inizi degli anni ‘90 alcuni procuratori organizzarono le prime maison; si risponde così all’esigenza di uscire dal doppio binario: perseguire-archiviare, esigenza emersa fortemente alla fine degli anni ‘80 quando sempre più forte viene avvertito lo scarto tra il fare attività di giustizia e la percezione positiva che ne ha la comunità. Le caratteristiche della MJD servono a comprendere quanto questo luogo sia importante nell’esame della mediazione penale francese. La MJD nasce come luogo terzo rispetto all’aula giudiziaria, pur essendo creata su stimolo del procuratore della Repubblica. Essa si connota per la sua originale e riconosciuta presenza sul territorio. All’interno delle piccole città e dei quartieri la maison, all’inizio luogo di sperimentazione, diventa una presenza istituzionale fondamentale. La MJD è anche il referente per il complesso di servizi e associazioni che agiscono sul territorio a tutela del cittadino, a sostegno delle situazioni di disagio: a partire dallo SPIP, istituzionalmente preposto a seguire le misure alternative, le associazioni di aiuto alle vittime, le associazioni per la mediazione, servizi sociali territoriali etc.. La maison oltre che luogo dove si fa giustizia è anche luogo dove si discute di diritto, e quindi dove si svolge attività di consulenza per il cittadino, sia in materia civile che penale, e dove i soggetti di cui sub c) possono incontrarsi per confrontarsi. Con la circolare del 2.10.1992 del Ministero della Giustizia si disciplinava il funzionamento della MJD; in particolare si sottolineava che l’ufficio della Maison doveva fornire al Procuratore una proposta concreta per la soluzione del caso penale entro un mese dalla richiesta che il Procuratore gli aveva rivolto. Dall’esame del quadro legislativo abbiamo visto che la MJD deve rispondere a due bisogni: arrivare in tempi abbreviati ad una risposta penale, evitando l’attivazione dell’ordinario procedimento penale avanti il Tribunale, altrimenti dilatorio ed incerto nella soluzione e nei tempi interagire con il reo e con la vittima affinché il primo comprenda appieno il disvalore del fatto penale, il secondo possa avvertire che l’istituzione gli è vicina, aiutandolo a percepire una giustizia giusta. Con la citata circolare del 1992 ci si pone il problema di come orientare la procedura e non solo di arrivare alla condanna o all’archiviazione; tale approccio sarà precisato con la circolare del 19.03.1996. Il decreto del 29 ottobre 2001 preciserà infine le modalità di organizzazione e funzionamento delle MJD, facendo seguito alla Legge 18.12.1998 sui compiti e l’attività delle maison. In quest’ultimo documento è ribadito con particolare attenzione che la maison svolge azione giudiziaria in funzione partenariale dell’Autorità Giudiziaria, essendo essa stessa un struttura giudiziaria che ha tra i suoi obiettivi la prevenzione della recidiva. Attraverso la visita alla MJD de la Vallee de Montmorency in Ermont è stato possibile acquisire una serie di dati essenziali con la possibilità di sviluppare alcune valutazioni. La MJD in questione è tra le prime e tra le più importanti, coordinata da un Sostituto Procuratore designato dal Procuratore della Repubblica, la struttura collocata a fianco di una Piazza della cittadina ha orari d’ufficio al pubblico dal lunedì al venerdì. Appare fortemente connotata rispetto alle tre azioni che essa deve svolgere:a) l’attività di accesso al diritto; b) l’aiuto alle vittime; c) l’attività giudiziaria. Attività di accesso al diritto. La MJD offre la consulenza di avvocati, notai, psicologi per le relazioni familiari, un servizio di consulenza per affari amministrativi, un "conciliatore" per attività di arbitrato civile, la presenza di un delegato di mediazione per rispondere ai bisogni del cittadino in conflitto con la pubblica amministrazione. Questa attività fa riferimento diretto al Consiglio Dipartimentale dell’Accesso al diritto CDAD; infatti mentre gli avvocati e i notai come consulenti sono retribuiti dal Consiglio (che a sua volta è finanziato esclusivamente dal Ministero della Giustizia), gli altri operatori che collaborano all’accesso al diritto sono retribuiti in parte dal CDAD, in parte dalle associazioni convenzionate. Viene riportato, in particolare, che sette Comuni hanno firmato una convenzione per finanziare le maison in partenariato con il Ministero della Giustizia per sostenere l’attività di accesso al diritto. Attività di aiuto alle vittime Il problema dell’aiuto alle vittime è centrale nell’attuale sistema; si pensi che la parola vittima non era citata quasi mai nel vecchio codice di procedura penale. Finalizzate a tale attività agiscono due tipi di associazioni: l’associazione per le vittime che è deputata ad esercitare attività di pressione nell’interesse delle vittime l’associazione di aiuto alle vittime, che è diventata una vera e propria associazione di consulenza alle vittime. Accanto a queste organizzazioni altre possono agire in regime di convenzione con le MJD, come associazioni specializzate nella mediazione multietnica, associazioni di categoria lo stesso SPIP (Service de probation) potrebbe svolgere questi compiti. La particolare attenzione dedicata alla vittima emerge dalla Legge del 9 marzo 2004 che ha stabilito che una volta che è stata presentata denuncia, la vittima deve essere informata su tutte le sue prerogative. L’attività giudiziaria All’interno della MJD i mediatori professionali e le associazioni di mediazione (tutte associazioni riconosciute) svolgono la loro attività sulla base del mandato che l’ufficio del Procuratore dà nel momento in cui, ricevuto un rapporto dell’autorità di polizia su un fatto di rilevanza penale, ritiene che la c.d. giustizia di prossimità possa agire positivamente. Attraverso la nostra presenza a due distinti procedimenti dentro la MJD di Ermont è stato possibile valutare nel concreto le idee portanti delle procedure di mediazione. Le misure del richiamo alla legge, della mediazione penale, nonché le tre misure riparatori dell’orientamento, della regolarizzazione e della riparazione vengono deliberate dal Magistrato delegato dal Procuratore che incontra l’autore del reato e, se necessario la vittima, a conclusione del lavoro di contatto e preparazione svolto dall’associazione di mediazione. La procedura delle trattazione avanti il delegato del Procuratore è estremamente semplice, non mirata ad un formalismo autoreferenziale ma valorizzante il concetto di giustizia di prossimità. L’autore del reato viene messo in condizione di comprendere appieno sia la delicatezza della vicenda penale che il significato dell’opportunità che gli viene offerta nella misura in cui potrà evitare di affrontare un procedimento penale ordinario dalle conseguenze ben più gravi. La decisione del delegato è sintetica e perviene dopo un dialogo molto franco e civile con le parti. La brevità dei tempi dell’azione e la valorizzazione degli strumenti utili a risarcire e salvaguardare gli interessi della vittima chiudono la cornice della giustizia di prossimità Sia il coordinatore della MJD che il delegato del Procuratore presente all’incontro hanno sottolineato il valore delle misure alternative al processo ordinario, confermando che oggi costituiscono in quel territorio una parte consistente della risposta penale.

Considerazioni

Le caratteristiche fondamentali dell’esperienza sopraccitata richiamano certamente i bisogni che nel contesto sociale e politico degli anni ‘80 aveva espresso la Francia. Risale a quegli anni l’emergere di una forte domanda di sicurezza sociale, collegata all’incremento del fenomeno di urbanizzazione e di degrado delle periferie e delle grandi città, nonché alle difficoltà di sviluppo di una società multietnica quale era destinata a essere quella francese per le note ragioni. Era necessario e opportuno pertanto che il sistema penale francese definisse un modello, seppur sperimentale, per superare la dicotomia perseguire-archiviare prima evocata. Il modello della mediazione penale francese può essere asportabile in Italia? è possibile nella misura in cui si voglia innanzitutto definire un modello di giustizia di prossimità che si allontana dalle aule di giustizia e si colloca in un luogo terzo e soprattutto nella misura in cui la domanda di sicurezza del cittadino possa trovare una risposta in un sistema di misura che evitino l’attivazione del procedimento penale ordinario.

La giustizia minorile in Francia. La riparazione

La Direzione della Protezione Giudiziaria Minorile in Francia è una delle Direzioni del Ministero della Giustizia. La Direzione in argomento non si occupa dell’esecuzione penale intramuraria, che è deputata alla Direzione dell’amministrazione penitenziaria, la quale appunto amministra l’esecuzione penale intramuraria per adulti e per minori. I minori condannati ad una pena detentiva sono, pertanto, in carico all’Amministrazione Penitenziaria. All’interno degli Istituti per adulti sono riservate sezioni per detenuti minorenni, sia in attesa di primo giudizio (circa l’80%) sia con condanna definitiva. Ricorrere alla detenzione resta, comunque, per i minori l’estrema ratio. La Direzione della Protezione Giudiziaria Minorile si occupa di quelle che sono le misure educative, preventive ed alternative alla detenzione. Prioritaria è, infatti, per i minori, l’azione educativa. Il personale impiegato nella Direzione della Protezione Giudiziaria Minorile e nelle articolazioni periferiche, comprende complessivamente circa 8000 persone, delle quali la metà sono educatori). Per quanto riguarda il quadro legislativo: l’ordinanza del 2 febbraio 1945 relativa alla delinquenza minorile, costituisce la base normativa di riferimento. Tale normativa afferma la priorità delle misure educative sulle sanzioni penali e sottolinea il riconoscimento di un diritto all’educazione per i minori delinquenti. La Direzione della Protezione Giudiziaria Minorile è suddivisa in uffici periferici Regionali e Dipartimentali. è costituita da un settore pubblico, di ridotte dimensioni ed un settore associativo privato (sono in un rapporto di 1 a 10). La caratteristica principale della struttura organizzativa, infatti, è il partenariato con gli enti e associazioni private. Il settore pubblico controlla, autorizza e finanzia l’attività delle Associazioni. Nell’ambito delle professionalità coinvolte, l’educatore ha il ruolo di accompagnamento del minore ed effettua un lavoro sulla persona (motivazione, autostima, orientamento, consapevolezza); l’assistente sociale lavora sugli aspetti dell’ambiente di appartenenza del minore. Il Procuratore ha la possibilità, non l’obbligo di iniziare il processo. Il Giudice minorile ha competenza sia civile che penale e può adottare 3 tipi di misure.

Investigazione civile o penale (nella fase istruttoria): misure di investigazione e di orientamento educativo; inchiesta sociale; raccolta di elementi socio-educativi (nessun giudice può decidere senza quest’ultima azione).

Misure educative (applicate principalmente nella fase decisionale): azione educativa all’esterno (misura civile); libertà sorvegliata, (misura penale); libertà sorvegliata provvisoria (prima del giudizio); riparazione, può essere applicata dal Procuratore anche prima del giudizio, dal giudice istruttore minorile nella fase istruttoria o dal giudice minorile durante il processo.

Misure alternative: controllo giudiziario; sospensione del processo e messa alla prova; messa sotto protezione giudiziaria: allocazione civile o penale.

La mancata adesione ad un programma relativo ad una misura data non viene sanzionato, ma in caso di commissione di altro reato verrà considerato il fatto che il minore non ha colto l’aiuto offerto. Nel caso in cui il giudice minorile decida per una misura alternativa il minore resta nel suo ambiente, qualora decida per una "allocazione" il minore viene affidato ad una struttura (Comunità, famiglia d’accoglienza, focolari).

La misura della Riparazione.

La misura su cui focalizziamo l’attenzione è la riparazione, regolamentata in Francia dal 1992: la filosofia che sta alla base di tale misura è quella di permettere una riparazione sia alla vittima che all’autore del reato. Obiettivo educativo è quello di far prendere coscienza al minore e ai suoi genitori dell’atto commesso e delle conseguenze del proprio gesto e quindi promuovere la responsabilizzazione. La riparazione può assumere forme diverse a seconda dei casi: scuse, riparazione di un danno, prestazioni a beneficio della vittima. Si cerca di far compiere un’azione positiva nei confronti della Società permettendo in tal modo al minore di ristabilire il legame con la collettività, interrotto dall’azione costituente reato. L’azione educativa si completa stimolando nel minore l’alterità: il soggetto deve acquisire la consapevolezza di aver danneggiato la vittima, di aver fatto del male a qualcuno: la riparazione del danno causato dà la possibilità al minore di recuperare sia sul piano personale che sociale. Per l’applicazione della misura della Riparazione, in quanto misura educativa non c’è limite di età, può essere applicata ad esempio anche ad un minore di otto anni. Il minore di tredici anni non può, comunque, essere condannato. Pertanto, allo stesso potranno essere applicate le misure educative, ma non le misure alternative o le misure penali.

La riparazione è di 2 tipi: diretta: assume la forma di un gesto riparativo nei confronti della vittima del reato. indiretta: l’azione riparatrice si esplica a vantaggio della collettività. L’autorità giudiziaria che pronuncia una misura di riparazione (Procuratore della Repubblica, Giudice dei minori, Tribunale dei minori, Corte d’Assise) di solito non stabilisce quale dei due tipi il giovane debba espletare: poiché affida il minore ad un Servizio pubblico o Associazione, la decisione viene rimandata al Servizio ed ai genitori. La riparazione ha la durata di 3 o 4 mesi, l’idea è che il minore riesca a portare a termine la riparazione e raggiunga gli obiettivi già indicati: è considerato un lavoro sulla persona. Quando viene attuata la riparazione il Servizio coinvolto invia un rapporto al Giudice, il Procuratore sceglie se procedere o meno nel rinvio a giudizio del minore, il completamento di una attività di riparazione non comporta automaticamente il non procedere. La misura della riparazione può essere applicata per legge a tutte le fattispecie di reato, nella prassi, tuttavia è applicata solo per le fattispecie di reato di lieve entità: in genere sono sottoposti alla misura della riparazione i giovani che hanno commesso reati non gravi e che non hanno ancora un percorso delinquenziale delineato, può essere pronunciata anche al momento del giudizio in Camera di Consiglio, in Tribunale o in Corte d’Assise (in quest’ultimo caso è applicata raramente). Qual è la ricaduta sociale dell’applicazione della suddetta misura: la valutazione positiva è vista soprattutto in termini di risposta al reato, dove per i casi affrontati ci sarebbe nella maggior parte un’archiviazione; altro dato interessante, statisticamente sono circa 15.000 in un anno i minori sottoposti alla suddetta misura e tra questi circa l’80% non commette altri reati. Un’ultima considerazione sui servizi deputati a seguire un minore nell’applicazione della misura della riparazione: non esistono servizi specialistici, ci si avvale della rete dei servizi di cui usufruiscono le Maison de Justice et du Droit, la riparazione ha bisogno di un lavoro di rete, in questo modo la Giustizia Minorile interviene con un ‘azione di prevenzione e collegamento col territorio e nello stesso tempo mette la società civile nella condizione di mobilitarsi e di partecipare alla gestione delle risposte più idonee da dare alla delinquenza minorile, partecipando così alla prevenzione e al controllo. In conclusione occorre ribadire che , a differenza del modello giudiziario italiano, quello francese è connotato dalla dipendenza del procuratore della repubblica dal Ministro della Giustizia, che indirizza l’attività inquirente. In questo senso il potere discrezionale del procuratore è notevole ai fini delle priorità nel perseguimento dei reati. Il secondo aspetto significativo desumibile dalla visita di studio è rappresentato dall’approccio complessivo al problema penale e ciò sia dal punto di vista del cittadino -vittima che da quello del cittadino-autore di reato. Il punto di partenza è un impegno deciso a ridurre il numero oscuro dei reati che diventa sempre più ampio in funzione , per esempio, della impunità a causa di una mancata risposta o di una risposta tempestiva a fatto reato. Impunità ed insicurezza sociale diventano in questa prospettiva le zone grigie da illuminare attraverso un azione efficace di contrasto rappresentata dalla risposta il più vicina possibile al tempo della infrazione e agli attori coinvolti: reo e vittima. Sicuramente degna di sottolineatura il fatto che la risposta della giustizia è affidata ad una partnership che vede interessati tutti i soggetti significativi della comunità locale come è previsto che avvenga per la istituzione e gestione della Maison de la Justice e de Droit. Possono essere avvertite delle criticità in ordine al fatto che la risposta penale approntata rischia di marcare eccessivamente il controllo sociale di "giurisdizione" con effetti non indifferenti sulla valutazione della recidiva delle persone che si imbattono nel sistema penale. La sensazione avuta è che il sistema "non dimentica" niente delle vicissitudini ricadenti sotto il controllo sociale. Infine si ritiene positivo ,comunque, che lo Stato si sia posto il problema o i problemi connessi con la commissione di reati ed abbia predisposto delle risposte improntate a tempestività, gradualità efficacia. Sarebbe certamente interessante poter avere più informazioni e conoscenze sui risultati effettivamente conseguiti dalla impostazione politica di risoluzione adottata.

 

 

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